giovedì, gennaio 12, 2012

Torna la libertà di scontare i libri (anche online)?

Leggi Oggi pubblica un "leak" del primo decreto liberalizzazioni del Governo Monti di prossima approvazione in Consiglio dei Ministri.

La disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 1 (1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli art. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l’entità delle riduzioni), se confermata, manderebbe in pensione anticipata una norma voluta dalla lobby dell'editoria che, dal 1 settembre 2011, ha imposto un tetto massimo agli sconti praticabili sui libri dagli store online.

Speriamo di liberarci, davvero, di una serie di disposizioni corporative e protezionistiche in danno dei consumatori e degli utenti.

Liberiamoci di... (parafrando il pay-off di Sky) :-)

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domenica, settembre 04, 2011

Questo è il paese in cui vogliono farci vivere: meritiamo di meglio.





Il primo settembre u.s. è entrata in vigore la legge 128/2011 che impedisce alle librerie online che vendono sul territorio italiano di praticare sconti superiori al 15% del prezzo di copertina (salvo rare eccezioni).

Una legge vergognosa, che fa a pugni con ogni idea di libero mercato e che è stata votata pressocchè all'unanimità da un Parlamento sempre pronto a recepire le indicazioni di questa o quella lobby e mai a fare gli interessi della collettività.

Entrata in vigore la legge (non a caso ribattezzata anti-amazon, la nota libreria online), Amazon ha diramato il comunicato stampa che vedete sopra, in cui è dato leggere, tra le altre cose, "la nuova legge che impone un tetto massimo del 15% agli sconti sui libri non si applica ai titoli usati: oggi ti offriamo la possibilità di scegliere anche tra migliaia di questi libri..."

Come dire: proviamo ad offrirvi lo stesso servizio di prima, sfruttando i "buchi" della nuova legge.

Non so a voi, ma a me fa venire l'orticaria il dover vivere in un paese in cui un operatore commerciale, qualunque esso sia, debba proteggersi dalla legge piuttosto che essere protetto dalla legge

Possiamo accettare che la filosofia del "fatta la legge, trovato l'inganno" diventi il comune modus operandi?

Meritiamo di meglio.

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mercoledì, agosto 24, 2011

Quella legge anti-internet (ovvero, la nuova legge sul prezzo dei libri)

Il primo settembre p.v. entrerà in vigore la legge 128/2011 recante "nuova disciplina del prezzo dei libri".

E' una legge anti-internet pura e semplice. Basta un semplice raffronto tra la nuova e la vecchia normativa per rendersene conto.

Questo è l'articolo 11 della legge 62/2001 che disciplinava la materia prima della novella legislativa:

Art. 11 Disciplina del prezzo dei libri

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. E' consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al quindici per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.
3.
I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti: a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita' formale e tipografica; b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale; c) libri antichi e di edizioni esaurite; d) libri usati; e) libri posti fuori catalogo dall'editore; f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione; g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio; h) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi; i) libri venduti nell'ambito di attivita' di commercio elettronico. i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.
4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che puo' oscillare tra l'80 e il 100 per cento: a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed universita', i quali siano consumatori finali; c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 5 APRILE 2001, N. 99, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 9 MAGGIO 2001, N. 198.
7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto puo' provvedere alla ulteriore individuazione: a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4; b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalita' di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.


Questa la disposizione di legge che entrerà in vigore il 1 settembre. Notate qualche differenza? ;-)

Articolo 2
Disciplina del prezzo dei libri
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. E' consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attivita' di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.
3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori e' consentita la possibilita' di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purche' non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. E' comunque fatta salva la facolta' dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
4. La vendita di libri ai consumatori finali e' consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1: a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita'.
5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti: a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita' formale e tipografica; b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale; c) libri antichi e di edizioni esaurite; d) libri usati; e) libri posti fuori catalogo dall'editore; f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio; g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.
6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
8. La vendita di libri, effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

Invece di estendere il regime di libero mercato previsto per i siti di commercio elettronico (che ha consentito a realtà imprenditoriali importanti di fiorire e di abbassare i prezzi a tutto beneficio dei consumatori), si è deciso di ricondurre "Internet" nel recinto dei prezzi controllati, con la scontistica fissata dallo Stato.

Continuiamo a farci del male.

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