mercoledì, dicembre 10, 2008

Libro Unico del Lavoro: i chiarimenti del Ministero creano confusione?

Il 5 dicembre u.s., il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato un vademecum con importanti chiarimenti relativi alla tenuta del Libro Unico del Lavoro.

Per quanto attiene, tuttavia, alle modalità di tenuta su supporti magnetici e ad elaborazione automatica dei dati i chiarimenti rischiano di creare confusione.

Vediamo perchè.

Il D.M. 9 luglio 2008, relativo alle modalità e tempi di tenuta del Libro Unico del Lavoro, aveva previsto che lo stesso potesse essere tenuto (1) su supporti magnetici, a condizione che ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, (2) con sistemi di elaborazione automatica dei dati che garantiscono la consultabilità, l'inalterabilità e l'integrità dei dati stessi, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, il tutto nel rispetto delle regole tecniche del codice dell'Amministrazione digitale.

La circolare n. 20 del 21 settembre 2008 aveva poi aggiunto, con riferimento alla modalità di tenuta su supporti magnetici, che i documenti informatici che compongono il LUDL devo essere statici e non modificabili e devono essere emessi con l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale del tenutario.

Andando però a leggere il vademecum rilasciato dal Ministero del lavoro è dato leggere: "Domanda: Tenuta su supporto magnetico: la marca temporale dovrà essere applicata su ogni singola scrittura? Risposta: la marca temporale potrà essere applicata all'intera scritturazione di paghe e presenze scadenti il 16 del mese successivo etc."

Posto che giuridicamente riferimento temporale e marca temporale identificano due fenomeni differenti, a chi bisognerà dare retta adesso? Alla Circolare del Ministero del Lavoro del 21 settembre u.s o al Vademecum, sempre del Ministero del Lavoro, del 5 dicembre u.s.?

Altra piccola "perla" la si trova nella risposta al quesito tre a proposito della firma digitale (peraltro anche qui fa "capolino" la marca temporale) allorquando si legge: "...ferma la possibilità per le società di software di procedere direttamente all'acquisizione di una firma digitale da cedere in uso ai propri clienti (aziende, professionisti o associazioni)".

Non mi è ben chiaro come, quanto sopra riportato, si concili con l'articolo 32, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale che così recita: "Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma".

Probabilmente si tratta solo di un'infelice formulazione e si voleva dire altro.



Etichette: , , ,

0 Commenti:

Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page

Powered by Blogger

Iscriviti a
Post [Atom]