Monti: "Conflitto di interessi? Governo sarà trasparente"
Stando a quanto
riporta il Messaggero, il Presidente del Consiglio, Mario Monti, avrebbe dichiarato:
"Conflitto interessi? Governo sarà trasparente. Di fronte alle accuse mosse da alcuni giornali di conflitto di interesse per alcuni membri dell’esecutivo, il governo assicura «trasparenza» nelle sue azioni. Attenti a parlare di conflitto di interessi - ha detto Monti - rispetto al quale saremo trasparenti. Chi nella società civile ha avuto delle competenze ed ha fatto la scelta di entrare nel governo, non lo ha fatto per trascinare le esperienze passate".
Bene, ma il premier passi dalle parole ai fatti: dia seguito
all'invito lanciato da Agorà Digitale e numerose altre associazioni affinché siano pubblicati da subito su Internet i dati patrimoniali e reddituali e la mappa degli interessi finanziari e dei rapporti professionali di tutti i ministri del governo, rendendoli consultabili e fruibili a tutti i cittadini.
Non c'è bisogno di attendere una legge: i membri del nuovo governo possono immediatamente pubblicare questi dati su base volontaria.
Contro i privilegi e i conflitti di interessi: operazione trasparenza totale.
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Sabam c. Scarlet: a futura memoria.
Ha fatto il giro della
Rete e dei
nostri quotidiani la
sentenza con cui la Corte di Giustizia UE ha stabilito che la legislazione dell'Unione vieta al giudice di uno Stato Membro di ordinare a un fornitore di accesso a Internet di predisporre un sistema di filtraggio generalizzato per tutti i propri utenti e senza alcun limite temporale al fine di evitare gli scaricamenti illegali di file protetti dal diritto d'autore.
Ciò determinerebbe, infatti, un insanabile contrasto, tra le altre cose, con l'articolo 15 della direttiva 2000/31 che esclude che una legislazione nazionale possa imporre ad un ISP un obbligo generale di sorveglianza sulle condotte degli utenti.
Al di là della portata "storica" o meno della sentenza (su questo rinvio ai tanti commenti che si sono succeduti nelle ore immediatamente successive alla sua diffusione - tra quelli che ho avuto modo di leggere,
Sarzana,
Micozzi,
Scorza,
Minotti) c'è un passaggio che non ho potuto fare a meno di apprezzare (anche perchè sottolinea una relazione/contrapposizione di recente negata da
autorevole dottrina), segnatamente questo:
"Secondly, that injunction could potentially undermine freedom of information since that system might not distinguish adequately between unlawful content and lawful content, with the result that its introduction could lead to the blocking of lawful communications. Indeed, it is not contested that the reply to the question whether a transmission is lawful also depends on the application of statutory exceptions to copyright which vary from one Member State to another. Moreover, in some Member States certain works fall within the public domain or can be posted online free of charge by the authors concerned. Consequently, it must be held that, in adopting the injunction requiring the ISP to install the contested filtering system, the national court concerned would not be respecting the requirement that a fair balance be struck between the right to intellectual property, on the one hand, and the freedom to conduct business, the right to protection of personal data and the freedom to receive or impart information, on the other".
La Corte ricorda che esiste una potenziale contrapposizione tra copyright e libertà di espressione che necessita di un appropriato e sapiente bilanciamento per evitare che la tutela del diritto d'autore si riveli novello strumento di censura.
A futura memoria.
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Copyright vs. Freedom of expression (Università Bocconi, 24 novembre 2011)
Ho caricato sul mio account di slideshare la presentazione utilizzata oggi nel corso della lezione tenuta presso la Bocconi di Milano. E' stata davvero una bella esperienza di cui non posso che rendere merito al Prof. Oreste Pollicino, cui va il mio più sentito ringraziamento.
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Diritto d’autore nell’era della digital networked society
Qualche tempo fa,
Federico Ruberti mi aveva chiesto di rilasciargli un'intervista sul difficile rapporto tra diritto d'autore e Internet per un progetto che stava seguendo.
La riporto qui di seguito.
"Si può parlare ancora di diritto d’autore nell’era della “networked -digital- society”?
A mio avviso ha sicuramente senso, ma l’impianto generale va ripensato. L’impostazione tradizionale del diritto d’autore vede la “copia” come il male assoluto, o meglio, come un qualcosa che l’autore deve strettamente tenere sotto il proprio controllo. Non a caso nella terminologia anglosassone di parla di “copyright”, ovverosia il diritto di controllare la moltiplicazione in copie della propria opera.
Dato questo presupposto, cosa capita quando una nuova tecnologia rende praticamente ogni “uso” una “copia”? Capita che l’area del giuridcamente rilevante si amplia a dismisura, finendo per ricomprendere comportamenti in precedenza leciti o semplicemente tollerati perchè “invisibili”."
(continua su
Ideasinthemaking)
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Segnalazioni: a "Prima di tutto" su Rairadiouno si parla di file-sharing
Per chi fosse solito alzarsi presto, domani 23 novembre, alle 6:15 (!!!) interverrò su rairadiouno durante la trasmissione "
Prima di tutto" per rispondere a qualche domanda su file-sharing e copyright.
Poi tutti a fare colazione :-)
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Segnalazione: Copyright vs. Freedom of expression, Università Bocconi, Milano 24 Novembre 2011
Grazie all'invito del
Prof. Oreste Pollicino, giovedì prossimo, 24 novembre, avrò l'onore e il piacere di tenere una lezione alla Bocconi sul tema
copyright vs. freedom of expression.
Ovviamente, ampio spazio sarà dedicato alla vicenda AGCOM e alle recenti critiche della Commissione Europea.
Se siete da quelle parti e vi va di passare siete graditi ospiti ;-)
Dove: Università Bocconi, Milano, via Sarfatti 25, aula 3.
Quando: giovedì 24 novembre 2011, ore 14:30
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L'ennesima modifica degli articoli 125 e 136 c.p.c.: la PEC non trova pace
La legge di stabilità (articolo 25) approvata sabato scorsa cambia ancora una volta, tra le altre cose, gli articoli 125 e 136 c.p.c. con riferimento all'uso della posta elettronica certificata nel processo civile.
Solo pochi mesi fa il D.L. 138/2008, convertito in legge 148/2008, ne aveva modificato il contenuto per rendere obbligatoria, oltre all'indicazione di PEC e Fax negli atti del giudizio, anche l'uso della PEC o del FAX nelle comunicazioni delle cancellerie alle parti costituite.
L'impianto è sostanzialmente confermato, ma con delle novità.
"a) all’articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
(omissis)
d) all’articolo 136: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica»; 3) il quarto comma è abrogato."
Dunque, l'indirizzo da indicare negli atti non è un qualsiasi indirizzo di PEC, ma quello e soltanto quello comunicazione al proprio Ordine.
Inoltre, vista la nuova formaulazione mi pare evidente che la PEC sarà utilizzata in via residuale per le comunicazioni da parte delle cancellerie e che, essendo venuto meno il divieto imposto dall'abrogato comma 4, molte continueranno ad operare come hanno sempre fatto, avvalendosi dell'ufficiale giudiziario.
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Firma digitale e trasferimento quote srl: arriva l'interpretazione autentica
Nell'articolo 14, comma 8, della Legge di Stabilità approvata sabato scorso dal Parlamento ed in attesa di pubblicazione in G.U., c'è una norma che chiarisce una volta per tutte che, nel caso di trasferimento di quote di s.r.l. con atto sottoscritto digitalmente, non è necessario l'intervento del notaio.
Come si ricorderà, l'introduzione del articolo 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, aveva suscitato un
acceso dibattito, con particolare riferimento alla portata derogatoria o meno della disposizione rispetto al disposto del secondo comma dell'articolo 2470 c.c.
La norma approvata sabato chiarisce che: "il comma 1-bis, dell'articolo 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del Codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"
Niente più dubbi, ora.
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Comunicazione PEC delle Società: ecco come fare
Come ricordavo
qualche settimana fa, il 29 novembre p.v. entrerà in vigore l'obbligo sancito dal D.L. 185/2008, convertito in legge 2/2009, in forza del quale tutte le società già costituite all'epoca di entrata in vigore della norma avevano tre anni di tempo per iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
In caso di omessa indicazione nei termini, è prevista una sanzione da 206 a 2.065 euro.
La domanda di iscrizione va presentata mediante "Comunicazione Unica" (modulistica Regitro Imprese/REA, modulo S2, riquadro 5, nei soli campi relativi all'indirizzo PEC).
L'operazione di iscrizione ed eventuale variazione dell'indirizzo PEC è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.
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Il regolamento AGCOM sul diritto d'autore? Da riscrivere. Firmato la Commissione UE
Grazie all'amico
Fulvio Sarzana tutti abbiamo potuto leggere le osservazioni avanzate dalla Commissione UE sullo schema di regolamento AGCOM in materia di diritto d'autore online di cui alla delibera 398/2011/CONS.
Nonostante condivida molte delle preoccupazioni espresse da Fulvio, il mio primo pensiero è andato alle sonore bacchettate (come i severi maestri di altri tempi) inferte dalla Commissione alla nostra Autorità garante.
Non c'è una singola disposizione per la quale non vengano richiesti chiarimenti ("La Commissione rileva che il progetto di regolamento italiano usa definizioni diverse, tra cui “Gestore del sito”, “media audiovisivi o fornitore di servizi radiofonici “, “prestatore di servizi”, e “Fornitori di servizi”. Le autorità italiane sono invitate a chiarire chi sarà il soggetto colpito dalla notifica e dalla procedura di rimozione: “i gestori del sito web e dei media audiovisivi o fornitori di servizi radio solo o i fornitori di servizi in generale?") o per la quale non si suggeriscano correttivi ("Il periodo di tempo di 48 ore (nemmeno 2 giorni lavorativi) per rendere dichiarazioni scritte di difesa di cui all’art. 9 (4) sembra essere troppo breve. In vista di un effettivo diritto di difesa, sarebbe opportuno che il gestore del sito / fornitore di servizi di media audiovisivi abbia altre occasioni per fornire informazioni e argomenti prima che la procedura si concluda").
Molti dei chiarimenti richiesti (e lo dico non senza orgoglio) sono in linea con le osservazioni contenute nel
documento di risposta alla consultazione pubblica presentato da
Agorà Digitale e dalle altre associazioni che compongono la coalizione di
sitononraggiungibile.itQuasi imbarazzante è la conclusione in cui la Commissione imputa all'AGCOM la volontà di introdurre nuove eccezioni e limitazioni nella normativa nazionale.
In effetti, sono mesi che andiamo ripetendo che l'Autorità Garante sta operando al di fuori dalla legalità, invitandola a tornare sui suoi passi. Adesso abbiamo un'autorevole conferma.
L'Autorità è ancora in tempo per fermarsi: glielo abbiamo chiesto, continuiamo a chiederlo.
Adesso, però, c'è un elemento di novità: se i chiarimenti chiesti dalla Commissione dovessero comportare la modifica, fosse anche di una sola virgola, del testo ad oggi conosciuto, l'Autorità non potrà esimersi dal porlo nuovamente in consultazione.
Su questo vigileremo.
Nel frattempo, vista la sonora bocciatura, se l'AGCOM volesse prendere ripetizioni di diritto e di buon senso, noi siamo sempre disposti a dargliele.
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Segnalazioni: La Sapienza, Internet Studies, giovedì 10 novembre
Questa settimana, come consuetudine da qualche anno, terrò una lezione su
"Proprietà intellettuale, copyright e creative commons nel mondo digitale" nell'ambito del corso di
"Internet Studies" tenuto dalla
Prof. Francesca Comunello, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università "La Sapienza" di Roma.
La lezione è rivolta principalmente agli studenti, ma, come al solito, lasciamo anche a terzi interessati la possibilità di seguirla.
La lezione è giovedì 10 novembre, ore 15-17, Aula B 9 - via salaria 113
Se siete da quelle parti e volete unirvi alla discussione, siete i benvenuti. Il caffè lo offro io :-)
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Possiamo tornare a discutere di Moncler
Come si ricorderà, oltre 5oo siti erano stati "sequestrati" mediante ordine di inibizione rivolto nei confronti dei provider perchè accusati di vendere prodotti contraffatti del celebre marchio di abbigliamento.
Peccato che molti di questi siti non avessero nulla a che fare con la contraffazione o la vendita, ma fossero blog o forum di discussione.
Come si legge nel provvedimento del tribunale del riesame: "il provvedimento impugnato tende effettivamente a connotarsi per esorbitanza rispetto alla concreta acquisizione di elementi fattuali che consentano di evidenziare, chiaramente, acclarate condotte di contraffazione di capi con marchi moncler..."
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"La vendita di copie pirata favorisce il mercato degli originali"
"In ogni caso, invertendo l'argomentazione giuridica, è concepibile che un cliente, dopo aver sentito o visto la copia pirata, possa decidere di acquistare gli originali ... in modo che la vendita di copie pirata, lungi dal nuocere, favorisca il mercato delle riproduzioni originali".
No, è stato messo nero su bianco in una
sentenza pronunciata da un giudice spagnolo all'esito di un procedimento penale che vedeva come imputati dei venditori di cd/dvd "pirata".
La sentenza evoca alla mente un
precedente italiano del 2001 (la nota "sentenza anticopyright" dell'allora giudice, Gennaro Francione) in cui era possibile leggere
"Anche sul campo della concreta offensività la New economy ha dimostrato come addirittura la diffusione gratuita delle opere artistiche acceleri paradossalmente la vendita anche degli altri prodotti smistati nei canali ufficiali, e se ciò vale nello spazio virtuale di Internet deve valere anche nello spazio materiale con vendita massiccia di prodotti-copia che alimentano l'immagine e la vendita dello stesso prodotto smistato in via "legale".
Nella sentenza spagnola, in particolare, si è negato qualsivoglia risarcimento sulla base del presupposto dell'assenza del danno. L' acquisto del materiale pirata sarebbe, infatti, espressione inequivocabile della volontà di non acquistare il prodotto originale ( "i clienti di musica e film pirata, quando effettuano l'acquisto, esternano la loro decisione di non voler acquistare musica e film originali, cosicchè non vi è alcuna perdita. Detto in altre parole, questi acquirenti o comprano al prezzo basso del supporto pirata o non comprano affatto").
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