venerdì, novembre 04, 2011

Possiamo tornare a discutere di Moncler

Davvero importante il provvedimento di dissequestro che il Tribunale del riesame di Padova ha disposto nei confronti di una serie di siti che recavano nel nome a dominio registrato un qualche riferimento al marchio "moncler".

Come si ricorderà, oltre 5oo siti erano stati "sequestrati" mediante ordine di inibizione rivolto nei confronti dei provider perchè accusati di vendere prodotti contraffatti del celebre marchio di abbigliamento.

Peccato che molti di questi siti non avessero nulla a che fare con la contraffazione o la vendita, ma fossero blog o forum di discussione.

Come si legge nel provvedimento del tribunale del riesame: "il provvedimento impugnato tende effettivamente a connotarsi per esorbitanza rispetto alla concreta acquisizione di elementi fattuali che consentano di evidenziare, chiaramente, acclarate condotte di contraffazione di capi con marchi moncler..."

Etichette: , , , , , ,

giovedì, settembre 29, 2011

Se qualcuno ruba un fiore per te… (CGE C-323/2009 – Interflora c. Marks & Spencer)

Il 22 settembre u.s., la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata dall’High Court of Justice di Inghilterra e Galles in merito all’uso (come parola chiave di Google AdWords) del marchio “interflora” ad opera di una concorrente della nota società di consegna di fiori a domicilio.

(continua su Medialaws)


Etichette: , , , , ,

sabato, settembre 25, 2010

Tribunale di Bari: diritto d'autore e testata giornalistica (ma anche marchi e nomi a dominio)

Segnalo questa ordinanza del Tribunale di Bari.

Poichè il ricorrente lamentava, tra le altre cose, il ricorrente lamentava la violazione dell'articolo 100 l.d.a. ("Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore. Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione. E' vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo cosi costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica. Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.") è interessante riportare quanto disposto dal giudice nel respingere il ricorso:

"Occorre chiarire che per orientamento costante della Cassazione (cfr. Cass. 29774/2008), il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non costituisce in sè e per sè opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è protetto come bene autonomo ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'articolo 100 della medesima legge, nella misura in cui individua una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo. Proprio in ragione della natura distintiva della testata, non può, pertanto, che farsi riferimento ai criteri stabiliti in tema di segni distintivi dell'impresa e dei suoi prodotti".

Etichette: , , , , , , ,

domenica, dicembre 06, 2009

Difesa Servizi S.p.A. e gli stemmi delle forze armate

L'articolo 2, comma 23 della Legge Finanziaria 2010, approvata al Senato e ora all'esame della camera, prevede l'istituzione di Difesa Servizi S.p.A.:

"23. Ai fini dello svolgimento dell’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché ai fini dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell’azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi".

Il successivo comma 24 parla di uno dei compiti che la società andrà ad assolvere:

"24. Le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 23, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell’apposita società, possono consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell’articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni".

E una sanzione per i "pirati" del merchandising delle forze armate non la vogliamo prevedere? Comma 25:

"25. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 24 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro".

Per fortuna l'uso personale è consentito (comme 26) :-)

"26. Le disposizioni contenute nel comma 25 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative".

Avanti Savoia!

Etichette: , , , , , ,

Powered by Blogger

Iscriviti a
Post [Atom]