Firma digitale e traferimento quote srl: domande assai interessanti
Ignazio Padolecchia sul blog "Questione Notariato" pone interessanti quesiti sulla nuova disposizione in tema di trasferimento delle quote di srl, contenuta nella c.d. "manovra d'estate".
Mi pare di particolare rilievo l'interrogativo circa la conservazione del documento e la marcatura temporale dello stesso. Elemento, quest'ultimo su cui occorre riflettere, dal momento che la norma in questione non prevede alcun obbligo che al documento informatico sottoscritto digitalmente sia associata una marca temporale che conferisca così all'atto di cessione data certa. Al contrario l'atto di cessione "cartaceo", dovendo essere autenticato, avrà una data certa opponibile ai terzi. Una dimenticanza non da poco nella stesura della norma.
Altro aspetto: la conservazione. Parlare di documenti informatici, significa assumere un diverso approccio mentale. Il bit è assai più volatile dell'atomo: la mia tesi di laurea, in cartaceo, risulta perfettamente legibbile a distanza di anni e senza che io abbia dovuto compiere particolari operazioni di conservazione. Mi sono limitato a riporla in libreria. La sua versione digitale, qualora non avessi proceduto ad un'operazione di riversamento, sarebbe oggi illegibile.
Problema non da poco conto quando a parole antiche corrispondono significati (ed azioni) nuovi.
Infine, il documento informatico sottoscritto digitalmente scade, perchè scade il certificato di firma su cui è basato. Il documento cartaceo sottoscritto in maniera autografa, no.
Sono entrambi firmati. Richiedono accorgimenti diversi. Soprattutto se devono essere utilizzati in ambito giudiziale a distanza di anni.
Etichette: decreto legge 112, firma digitale, quote srl
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