martedì, giugno 15, 2010

Senza parole

Questo è l'attuale testo dell'articolo 114 c.p.p. (Divieto di pubblicazione di atti e immagini).

Art. 114.
Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero , se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione .

6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

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venerdì, dicembre 19, 2008

Divieto di Remix: cambiamo le regole?

"La Fondazione Romaeuropa e Telecom Italia lanciano una grande sfida a tutti gli artisti e creativi che popolano il web. Una grande officina, sempre aperta, che intercetta, rilancia e premia il talento che viaggia sulla rete, attraverso quattro palcoscenici virtuali dedicati a videoarte, musica elettronica, scrittura creativa e user generated advertising."

Peccato che, come mi hanno segnalato alcuni amici, delle forme di arte vengono di per sè considerate illecite dal regolamento del concorso e, dunque, non possono partecipare.

Abbiamo scritto una lettera aperta alla fondazione.

Chi vuole può aderire inserendo la propria firma, come singolo o associazione. Basta andare qui.

In calce riporto il testo della lettera. Se volete darci una mano copiatela/incollatela e speditela a info@romaeuropawebfactory.it con l'oggetto: "Freedom for Remix"

Grazie ;-)

Alla Fondazione Romaeuropa Festival, ai curatori del concorso Romaeuropa Web Factory

Recentemente un articolo pubblicato su Artsblog e le osservazione mosse da alcuni artisti hanno portato alla nostra attenzione il Concorso Romaeuropa Web Factory, promosso dalla vostra Fondazione. Il riferimento in particolare va al bando di partecipazione del Concorso. Riteniamo, infatti, che l'articolo 8, "OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE", meriti un'attenta valutazione ed una discussione pubblica capace di aprire un confronto culturale su temi a noi cari.

Il testo recita infatti così (cit.):


"Non è ammessa, da parte dei partecipanti, alcuna attività di mashup, remix ed ogni altro genere di manipolazione, in ogni caso le opere frutto di mashup, remix ed ogni altro genere di manipolazione non potranno in alcun modo partecipare al Concorso. In caso di controversia tra i partecipanti, farà fede la data dell'upload."

Il Concorso intende rivolgersi a tutti i giovani creativi che desiderino cimentarsi con i nuovi linguaggi, in quattro aree differenti: video-arte, musica elettronica, scrittura testuale, elaborazione di uno spot pubblicitario. Ma la clausola da voi posta lascia perplessi sotto un duplice profilo.

Il primo, e più evidente, è collegato al fatto che le forme di arte da voi menzionate, in particolare la video-arte e la musica elettronica, usino prevalentemente tecniche quali mashup, remix, manipolazione e che tali tecniche costituiscano al contempo il sostrato culturale e filosofico e la materia prima per la loro realizzazione


Il secondo, invece, attiene ad una presunzione di illiceità di quelle forme d'arte. Il regolamento sembra non tenere in minima considerazione il fatto che il video o l'opera possano essere state realizzate assemblando o manipolando opere le cui relative licenze permettano quel tipo di attività e, dunque, rendano perfettamente lecita (sotto il profilo delle pretese degli autori) l'opera derivata. Ancora, il regolamento sembra non tenere in minima considerazione il fatto che l'attività di remix o mash-up origini da materiale caduto in Pubblico Dominio e, pertanto, liberamente riutilizzabile per costruire sul passato e dar vita a nuove forme d'arte.

Alla luce di quanto sopra, siamo sicuri che la vostra istituzione, che opera da anni nel settore della promozione artistica e culturale anche a livello internazionale, abbia tutto l'interesse nel fornire risposte adeguate alle critiche da noi rilevate e nell'approntare giusti rimedi a scelte che riflettono un disagio generale nella lettura e nella comprensione delle dinamiche (antropologiche, culturali, sociali, economiche, tecnologiche) che attraversano la contemporaneità e, in particolare, la produzione artistica legata ai nuovi media e ai contenuti digitali.


Promotori

Marco Scialdone, DegradArte, ArtisOpenSource



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