Se qualcuno ruba un fiore per te… (CGE C-323/2009 – Interflora c. Marks & Spencer)
Il 22 settembre u.s., la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata dall’High Court of Justice di Inghilterra e Galles in merito all’uso (come parola chiave di Google
AdWords) del marchio
“interflora” ad opera di una concorrente della nota società di consegna di fiori a domicilio.
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Blog e obbligo di rettifica: 7 emendamenti per dimostrare che meritiamo norme migliori
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Ammazza-blog? Io la penso diversamente
Si è riaccesa negli ultimi giorni la polemica sulla c.d. norma ammazza-blog contenuta nel ddl intercettazioni all’esame della Camera dei Deputati.
Si tratta di una disposizione tesa ad ampliare la portata del diritto di rettifica di cui all’articolo 8 della legge 47/1948 (c.d Legge sulla stampa) fino a ricomprendervi (secondo la lettura datane da molti commentatori) indistintamente tutti i siti informatici.
Quest’ultimi, entro quarantotto ore dalla richiesta, sarebbero tenuti a pubblicare le dichiarazioni dei soggetti ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Una doverosa premessa: la norma è scritta male e già solo per questo andrebbe eliminata o profondamente emendata.
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Agorà Digitale 1 - Regione Basilicata 0
La felicità è immensa per il positivo esito del
ricorso incardinato dinanzi al Tar Basilicata da
Agorà Digitale nei confronti della Regione per omesso adempimento degli obblighi concernenti l'adozione di almeno una casella di posta elettronica certificata.
Una felicità non soltanto per il merito della vicenda, ma soprattutto per l'esplicito riconoscimento di Agorà Digitale come associazione dotata di legittimazione attiva in quanto portatrice di interessi giuridicamente rilevanti di una classe determinata ed omogenea di “utenti e consumatori”, quelli digitali.
Si legge, infatti, nella sentenza "Alla luce delle coordinate sopra tracciate, il Collegio ritiene, invece, sussistente la legittimazione ad agire in capo all’Associazione Agorà digitale, poiché la stessa non ha un fine politico generale, ma assume, come specifico scopo statutario quello di “difendere le libertà digitali…e di sviluppare una comunicazione in rete che sappia coinvolgere ed informare”. Tale associazione, quindi, in quanto rappresentativa proprio dello specifico interesse asseritamente leso dalla Regione con la mancata attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale è legittimata ad agire".
Un grazie naturalmente all'amico e collega Ernesto Belisario che ha patrocinato l'Associazione in giudizio.
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Consegna della password e diritto di accesso del consigliere comunale
E' tempo di collaborazioni. Dopo quella con Il Futurista, è iniziata quella con LeggiOggi.it, il quotidiano online di informazione giuridica di Maggioli Editore, diretto da Carmelo Giurdanella. Con sentenza n. 5058 dell’8 settembre 2011, il Consiglio di Stato, sez. V, ha ritenuto fondata la richiesta di accesso avanzata da un consigliere del comune di Sammichele di Bari finalizzata all’ottenimento di copia della password di accesso al sistema informatico dell’ente, limitatamente al programma di contabilità.
In primo grado, il ricorso era stato respinto sulla base di un presupposto tecnico, rivelatosi poi errato, concernente l’assenza di differenziati profili di accesso, tali che il programma potesse, all’occorrenza, funzionare in modalità “sola lettura”, impedendo qualsivoglia modifica dei documenti contabili visionati.
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I pirati all'assalto di Berlino
Il Partito della società dell’informazione, ovverosia il partito pirata tedesco, ha ottenuto alle elezioni regionali di Berlino l’8,5% dei consensi: un dato che deve far riflettere.
Per troppo tempo i diritti digitali sono stati ai margini dell’agenda politica, guardati con sufficienza e, sovente, con sospetto.
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Comunicazioni solo via pec o fax: ora è legge
Dopo la pubblicazione in G.U. della legge di conversione del D.L. 138/2011 (Legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. n. 216 del 16 settembre 2011 - in vigore dal 17 settembre 2011) sono operative le modifiche apportate dall'articolo 2, comma 35-ter agli articoli 125 e 136 c.p.c. (35-ter . Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 125, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax»; b) all'articolo 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma».) che impongono, da un lato, al difensore di indicare nei propri atti il numero di fax e l'indirizzo PEC, dall'altro, alle cancellerie di comunicare con le parti unicamente mediante tali mezzi.
Addio, quindi, alla trasmissione dei biglietti di cancelleria tramite ufficiale giudiziario o alla comunicazione di un'ordinanza nelle stesse forme.
Non so quanto questo possa giovare al sistema giustizia ma di sicuro male non farà.
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L'attivista digitale @ Il Futurista
Grazie all'ospitalità di Filippo Rossi, apre oggi il mio blog su
Il Futurista. Il titolo non poteva che essere "L'attivista digitale" :-)
"E’ scaduto il termine per partecipare alla consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di diritto d’autore nelle reti di comunicazione elettronica adottato dall’Agcom il 15 luglio. Come ai più noto, si tratta del punto di arrivo di una vicenda iniziata nel dicembre 2010, allorquando l’Autorità aveva per la prima volta ipotizzato un proprio generalizzato potere di intervento in materia, spingendosi a prefigurare un’inibizione in via amministrativa (dunque, senza il vaglio dell’autorità giudiziaria) dei siti esteri sospettati di violare il diritto d’autore. Un misura liberticida e potenzialmente censoria che aveva scatenato la protesta di numerose associazioni di consumatori e di utenti della rete. In particolare Agorà Digitale, Adiconsum, ALtroConsumo, Assonet, Assoprovider, Studio legale Sarzana e Associati avevano dato vita all’iniziativa sitononraggiungibile (www.sitononraggiungibile.it) per informare l’opinione pubblica dei rischi connessi ad un simile approccio regolatorio"...
(segue su
Il Futurista)
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La risposta di sitononraggiungibile.it alla nuova consultazione AGCOM
Qui potete leggere le nostre osservazioni e le nostre proposte di emendamento al regolamento (fermo restando che l'auspicio è quello di una moratoria sulla sua adozione).
Rimanete connessi ;-)
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Altri 20 anni di diritti connessi: ora è ufficiale
Qualche giorno fa avevo dato notizia di alcune indiscrezioni trapelate sull'approvazione in sede comunitaria dell'estensione del termine di durata dei diritti connessi.
Adesso
la notizia è ufficiale: i diritti dei produttori fonografici, così come quelli degli artisti interpreti ed esecutori passano dagli attuali 50 anni a 70 anni.
Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la proposta a maggioranza, con il voto contrario di Belgio, Repubblica Ceca, Olanda, Lussemburgo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Sveglia e con l'astensione di Austria ed Estonia.
Gli Stati membri hanno due anni di tempo per recepire le nuove disposizioni comunitarie.
Anno dopo anno ci avviciniamo ad un diritto d'autore (e a diritti connessi) che duri l'eternità meno un giorno.
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Presto le comunicazioni alle parti solo via PEC o fax
Come noto il D.L. 98/2011 aveva introdotto l'obbligo di indicazione dell'indirizzo di Posta elettronica certificata e del numero di fax nell'atto introduttivo del giudizio, pena un aumento della metà del contributo unificato.
A suo tempo avevo sottolineato che, al di là della bontà o meno della disposizione, la sua formulazione appariva infelice giacchè contenente un richiamo ad una disposizione del codice di procedura civile (l'articolo 125 c.p.c) che nulla aveva a che fare con PEC o fax.
In sede di conversione in legge della c.d. manovra d'estate (D.L. 138/2011), il legislatore ha pensato di porre rimedio alla "svista" introducendo una modifica proprio al citato articolo 125 c.p.c. (35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 125, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax") nel quale ora si esplicita l'obbligo per il difensore di indicare il proprio indirizzo PEC e numero di fax negli atti di cui al primo comma della medesima disposizione.
Altra modifica importante è quella introdotta all'art. 136 c.p.c. (all’articolo 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma") in forza della quale tutte le comunicazioni alle parti dovranno (e non più "potranno") essere effettuate via PEC o fax.
Addio, dunque, all'ufficiale giudiziario.
Si attende soltanto la definitiva conversione in legge del decreto che, salvo sorprese, avverrà nel corso della settimana e senza ulteriori modifiche.
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Altri 20 anni di diritti connessi?
Pare che le lobby dell'intrattenimento l'abbiamo spuntata di nuovo, ottenendo un innalzamento da 50 a 70 anni delle durata dei diritti connessi.
Stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, il Coreper, organo del Consiglio dell'Unione Europea, ha dato il via libera al testo della direttiva sull'estensione dei diritti connessi che, a questo punto, aspetta solo il voto finale del Consiglio.
Nessun nuovo passaggio al Parlamento europeo.
Si tratta di un'estensione priva di senso, a vantaggio di pochi e a scapito di molti.
Tristemente inascoltate sono rimaste, tra le altre, le parole contenute nel
rapporto Gowers del dicembre 2006, commissionato da un Gordon Brown.
Nel rapporto si poteva leggere:
"Evidence suggests that most sound recordings sell in the ten years after the release, and only a very small percentage continue to generate income, both from sales and royalties payments, for the entire duration of copyright do not sell for 50 years".
Basandosi sulla circostanza che un termine di durata più lungo per i diritti connessi avrebbe avvantaggiato pochi e danneggiato la collettività, Gowers raccomandava di evitare di estendere la durata dei diritti connessi.
Come riferisce William Patry nel libro
"Moral panics and the copyright wars" (pag. 119), in un primo momento Gordon Brown accettò il suggerimento, salvo cambiare posizione una volta divenuto primo ministro.
Così come inascoltate sono rimaste le parole contenute in un altro rapporto del 2010, questa volta commissionato da David Cameron, "
Digital Opportunity" ("
We urge Government to ensure that in future, policy on Intellectual Property issues is constructed on the basis of evidence, rather than weight of lobbying")
.
A pagare saranno sempre gli utenti della rete e i consumatori.
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Agcom stiamo arrivando: niente “buffetti” ai consumatori!
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L'autunno caldo del web italiano
Sarà un autunno caldo per il web italiano. Tre le questioni maggiormente controverse: la definitiva adozione della delibera
Agcom in materia di diritto d’autore, il recepimento del cosiddetto Telecoms Package, la nuova disciplina del prezzo dei libri. Per quanto concerne la prima, dopo la grande mobilitazione effettuata in Rete nei mesi scorsi con la campagna “sitononraggiungibile” (
www.sitononraggiungibile.it), è stata stralciata dal provvedimento la parte più controversa, quella che avrebbe consentito ad Agcom di inibire l’accesso ai siti esteri sospettati di violare il diritto d’autore, al di fuori di qualsiasi intervento dell’autorità giudiziaria.
(continua su
Il Futurista)
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Questo è il paese in cui vogliono farci vivere: meritiamo di meglio.
Il primo settembre u.s. è entrata in vigore
la legge 128/2011 che impedisce alle librerie online che vendono sul territorio italiano di praticare sconti superiori al 15% del prezzo di copertina (salvo rare eccezioni).
Una legge vergognosa, che fa a pugni con ogni idea di libero mercato e che è stata votata pressocchè all'unanimità da un Parlamento sempre pronto a recepire le indicazioni di questa o quella lobby e mai a fare gli interessi della collettività.
Entrata in vigore la legge (non a caso ribattezzata anti-amazon, la nota libreria online), Amazon ha diramato il comunicato stampa che vedete sopra, in cui è dato leggere, tra le altre cose, "la nuova legge che impone un tetto massimo del 15% agli sconti sui libri non si applica ai titoli usati: oggi ti offriamo la possibilità di scegliere anche tra migliaia di questi libri..."
Come dire: proviamo ad offrirvi lo stesso servizio di prima, sfruttando i "buchi" della nuova legge.
Non so a voi, ma a me fa venire l'orticaria il dover vivere in un paese in cui un operatore commerciale, qualunque esso sia, debba proteggersi dalla legge piuttosto che essere protetto dalla legge
Possiamo accettare che la filosofia del "fatta la legge, trovato l'inganno" diventi il comune modus operandi?
Meritiamo di meglio.
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