venerdì, ottobre 01, 2010

Cassazione su siti internet e responsabilità editoriale

Su Rainews viene data notizia del pronunciamento con cui la Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. V, n. 35511/2010) ha annullato senza rinvio (perchè "il fatto non e' previsto dalla legge come reato") una sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato prescritto il reato di cui all'articolo 57 c.p. contestato al direttore della testata Merateonline per un articolo a carattere diffamatorio.

L'articolo 57 citato così recita:

Art. 57.
Reati commessi col mezzo della stampa periodica

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

La Cassazione, ribadendo un suo precedente orientamento, ha ritenuto inapplicabile tale disposizione al gestore di un sito internet, sia pure a carattere informativo, rilevando "l'assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media".

Conseguentemente, secondo la Corte, non possono essere chiamati a rispondere per un'eventuale condotta omissiva i gestori di forum, blog o siti informativi, non essendo rinvenibile nel nostro ordinamento alcun obbligo giuridico di controllo preventivo sugli stessi incombente.

Al contrario, si dice che "la cosiddetta interattività renderebbe probabilmente vano il compito di controllo del direttore di un giornale on-line".

Mi pare, dunque, che al di là di qualche estemporanea pronuncia di merito, la giurisprudenza di legittimità abbia ben chiara la differenza tra una testata giornalistica (anche telematica) registrata e la molteplicità di siti a carattere meramente informativo.



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