martedì, maggio 01, 2012

Diritto di accesso agli atti della SIAE (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 7/2012)

Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, ha pronunciato un'importante sentenza in materia di diritto di accesso agli atti nei confronti della SIAE da parte del singolo associato o da parte delle associazioni dei consumatori.

In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno avuto modo di precisare che il singolo socio della SIAE è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, rispetto agli atti di gestione compiuti dall'Ente.

Conseguentemente, deve essergli garantito l'accesso ai documenti che l'Ente abbia formato o di cui abbia la materiale disponibilità che riguardino giustappunto quegli atti di gestione in grado di spiegare effetti diretti o indiretti, anche solo potenzialmente, nei suoi confronti. 

Nel caso di specie si trattava dell'accesso ai documenti relativi agli investimenti operati da SIAE attraverso Lehman brothers. Sul punto il Consiglio di Stato ha affermato che "il generico interesse dell’associato alla prudente e corretta amministrazione del patrimonio, dalla quale dipende il soddisfacimento delle posizioni attive che si collegano al suo status, assume nella fattispecie un connotato di palpabile concretezza, in relazione alle criticità collegabili ad una perdita finanziaria".


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giovedì, febbraio 16, 2012

Il fax è sempre un fax, anche quando lo si spedisce con il pc






Con sentenza n. 722 del 14 febbraio 2012, il Consiglio di Stato, sez. V, ha confermato la piena validità del fax come mezzo di comunicazione nell'ambito delle procedure di gara, anche quando la trasmissione avvenga tramite pc, utilizzando un software che consenta un invio multiplo.

Ricorda il Consiglio di Stato, infatti, in primo luogo che "il rapporto di trasmissione via fax è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l’effettività della comunicazione e, quindi, a far decorrere i termini di impugnativa, senza che il soggetto che ha trasmesso il fax debba fornire ulteriore prova oltre quella risultante dal rapporto di trasmissione che indichi le regolari avvenute trasmissione e ricezione; grava, invece, sul ricevente che assume la mancata ricezione fornire la prova contraria" (principio questo, ormai consolidato)

Interessante la parte relativa alla modalità "particolare" di spedizione del fax nel caso di specie: "Trattasi, invero, di rapporto cumulativo (cioè attestante l’invio della medesima comunicazione ad una pluralità di imprese tra cui anche la podestà Amedeo s.r.l.), determinato dal fatto che, in considerazione del numero elevato dei destinatari, l’invio del documento è stato effettuato a mezzo l’ausilio di un programma informatico (il software Zetafx che consente l’invio massivo di fax direttamente da personal computer), programma della cui funzionalità non v’è ragione di dubitare, atteso che nel rapporto generato da tale sistema sono presenti tutti gli elementi identificativi della comunicazione effettuata via fax, cioè il mittente, l’oggetto, il nome o la denominazione dell’impresa destinataria; la data e l’ora di invio; l’esito della trasmissione (inviato, tentato, fallito)".

Come dire, un fax resta sempre un fax, anche se lo si spedisce con il pc :-)


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venerdì, settembre 23, 2011

Consegna della password e diritto di accesso del consigliere comunale

E' tempo di collaborazioni. Dopo quella con Il Futurista, è iniziata quella con LeggiOggi.it, il quotidiano online di informazione giuridica di Maggioli Editore, diretto da Carmelo Giurdanella.

Con sentenza n. 5058 dell’8 settembre 2011, il Consiglio di Stato, sez. V, ha ritenuto fondata la richiesta di accesso avanzata da un consigliere del comune di Sammichele di Bari finalizzata all’ottenimento di copia della password di accesso al sistema informatico dell’ente, limitatamente al programma di contabilità.

In primo grado, il ricorso era stato respinto sulla base di un presupposto tecnico, rivelatosi poi errato, concernente l’assenza di differenziati profili di accesso, tali che il programma potesse, all’occorrenza, funzionare in modalità “sola lettura”, impedendo qualsivoglia modifica dei documenti contabili visionati.

(continua su LeggiOggi.it)

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domenica, marzo 06, 2011

La PEC nel processo amministrativo: un passo avanti

Come noto, l'articolo 136 del Codice del Processo Amministrativo dispone che "1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati. 2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma".

Come scrivevo qualche tempo fa, alcune cancellerie, in sede di prima applicazione della norma, avevano optato per un'interpretazione piuttosto restrittiva, imponendo che il c.d. deposito informatico avvenisse fisicamente mediante la consegna di un cd rom contenente copia informatica degli atti già depositati in cartaceo.

Fortunamente, come segnala Giorgio Rognetta, il Consiglio di Stato ha "sdoganato" il deposito (sia pur sempre in aggiunta a quello cartaceo) via PEC, che ora potrà avvenire anche telematicamente. Un piccolo passo avanti, nella giusta direzione.

Qui le istruzioni.


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lunedì, gennaio 31, 2011

Acquisto di software senza gara: Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 642/2011

Interessante sentenza del Consiglio di Stato sul tema dell'acquisizione di software da parte della PA attraverso una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara (l'ex trattativa privata).

In particolare il Collegio, dopo aver premsso che "è del tutto pacifico il principio per cui la procedura di evidenza pubblica costituisce un indispensabile presidio a garanzia del corretto dispiegarsi della libertà di concorrenza e della trasparenza dell’operato delle amministrazioni", ricorda che l’art. 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di appalto prevede una deroga "qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato".

Secondo il Consiglio di Stato (a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure secondo il quale la "unicità" dell’imprenditore offerente prescelto doveva risultare chiara ed evidente ex ante), l'unicità cui la norma sopra richiamata fa riferimento deve essere apprezzata unitariamente e, dunque, non è in radice esclusa dall'espletamento di una procedura acquisitiva dei dati di base (indagine di mercato e successivo benchmark) lunga e complessa, se la stessa si è resa necessaria in ragione della natura del prodotto da acquisire e alla pregressa non positiva esperienza della PA.

In particolare, "laddove si tratti di un prodotto "non ordinario", ma passibile di valutazione sotto svariati punti di vista ("nuovo" verrebbe fatto di dire), non può ritenersi inadeguata la scelta di effettuare una ricerca di mercato, con una successiva sperimentazione particolarmente approfondita. Tale scelta non risulta incompatibile con il rigoroso presupposto richiesto per l’applicazione dell’art. 57, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, proprio perché volto a verificare che il prodotto fosse "unico". Infatti, proprio l‘indagine di mercato, a seconda dei casi, può far pervenire ad una corretta, informata e meditata conclusione che un prodotto sia "unico" ovvero "infungibile" .

Ed ancora, aggiunge il Collegio, "se si accogliesse una nozione astratta di "unicità", quale quella che pare essere fatta propria dal primo Giudice, anche tenendo conto di tali profili si rimarrebbe fuori dall’ambito applicativo legittimante il ricorso alla disposizione di cui all’art. 57 in oggetto. V’è da chiedersi, però, muovendo da tali presupposti, quando mai essa potrebbe trovare applicazione. Ciò perché sarebbe ben difficile in rerum natura rinvenire esempi di "fornitore unico in astratto" o il che è identico, di prodotto o servizio offerto da un solo fornitore. E men che mai avuto riguardo ad un "prodotto" frutto di creazione intellettuale ed in continua evoluzione quale incontestabilmente è quello in esame.L’interpretazione della citata disposizione, in siffatta ipotesi, non si conformerebbe al canone di restrittività prescritto dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria: trasmoderebbe in una interpretatio abrogans. Non appare viziata, pertanto, una interpretazione, come quella seguita dall’amministrazione, che (ben conscia della circostanza che altri offerenti, in futuro, potrebbero crearne uno similare) ha considerato "unico" il prodotto che, in quel momento, sia pronto all’uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti: risulta ragionevole che a tale valutazione di "unicità" essa sia pervenuta tenendo conto del fattore temporale - quanto alla disponibilità del medesimo,-alla circostanza della avvenuta pregressa sperimentazione del medesimo, ed al dato relativo alla possibilità di poterne divenire "proprietaria" acquisendo il "codice sorgente".

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martedì, settembre 28, 2010

Consiglio di Stato: la vendita dei diritti non concorre alla determinazione del canone concessorio

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 7130/2010 del 23 settembre u.s, ha stabilito (riformando la sentenza di primo grado) che il fatturato rilevante ai fini della determinazione dell'ammontare del canone concessorio dovuto dalle emittenti radiotelevisive è soltanto quello soltanto riferibile direttamente all'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

"Non si può fare a meno di rilevare", osserva il Consiglio di Stato, "che l'intento legislativo, come già desumibile dal dato letterale, è stato di ancorare la determinazione del canone al fatturato che il titolare della concessione realizza in virtù dell'esercizio del titolo abilitativo pubblicistico (di guisa che il canone per le concessioni radiotelevisive private si configura come strumentalmente e funzionalmente collegato con l'esercizio dell'attività radiotelevisiva)".

Seguendo questo ragionamento, allora, "non potrebbero aggregarsi alle prestazioni capaci di generare il fatturato utile alla determinazione del canone concessorio i ricavi conseguenti ad attività diverse, esercitabili anche da soggetti privi di concessione, come i ricavi originati da servizi resi su frequenze satellitari o la vendita di diritti relativi a programmi o pacchetti di immagini che il concessionario detiene non in ragione della concessione e che cede a soggetti per la loro diffusione sulla piattaforma satellitare. Del pari estranei alla categoria del fatturato rilevante ai fini che qui interessano devono ritenersi i ricavi relativi ad attività di doppiaggio o quelli che riguardano la vendita di cassette VHS, in cui è evidente la mancanza di collegamento strumentale con la concessione televisiva".

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