Andy Burnham (nella foto), ministro della Cultura del governo britannico, in una intervista al Daily Telegraph ha rilasciato dichiarazioni a dir poco sconvolgenti.
"Internet? un posto piuttosto pericoloso". Questo in sintesi il pensiero del Ministro.
E allora che fare? Semplice ci vogliono nuovi parametri di decoro ("new standards of decency need to be applied to the web").
Ancora: “If you look back at the people who created the internet they talked very deliberately about creating a space that Governments couldn’t reach. I think we are having to revisit that stuff seriously now.It’s true across the board in terms of content, harmful content, and copyright"
Mi chiedo perchè le persone deputate a disporre la regolamentazione giuridica della rete siano sempre quelle che che meno comprendono ed apprezzano la bellezza di Internet.
Un primo auspicio per il 2009: che le proposte di quest'uomo rimangano solo proposte.
Poco prima di Natale avevo pubblicato questo post: "Divieto di Remix: cambiamo le regole?". In breve, si chiedeva alla Fondazione Romaeuropa e ai curatori del concorso Romaeuropa Web Factory di modificare l'articolo 8 del regolamento di gara che espressamente escludeva dalla competizione ogni attività di mashup, remix ed ogni altro genere di manipolazione.
In buona sostanza, quella che il Prof. Lawrence Lessig ha definito Remix Culture era ed è bandita.
Ieri è giunta una prima risposta da parte dei curatori del sito i quali hanno spiegato sommariamente le ragioni della scelta, rimandando tuttavia ad un comunicato ufficiale della Fondazione che sarà pubblicato subito dopo le feste.
Conservo la speranza che ci possa essere un'apertura alle istanze contenute nell'email inviata.
Comunque vada, non posso che ringraziare sin d'ora i tanti amici e amiche che hanno supportato l'iniziativa inviando anch'essi un'email, avente per oggetto "Freedom for Remix".
Grazie, in particolare, ai miei studenti dei seminari alla Sapienza, grazie a Massimo Melica, che, come al solito, non ha fatto mancare il suo appoggio, grazie ad Adriana Augenti per le belle parole via email, grazie a Dok, per averne parlato sul suo Blog.
Grazie ad Oriana Persico e Salvatore Iaconoesi... Art is Open Source :-)
Copydoc è online: prendetene e scaricatene tutti :-)
Il Lilik, (www.lilik.it) ha prodotto e realizzato il documentario radiofonico “Il copyright sulla cultura”.
Il documentario si sviluppa con interviste realizzate al sottoscritto, Arturo di Corinto e Simone Aliprandi.
Il documentario dura trenta minuti ed è rilasciato con una licenza Creative Commons Attribution Share-Alike, le musiche provengono da Jamendo.org e sono anch’esse rilasciate in CC.
Ascoltatelo e, se vi piace, distribuitelo in tutte le forme: copiatelo sui vostri siti, linkatelo, remixatelo :-)
Il documentario verrà trasmesso da Controradio, una storica emittente fiorentina (93.600 Firenze, Prato, Pistoia; 98.900 Pisa, Lucca, Livorno) lunedì 29 alle 9.30 del mattino, ed in replica domenica 3 gennaio alle 11.
Due parole sul Lilik: il Laboratorio di Informatica Libera del kollettivo di Ingegneria è un gruppo di studenti dell'Università di Firenze che si impegna da anni per promuovere la diffusione del software libero e della cultura libera in generale. www.lilik.it
Parla piano e poi non dire quel che hai detto gia’ le bugie non invecchiano sulle tue labbra aiutano tanto poi è un’altra solitudine specchiata scordiamoci di attendere il volto per rimpiangere Parla ancora e poi dimmi quel che non mi dirai versami il veleno di quel che hai fatto prima… su di noi il tempo ha gia’ giocato ha gia’ scherzato ora non rimane che provar la verita’ Che ti da’ che ti da’ nascondere negli angoli dire non dire il gusto di tradire una stagione sopra il volto tuo pago il pegno di volere ancora ammalarmi di te raccontandoti di me Quando ami qualcuno meglio amarlo davvero e del tutto o non prenderlo affatto dove hai tenuto nascosto finora chi sei? cercare mostrare provare una parte di sé un paradiso di bugie La verita’ non si sa non si sa.. come riconoscerla cercarla nascosta nelle tasche i cassetti il telefono che ti da’ che mi da’ cercare dietro gli angoli celare i pensieri morire da soli in un’alchimia di desideri sopra il volto tuo pago il pegno di rinunciare a me non sapendo dividere dividermi con te Che ti da’ che mi da’ affidarsi a te non fidandomi di me.. Sopra il volto tuo pago il pegno di rinunciare a noi dividerti soltanto nel volto del ricordo
Pirati? Forse. Stupidi? No, grazie. (ovvero "in risposta all'On. Gabriella Carlucci")
L'Onorevole Gabriella Carlucci cerca di spiegare sul suo Blog le ragioni per cui quelli che scaricano musica e film dalla rete saranno anche bravi a "smanettare" ma di certo non sanno fare di conto.
Il titolo del post non lascia dubbi: "I Pirati Informatici spendono di più".
Allora vediamoli un pò questi dati.
"se infatti mediamente la potenza consumata dal computer e’ di 300 Watt (nei casi di PC ben equipaggiati tale consumo puo’ essere anche superiore, esistono in commercio alimentatori per PC che arrivano fino a 600 o 800 Watt )e il PC rimane acceso per una decina di ore al giorno, facilmente potremo quantificarne il consumo moltiplicando il consumo (espresso in KiloWatt) per il numero di ore di utilizzo, nel nostro caso quindi 300 W = 0,3 KW da moltiplicare per 10 ore , ovvero 3KWh. Considerando un costo dell’energia elettrica medio di circa 0,2 euro/KWh, il PC dell’esempio, tenuto acceso per 10 ore al giorno ci costa 60 eurocent al giorno; cifra che sembra ridicola, ma che moltiplicata per 365 porta a circa 200 euro.”
Ha idea la Carlucci di cosa sia possibile scaricare in 10 ore (!!!) con un normale collegamento adsl? Onorevole Carlucci, faccia una prova... attenta che poi corre il rischio di prenderci gusto... la pirateria (come Lei la chiama) è estremamente contagiosa.
Il post prosegue con riferimenti vari al costo del PC, all'usura dello stesso (forse si voleva dire delle sue componenti meccaniche), al costo dell'abbonamento.
La conclusione, poi, è straordinaria (se la legge Enrico Mazza della FIMI ha un mancamento... tutte le battaglie per il downloading legale, per la musica liquida a pagamento, prese e buttate nel cestino della spazzatura): "Sapete cosa avrebbe speso un utente medio se avesse noleggiato, tutte le uscite disponibili, in un comune videonoleggio? Tra i 1100 ed i 1300 euro...".
Alcune considerazioni:
1. Se è antieconomico scaricare (illegalmente, ma questo poco conta) gratis, figuriamoci se possa esserlo a pagamento: il costo del PC e dell'abbonamento restano e si aggiunge quello del contenuto prescelto. Ergo, ITunes et similia sono modelli fallimentari nel Carlucci Pensiero... Steve Jobs si sarà sbagliato... avvertitelo.
2. Se il P2P non fosse uno strumento straordinariamente efficace di allocazione delle risorse, non sarebbe così usato (saranno pure pirati, ma non sono di certo idioti) e, conseguentemente, non verrebbero condotte guerre di religione nei suoi confronti.
3. Se si valutassero studi seri e terzi (vedi ad esempio la ricerca della Fondazione Einaudi) sull'impatto del file-sharing sui consumi culturali ci si renderebbe conto che la questione è assai più complessa: in fondo, però, avere un capro espiatorio (tecnologico) fa sempre comodo.
Infine, un abbonamento ad Internet non serve solo per scaricare illegalmente: serve per comunicare facilmente con la società e con lo Stato, serve per accedere alla propria banca, serve per operare sul mercato, serve per informare ed informarsi.
P.s.: la vita, però, sa essere straordinariamente ironica: in un articolo che parla di pirateria, l'On. Carlucci carica sul suo spazio web un ritaglio scannerizzato di TV Sorrisi e Canzoni che porta la seguente dicitura: "Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile"
Lo studioso americano ribadisce un concetto già espresso nel suo ultimo libro "Remix" e che trovo assai interessante perchè va oltre i "soliti" discorsi sul copyright per addentrarsi nei territori della ragion d'essere della norma.
Cosa capita quando un divieto (finanche sanzionato penalmente) colpisce comportamenti non percepiti come anti-sociali e che, anzi, rappresentano la quotidianità di un'intera generazione?
Cosa accade se quella generazione sono i nostri figli o nipoti?
Non è un elogio della pirateria. Nè una negazione del diritto d'autore le cui ragioni di fondo restano perfettamente valide nell'era di Internet. E' una riflessione sul sistema di valori di cui la regola giuridica finisce inevitabilmente per farsi carico.
Se scelgo di inasprire continuamente le pene per le violazioni del diritto d'autore e rendo l'apparato sanzionatorio meno severo per i reati societari avrò inevitabilmente fatto una scelta di valori.
Creative Commons - SIAE: questo matrimonio s'ha da fare
L'amica Deborah De Angelis riferisce in lista CSIG dell'ufficiale costituzione del Gruppo di Lavoro Giuridico misto, composto da rappresentanti della SIAE e da esponenti del Gruppo di Lavoro Giuridico di Creative Commons Italia.
Il Gruppo di Lavoro Giuridico misto, che si incontrerà periodicamente a Roma, presso la sede della Direzione Generale della SIAE, svolgerà uno studio approfondito per dare la possibilità agli autori che hanno optato per il rilascio delle proprie opere con licenze libere, riservandosi gli usi commerciali, di affidare alla SIAE la raccolta e distribuzione dei relativi proventi. Il primo incontro è stato fissato per il 9 gennaio 2009, h. 10.00.
Due piccole considerazioni:
1. Spero che i verbali delle riunioni vengano resi liberamente disponibili in rete, così da consentire una partecipazione il più ampia possibile.
2. Spero che si lavori anche sulle modalità di ripartizione, da parte della SIAE, degli eventuali introiti per utilizzazioni commerciali di opere licenziate CC, altrimenti si rischia, come la realtà odierna insegna, che i "poveri" artisti continuino a non vedere il becco di un quattrino, conquistando, però, il privilegio di poter versare la quota associativa SIAE.
Il Wall Street Journal dedica un lungo articolo alla decisione della RIAA (Recording Industry Association of America) di rinunciare all'instaurazione di giudizi "di massa" nei confronti dei file-sharers.
Da quando, nel 2003, la stessa associazione decise che era arrivato il momento di dare una severa lezione ai "pirati" della rete sono stati attivati 35.000 procedimenti.
Nessuno è stato risparmiato, compresi una giovane ragazza madre, una signora defunta (avrà lasciato il modem acceso?) e un'adolescente di soli 13 anni.
Tuttavia l'intento di "colpirne uno (...più di uno per la verità) per educarne cento" non ha dato i risultati sperati visto che le vendite hanno continuato la loro inesorabile discesa.
Sarà che le tecnologie cambiano il mercato, ne spostano quote significative: capita così che le fonti di un tempo si inaridiscano e occorra reinventarsi. Oppure si può dichiarare guerra al nuovo e chiedere alla legge di renderlo illegale.
L'atteggiamento di parte dell'industria dell'intrattenimento è stato sovente quest'ultimo. Basta ricordare l'avversione per i videoregistratori (cui seguì una lunga battaglia giudiziaria) o per le cassette vergini (...ognuna di esse è una copia venduta in meno... tuonavano i discografici dell'epoca).
Oggi la RIAA decide di abbandonare il campo di battaglia, ma è già pronta a continuare la guerra su un diverso fronte.
Ha capito che se non puoi sconfiggere i tuoi nemici (e non hai intenzione di allearti con loro), la soluzione è avvelenarne le fonti.
Se il problema è Internet, allora togliamogli Internet.
La RIAA dichiara di aver già raggiunto un accordo con diversi provider statunitensi affinchè risolvano l'abbonamento degli utenti che commettono ripetute (presunte) infrazioni del copyright.
"La Fondazione Romaeuropa e Telecom Italia lanciano una grande sfida a tutti gli artisti e creativi che popolano il web. Una grande officina, sempre aperta, che intercetta, rilancia e premia il talento che viaggia sulla rete, attraverso quattro palcoscenici virtuali dedicati a videoarte, musica elettronica, scrittura creativa e user generated advertising."
Peccato che, come mi hanno segnalato alcuni amici, delle forme di arte vengono di per sè considerate illecite dal regolamento del concorso e, dunque, non possono partecipare.
Abbiamo scritto una lettera aperta alla fondazione.
Chi vuole può aderire inserendo la propria firma, come singolo o associazione. Basta andarequi.
In calce riporto il testo della lettera.Se volete darci una mano copiatela/incollatela e speditela a info@romaeuropawebfactory.it con l'oggetto: "Freedom for Remix"
Grazie ;-)
Alla Fondazione Romaeuropa Festival, ai curatori del concorso Romaeuropa Web Factory
Recentemente un articolo pubblicato su Artsblog e le osservazione mosse da alcuni artisti hanno portato alla nostra attenzione il Concorso Romaeuropa Web Factory, promosso dalla vostra Fondazione. Il riferimento in particolare va al bando di partecipazione del Concorso. Riteniamo, infatti, che l'articolo 8, "OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE", meriti un'attenta valutazione ed una discussione pubblica capace di aprire un confronto culturale su temi a noi cari.
Il testo recita infatti così (cit.):
"Non è ammessa, da parte dei partecipanti, alcuna attività di mashup, remix ed ogni altro genere di manipolazione, in ogni caso le opere frutto di mashup, remix ed ogni altro genere di manipolazione non potranno in alcun modo partecipare al Concorso. In caso di controversia tra i partecipanti, farà fede la data dell'upload."
Il Concorso intende rivolgersi a tutti i giovani creativi che desiderino cimentarsi con i nuovi linguaggi, in quattro aree differenti: video-arte, musica elettronica, scrittura testuale, elaborazione di uno spot pubblicitario. Ma la clausola da voi posta lascia perplessi sotto un duplice profilo.
Il primo, e più evidente, è collegato al fatto che le forme di arte da voi menzionate, in particolare la video-arte e la musica elettronica, usino prevalentemente tecniche quali mashup, remix, manipolazione e che tali tecniche costituiscano al contempo il sostrato culturale e filosofico e la materia prima per la loro realizzazione
Il secondo, invece, attiene ad una presunzione di illiceità di quelle forme d'arte. Il regolamento sembra non tenere in minima considerazione il fatto che il video o l'opera possano essere state realizzate assemblando o manipolando opere le cui relative licenze permettano quel tipo di attività e, dunque, rendano perfettamente lecita (sotto il profilo delle pretese degli autori) l'opera derivata. Ancora, il regolamento sembra non tenere in minima considerazione il fatto che l'attività di remix o mash-up origini da materiale caduto in Pubblico Dominio e, pertanto, liberamente riutilizzabile per costruire sul passato e dar vita a nuove forme d'arte.
Alla luce di quanto sopra, siamo sicuri che la vostra istituzione, che opera da anni nel settore della promozione artistica e culturale anche a livello internazionale, abbia tutto l'interesse nel fornire risposte adeguate alle critiche da noi rilevate e nell'approntare giusti rimedi a scelte che riflettono un disagio generale nella lettura e nella comprensione delle dinamiche (antropologiche, culturali, sociali, economiche, tecnologiche) che attraversano la contemporaneità e, in particolare, la produzione artistica legata ai nuovi media e ai contenuti digitali.
Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il solito Decreto-Legge di proroga dei termini in scadenza previsti da varie disposizione legislative.
L'articolo 13, rubricato "Proroga in materia di contrasto al terrorismo internazionale", contiene lo spostamento al 31 dicembre 2009 del termine di cui all'articolo 7, Legge 155/2005. Ne ho già ampiamente parlato.
Altra proroga significativa attiene al Codice dell'Amministrazione Digitale.
L'articolo 64 del CAD prevedeva originariamente che, entro il 31 dicembre 2007, l'accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni, sarebbe dovuto avvenire esclusivamente attraverso la Carta d'Identità Elettronica o la Carta Nazionale Servizi.
Poi il termine era stato prorogato al 31 dicembre 2008.
L'articolo 5 del Decreto-Legge appena approvato lo posticipa di un altro anno: 31 dicembre 2009.
Evviva l'Italia che non ha fretta di cambiare. Tanto c'è tempo... e se il tempo manca... beh c'è la proroga, no? ;-)
Ancora sulla Proroga del Decreto Pisanu-Prodi e sul wi-fi
Oggi Punto-Informatico riprende la notizia circa la proroga al 31 dicembre 2009 dei termini di cui all'articolo 7 della legge 155/2005.
Nell'articolo però si fa un pò di confusione tra Internet Point e Hot-spot wifi.
Infatti, è dato leggere: "Come già contemplato da altre norme, e ribadito da questa proroga, nessun privato potrà aprire la propria connessione WiFi impunemente: farlo senza una regolare registrazione in Questura, farlo senza catturare preventivamente i dati di chi si colleghi, espone chi lo fa all'essere considerato responsabile di azioni illegali eventualmente poste in essere da terzi."
Ora, a parte che nessun privato (o quasi) può aprire la propria connessione wi-fi perchè è, nella pressocchè quasi totalità dei casi, vietato dal contratto di abbonamento sottoscritto con il proprio provider.
Ma che c'entra la "registrazione" (non c'è nessuna registrazione) in questura?
Riporto qui di seguito le norme, in modo che chi è interessato possa attingere dalla fonte....
L'articolo 7 della l. 155/2005 così recita:
Art. 7. Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonche' le attribuzioni degli enti locali in materia.
4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, e' tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decretodecreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.
Il D.M 16 agosto 2005, richiamato dal comma 4 dell'articolo 7, ha poi previsto all'articolo 4 (quindi una disposizione diversa rispetto a quella relativa al monitoraggio e conservazione dei dati, art. 2 dello stesso decreto che qui ometto, ma basta cercare in rete) che:
Articolo 4 - Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili
1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti che non siano identificati secondo le modalità di cui all'art. 1.
Ossia:
"identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente"
Successivamente il Ministero dell'Interno aveva chiarito che l'identificazione tramite documento d'identità poteva anche essere indiretta, ad esempio utilizzando un numero di cellulare (giacchè il rilascio della Sim è subordinato all'esibizione del documento d'identità di cui l'esercente trattiene copia).
Insomma la proroga attiene ad altro. Le regole per il wi-fi non sarebbero cambiate comunque, con la proroga o senza proroga... IMHO
Sulla base di quanto riferisce il sole 24 ore di oggi (pag. 33, nell'articolo "Sicurezza, arriva il rinvio"), nel decreto milleproroghe di fine anno (domani in Consiglio dei Ministri) ci sarà anche la proroga del c.d. Decreto Pisanu (già prorogato dal Governo Prodi).
Riporto la parte dell'articolo:
"Il dovere - previsto dalle misure antiterrorismo del 2005 - per chi apre un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale ci sono postazioni Internet di chiedere la licenza al questore viene prorogato al 31 dicembre 2009"
Lezione di diritto: in Italia i provvedimenti temporanei sono definitivi (v. ad esempio la sospensione "temporanea" degli anni 40 circa l'accesso limitato all'albo degli avvocati - sic! - ) ed i termini di scadenza non scadonomai.
Domani sarò a Bibbiena, vicino Arezzo, per un evento organizzato da FIAF, CIFA e dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università "La Sapienza" di Roma. Nel pomeriggio ci sarà una tavola rotonda un cui si parlerà, tra le altre cose, di privacy e copyright nel web 2.0 (con particolare attenzione ovviamente a UGC e SNS).
Ieri si è tenuto alla Sapienza il quarto seminario del ciclo "Copyright 2.0". Il tema affrontato è stato quello relativo al rapporto tra DRMS e Pubblico Dominio. Come al solito, ho caricato la mia presentazione su SlideShare.
Libro Unico del Lavoro: i chiarimenti del Ministero creano confusione?
Il 5 dicembre u.s., il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato un vademecum con importanti chiarimenti relativi alla tenuta del Libro Unico del Lavoro.
Per quanto attiene, tuttavia, alle modalità di tenuta su supporti magnetici e ad elaborazione automatica dei dati i chiarimenti rischiano di creare confusione.
Vediamo perchè.
Il D.M. 9 luglio 2008, relativo alle modalità e tempi di tenuta del Libro Unico del Lavoro, aveva previsto che lo stesso potesse essere tenuto (1) su supporti magnetici, a condizione che ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, (2) con sistemi di elaborazione automatica dei dati che garantiscono la consultabilità, l'inalterabilità e l'integrità dei dati stessi, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, il tutto nel rispetto delle regole tecniche del codice dell'Amministrazione digitale.
La circolare n. 20 del 21 settembre 2008 aveva poi aggiunto, con riferimento alla modalità di tenuta su supporti magnetici, che i documenti informatici che compongono il LUDL devo essere statici e non modificabili e devono essere emessi con l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale del tenutario.
Andando però a leggere il vademecum rilasciato dal Ministero del lavoro è dato leggere: "Domanda: Tenuta su supporto magnetico: la marca temporale dovrà essere applicata su ogni singola scrittura? Risposta: la marca temporale potrà essere applicata all'intera scritturazione di paghe e presenze scadenti il 16 del mese successivo etc."
Posto che giuridicamente riferimento temporale e marca temporale identificano due fenomeni differenti, a chi bisognerà dare retta adesso? Alla Circolare del Ministero del Lavoro del 21 settembre u.s o al Vademecum, sempre del Ministero del Lavoro, del 5 dicembre u.s.?
Altra piccola "perla" la si trova nella risposta al quesito tre a proposito della firma digitale (peraltro anche qui fa "capolino" la marca temporale) allorquando si legge: "...ferma la possibilità per le società di software di procedere direttamente all'acquisizione di una firma digitale da cedere in uso ai propri clienti (aziende, professionisti o associazioni)".
Non mi è ben chiaro come, quanto sopra riportato, si concili con l'articolo 32, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale che così recita: "Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma".
Probabilmente si tratta solo di un'infelice formulazione e si voleva dire altro.
Anche se non suono più con loro (per la verità non suono più proprio :-) ) mi fa piacere segnalare il concerto degli StileLibero al Melissa Pub di Roma, via di Porta Labicana 52 (zona S. Lorenzo), il prossimo 12 dicembre, ore 22:30.
Tanto buon classic rock, come al solito. Gli interpreti possono cambiare, ma il Rock no, lui resta sempre lo stesso.
"Viva la vida" dei Coldplay è una canzone meravigliosa, non solo nella musica ma anche nel testo. Joe Satriani, però, deve aver pensato che la parte strumentale era un pò troppo simile alla sua "If i could fly" del 2004 e così ha citato in giudizio per plagio i Coldplay.
Mentre si attende che la giustizia faccia il suo corso, sul web (la bellezza della Remixing Culture) c'è già chi ha realizzato una nuova potenziale hit .... che tiene uniti i due brani.
Perchè invece di farsi causa, non la producono sul serio? It sounds great! :-)
I share - aspetti giuridici e implicazioni sociali del file-sharing
Ieri alla Sapienza si è parlato file-sharing: come per la scorsa lezione, ho caricato su slideshare la mia presentazione. Un doveroso ringraziamento a Leonardo Maccari per i dati sulla "cultura di stato". Segnalo, inotre, la bellissima ricerca della Fondazione Einaudi sui consumi digitali, riportata nel secondo esempio delle slide.
Chinese Democracy non è un album dei Rolling Stones :-)
Divertente la svista presente nell'articolo "E la musica va sulla fantasia del digitale" pubblicato oggi su "Nova - Il Sole 24 ore".
Nel testo, infatti, si può leggere (pag. 18): "Band storiche come gli AC/DC e i Rolling Stones hanno preferisto canali specifici: se il gruppo heavy metal vende negli Stati Uniti solo sul portale della catena Walmart, le "pietre rotolanti" hanno preferito portare le copie di "Chinese Democracy" negli outlet Best Buy"
Povero Axl... 14 anni per fare uscire Chinese Democracy e lo attribuiscono pure ai Rolling Stones :-)