venerdì, febbraio 10, 2012

Sula PEC delle imprese l'ennesima proroga: evviva il paese dei furbetti




E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto semplifica-Italia del Governo Monti (DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5).

L'articolo 39 così recita: "Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese 1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012."

Tutto chiaro no? C'era un obbligo di legge da rispettare con un breve termine (TRE ANNI!) di preavviso: invece di sanzionare (pesantemente) chi non si è messo in regola si è prorogata (sanando l'inadempimento) la scadenza al 30 giugno 2012.

Evviva il paese dei furbetti, quelli che sanno che per ogni omissione ci sarà sempre una sanatoria.


Etichette: , , , , ,

giovedì, novembre 26, 2009

Decreto Pisanu e wi-fi libero: mi arrendo

Oggi l'on. Roberto Cassinelli ha dato risalto sul suo blog alla proposta di legge modificativa dell'articolo 7, comma 4, legge 155/2005, in materia di hot-spot pubblici, alla cui stesura ho collaborato.

Punto-Informatico gli dedica un interessante articolo, che evidenzia altre inziative che in questi giorni stanno prendendo corpo sullo stesso tema.

Continuo a leggere che il problema è la proroga. Ho scritto più volte che la proroga non c'entra nulla.

Mi arrendo: se lo dicono tutti, evidentemente il problema con il wi-fi deve essere la proroga del decreto Pisanu.

Forse aveva ragione Goebbels: "Ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità".

Etichette: , , , ,

giovedì, dicembre 18, 2008

Ancora sulla Proroga del Decreto Pisanu-Prodi e sul wi-fi

Oggi Punto-Informatico riprende la notizia circa la proroga al 31 dicembre 2009 dei termini di cui all'articolo 7 della legge 155/2005.

Nell'articolo però si fa un pò di confusione tra Internet Point e Hot-spot wifi.

Infatti, è dato leggere: "Come già contemplato da altre norme, e ribadito da questa proroga, nessun privato potrà aprire la propria connessione WiFi impunemente: farlo senza una regolare registrazione in Questura, farlo senza catturare preventivamente i dati di chi si colleghi, espone chi lo fa all'essere considerato responsabile di azioni illegali eventualmente poste in essere da terzi."

Ora, a parte che nessun privato (o quasi) può aprire la propria connessione wi-fi perchè è, nella pressocchè quasi totalità dei casi, vietato dal contratto di abbonamento sottoscritto con il proprio provider.

Ma che c'entra la "registrazione" (non c'è nessuna registrazione) in questura?

Riporto qui di seguito le norme, in modo che chi è interessato possa attingere dalla fonte....

L'articolo 7 della l. 155/2005 così recita:

Art. 7.
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonche' le attribuzioni degli enti locali in materia.

4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, e' tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decretodecreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.


Il D.M 16 agosto 2005, richiamato dal comma 4 dell'articolo 7, ha poi previsto all'articolo 4 (quindi una disposizione diversa rispetto a quella relativa al monitoraggio e conservazione dei dati, art. 2 dello stesso decreto che qui ometto, ma basta cercare in rete) che:

Articolo 4 - Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili

1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree
messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti che non siano identificati secondo le modalità di cui all'art. 1.


Ossia:

"identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente"

Successivamente il Ministero dell'Interno aveva chiarito che l'identificazione tramite documento d'identità poteva anche essere indiretta, ad esempio utilizzando un numero di cellulare (giacchè il rilascio della Sim è subordinato all'esibizione del documento d'identità di cui l'esercente trattiene copia).

Insomma la proroga attiene ad altro. Le regole per il wi-fi non sarebbero cambiate comunque, con la proroga o senza proroga... IMHO


Etichette: , ,

mercoledì, dicembre 17, 2008

Proroga in vista per il Decreto Pisanu-Prodi

Sulla base di quanto riferisce il sole 24 ore di oggi (pag. 33, nell'articolo "Sicurezza, arriva il rinvio"), nel decreto milleproroghe di fine anno (domani in Consiglio dei Ministri) ci sarà anche la proroga del c.d. Decreto Pisanu (già prorogato dal Governo Prodi).

Riporto la parte dell'articolo:

"Il dovere - previsto dalle misure antiterrorismo del 2005 - per chi apre un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale ci sono postazioni Internet di chiedere la licenza al questore viene prorogato al 31 dicembre 2009"

Lezione di diritto: in Italia i provvedimenti temporanei sono definitivi (v. ad esempio la sospensione "temporanea" degli anni 40 circa l'accesso limitato all'albo degli avvocati - sic! - ) ed i termini di scadenza non scadono mai.

Etichette: , , ,

Powered by Blogger

Iscriviti a
Post [Atom]