Stando a quanto riferisce Corriere. it in Commissione Giustiza della Camera dei Deputati il comitato dei nove ha trovato un accordo che "salva" i blog dall'obbligo di rettifica con il conseguente rischio di dover pagare multe salate.
Questo è il testo dell'emendamento proposto dall'On. Cassinelli e che, come potete leggere, limita l'applicazione della norma "ammazza-blog" ai soli "i siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell'articolo 5"
L'articolo 5 citato è quello della legge sulla stampa (l. 47/1948) che concerne esclusivamente le testate registrate.
Se così dovesse essere, almeno questa mina è stata disinnescata. Non abbassiamo la guardia.
Blog e obbligo di rettifica: 7 emendamenti per dimostrare che meritiamo norme migliori
26 parlamentari di PD (8), Radicali (6), UDC (5), PDL (3), IDV (2) e Gruppo Misto (2) hanno presentato alla Camera ben 7 diversi emedamenti che in vario modo cercano di chiarire (onde evitare storture in sede di applicazione della norma) che la disposizione contenuta nel ddl intercettazioni e relativa al diritto di rettifica deve trovare applicazione esclusivamente per i contenuti professionali ed in particolare per le testate registrate. Dobbiamo arrivare a 316. Ce la facciamo?
Si è riaccesa negli ultimi giorni la polemica sulla c.d. norma ammazza-blog contenuta nel ddl intercettazioni all’esame della Camera dei Deputati.
Si tratta di una disposizione tesa ad ampliare la portata del diritto di rettifica di cui all’articolo 8 della legge 47/1948 (c.d Legge sulla stampa) fino a ricomprendervi (secondo la lettura datane da molti commentatori) indistintamente tutti i siti informatici.
Quest’ultimi, entro quarantotto ore dalla richiesta, sarebbero tenuti a pubblicare le dichiarazioni dei soggetti ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Una doverosa premessa: la norma è scritta male e già solo per questo andrebbe eliminata o profondamente emendata.
Il problema è quello della rettifica delle notizie pubblicate in rete.
Qui Stefano Quintarelli fa una proposta e come giustamente conclude "il tema è importante, ha a che fare con diritti fondamentali. La tecnologia determina una discontinuità che, se guardiamo con gli occhi rivolti al passato, pone solo problemi da inseguire. In questo caso invece ci offre la possibilità di fare un passo avanti alla ricerca di un nuovo equilibrio tra la libera espressione delle idee e la tutela della reputazione".
C'è l'esigenza di un'effettività dell'istituto della rettifica che di certo non è assicutata dalle regole attuali, nè lo sarebbe operando una mera estensione di quelle già previste per la carta stamapata o per la televisione.
Perchè in Rete il problema non è tanto la notizia in sè, ma ciò che resta nei motori di ricerca una volta che la notizia si è diffusa urbi et orbi: che me ne faccio allora di una rettifica pubblicata con tutti i crismi, se poi cercando su Gooogle il risultato è sempre quello della notizia prima della rettifica perchè 10.000 blog hanno ripreso quest'ultima e non la successiva versione? Che me ne faccio una rettifica se non è in grado di avere un effetto virale?
"I really don’t understand why a lot of “bloggers” complain for the (possible) introduction of a mandatory amendment of mistaken information. A law shouldn’t even be necessary, since it is matter of common sense to verify sources first and then, in case of error, fix it as fast as is possible. Unfortunately, then, the criticisms against this law hit the wrong target, easing the “work” of the Evil Forces".
Anche il diritto di rettifica dovrebbe chiedere una rettifica...
In questi giorni si fa ungranparlare della presunta estensione indistintamente a tutti i siti informatici del diritto/dovere di rettifica previsto dalla Legge sulla Stampa all'articolo 8, rubricato "risposte e rettifiche".
L'estensione sarebbe il frutto di una norma contenuta nel DDL intercettazioni che riformulerebbe l'articolo 8 sopra citato come segue:
8. RISPOSTE E RETTIFICHE
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto commadi, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore dellarichiesta di rettifica, (se non intende procedere a norma del decimo comma dell'art. 21) può chiedere al pretore, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione. Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.
Personalmente ho sempre avuto qualche dubbio sul fatto che la norma così come (eventualmente) modificata potesse trovare applicazione nei confronti dei siti informatici tout court, ma la lettura di questo post di Giovanni Ziccardi mi ha convinto non solo della circostanza che ci siano ottime ragioni per affermare il contrario, ma, altresì, che sia anche un errore strategico sostenere tale indiscriminata applicabilità.
C'è, però, un ulteriore aspetto che mi pare importante sottolineare: il diritto/dovere di rettifica non è uno strumento di censura, ma uno strumento di civilità giuridica ("diritto fondamentale" per usare le parole della corte costituzionale) e questo a prescindere dalla circostanza se, de iure condendo, sia opportuno o meno estenderlo anche a chi fa informazione in Rete a livello amatoriale.
"Prima, però, di tale riscontro, ed allo scopo di apprezzare la pregnanza e la tassatività di quelle prescrizioni, pare opportuno premettere che il diritto di rettifica (che nella remota - ma ancora fortemente attuale - sentenza della Corte Costituzionale 225 del 1974 è indicato come "diritto fondamentale") rappresenta, nella giurisprudenza di legittimità, uno strumento per il bilanciamento tra la libertà di stampa, costituzionalmente garantita ex art. 21 Cost., comma 2, ed il diritto dei singoli all'identità personale. Il diritto di cronaca e di critica, infatti, "è suscettibile di risolversi in attività lesive della identità personale delle persone, intesa come immagine sociale, quand'anche la pubblicazione non ne offenda l'onore o la reputazione ... L'interesse della persona a preservare quell'identità è qualificabile come posizione di diritto soggettivo alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, sicché la lesione di tale diritto consente l'esperibilità dei rimedi inibitori, risarcitori e speciali apprestati dall'ordinamento. Fra questi, quello di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8. Benché tali rimedi siano, in genere, autonomamente e cumulativamente esperibili, non può disconoscersi che il diritto di risposta e rettifica svolga una funzione riparatoria il cui esercizio è suscettibile di non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile; e, per converso, che quello spazio residui o risulti ampliato, se all'istanza di rettifica non sia data esecuzione, da parte del direttore o del responsabile, nella piena osservanza delle disposizioni normative che la disciplinano" (Cass. sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690)".
A leggere la blogosfera italiana, verrebbe da dire che anche il diritto di rettifica dovrebbe chiedere e ottenere una rettifica.
Dovere di rettifica per i siti informatici: un ottimo emendamento firmato Cassinelli
Ho già parlato della disposizione contenuta nel DDL intercettazioni che, nella versione uscita dal Senato, imporrebbe a tutti i siti informatici il dovere di rettifica con modalità (e sanzioni) simili alla carta stampata.
L'esigenza è, per certi versi, sacrosanta: se si sostiene che la Rete rappresenti la frontiera avanzata della comunicazione, allora si può e si deve pretendere che chi esprime le proprie opinioni in Rete dia spazio alle possibili smentite o richieste di rettifica rispetto a quanto pubblicato.
Il modo in cui tale esigenza è stata tradotta sul piano normativo, tuttavia, suscita al momento perplessità, soprattutto nell'impianto sanzionatorio.
Da questo punto di vista non può che essere accolto con favore l'emendamento presentato dall'on. Cassinelli che, mi pare, risolva (o meglio risolverebbe ove fosse approvato) brillantemente le principali criticità oggi esistenti nella norma approvata in senato.
Fondamentale il distinguo operato tra testate telematiche registrate e semplici siti di informazione, sia sotto il profilo della tempistica per la pubblicazione della smentita, sia sotto quello sanzionatorio in caso di omissione.
Sarebbe buona cosa se, almeno su questo, maggioranza e opposizione votassero insieme.
DDL Intercettazioni e rettifica "siti informatici"
Circa un anno fa gli amici Guido Scorza ed Ernesto Belisario avevano lanciato un'iniziativa volta ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su una norma contenuta nel DDL intercettazioni che avrebbe finito per estendere a tutti i siti tout court l'obbligo di rettifica previsto per i giornali e la carta stampata.
Allora, pur condividendo la preoccupazione, ritenevo (come, peraltro, anche altri giuristi internettiani) che la norma, sia pur scritta male, non potesse avere quell'effetto per la sua collocazione sistematica all'interno della legge sulla stampa.
Guido, però, informa di un emendamento approvato al Senato che spazza completamente via (almeno così a prima vista) l'interpretazione "benevola" da me prospettata.
Nell'emendamento, infatti, invece di chiarire il concetto di siti informatici si finisce per estenederne enormemente la portata (Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica).
L'inciso "ivi compresi" evidenzia che la categoria dei siti informatici cui l'obbligo di rettifica si applicherebbe è assai più vasta dei soli quotidiani e periodici diffusi per via telematica, come sarebbe stato ragionevole ritenere in virtù, ripeto, della collocazione sistematica della norma.
Visto che il DDL in questione contiene norme discutibili nel suo complesso, la speranza è che il vasto movimento di opinione che si è creato grazie all'iniziativa di tanti intellettuali, gironalisti, attivisti possa portare ad un ripensamento dell'intero disegno di legge.
Premesso che reputo Facci un buon giornalista, con uno stile tagliente e politicamente scorretto, mi pare che l'articolo pecchi dello stesso estremismo, sia pur di segno opposto, di cui Facci accusa i blogger (forse dovrei dire "noi" blogger, ma rispetto alla protesta in questione io ho posizioni decisamente minoritarie o, per dirla come Daniele Minotti, "Io penso differente").
Il riferimento è alla giornata di protesta proclamata per il prossimo 14 luglio, contro quella disposizione del disegno di legge sulle intercettazioni che imporrebbe (ci sono più che valide ragioni per ritenere che non sia così) il dovere di rettifica indiscriminatamente a tutti i "siti informatici".
Facci lancia il suo "chi se ne frega dei blogger". Ma si, in fondo, chi se ne frega, se non fosse che l'origine di quella protesta è (e resta) sacrosanta: quella norma è scritta male, con un linguaggio approssimativo e che, dunque, presta il fianco ad interpretazioni fuorivianti.
Tuttavia, l'articolo di Facci è sintomatico di come avere delle buone ragioni (e per questo sentirsi legittimati a gridare a piè sospinto il tramonto della libertà di espressione in Rete) finisca per produrre risultati paradossali.
La protesta, nata per chiedere una revisione chiarificatrice di quella disposizione, ha finito per produrre il risultato opposto, ovverosia accreditare proprio quell'interpretazione che si cercava di evitare.
Tant'è che tutto l'articolo di Facci si basa sul presupposto la norma in questione trovi applicazioni indiscriminatamente per tutti i siti informatici e non solo per quelli di testate giornalistiche registrate!
E dove si sarà formato questo convincimento il buon Facci? ;-)
Con qualche giorno di ritardo, riprendo l'inziativa cui gli amici Guido Scorza ed Ernesto Belisario stanno lavorando in queste ore e che attiene il DDL Intercettazioni, di recente approvato alla Camera e che ora aspetta il passaggio al Senato.
Nel disegno di legge in questione c'è, tra le altre cose, una norma suscettibile, per il modo in cui è scritta, di critica da parte di chiunque abbia a cuore la spontaneità dell'informazione in Rete. Si prevederebbe (uso il condizionale perchè personalmente non sono d'accordo con questa interpretazione) un'estensione dell'obbligo di rettifica (con annesse sanzioni) a tutti i "siti informatici".