Consiglio di Stato: la pubblicazione sul sito ha effetto di pubblicità legale
Come si ricorderà l'articolo 32, L. 69/2009 aveva stabilito che "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".
La disposizione di cui sopra ha trovato puntuale applicazione in una recente sentenza del Consiglio di Stato (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 20 marzo 2012 n. 1580) nella quale è stato affermato che il termine di impugnativa di un decreto di nomina (nel caso di cui si discute si trattava del decreto di nomina dei componenti di una Giunta comunale) decorre dall'avvenuta pubblicazione del decreto stesso sul sito informatico dell'Ente. Ciò in forza del richiamato articolo 32, L. 69/2009 che, come detto, consente di attribuire a tale modalità gli effetti propri della pubblicità legale.
L'amministrazione digitale passa anche da questi cambiamenti.
Etichette: amministrazione digitale, decreto, impugnativa, nomine, pubblicazione, ricorso, termine
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