L'atto pubblico informatico diventa realtà
Sulla G.U. n. 166 del 19 luglio u.s. è stato pubblicato il D.lgs 110/2010, recante "Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69".
Il testo entrerà in vigore il 3 agosto p.v. e da quel momento sarà possibile per i notai redigere un atto pubblico in maniera completamente digitale.
Ci si era già provato nel 2005, con l’art. 7 della l. 246/2005, con cui era stata delegato al Governo il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili attraverso l’adozione di uno o più decreti legislativi. La delega era scaduta il 16 dicembre 2006, senza che i relativi decreti venissero adottati.
Tuttavia, il lavoro a quel tempo svolto da un'apposita commissione presso il Ministero della Giustizia non è andato perso ed ha costituito la base del nuovo decreto legislativo.
C'è un aspetto della nuova disciplina che trovo emblematico del passaggio di un'epoca, quello secondo il quale, in ordine all'identificazione dell'originale informatico dell'atto pubblico redatto e delle scritture private autenticate dal notaio, tale qualità spetta, ad ogni effetto di legge, soltanto agli atti e alle scritture depositati nella struttura predisposta e gestita del Consiglio nazionale del notariato e che soltanto dagli stessi possono essere tratti duplicati e copie legalmente validi come l'originale.
Poichè, come in dottrina si è costantemente affermato, il documento informatico ha messo in crisi i concetti di "originale" e "copia", ecco allora che tali concetti possono tornare a rivivere con riferimento non al documento quale res, ma al luogo (e alle procedure) di conservazione del documento stesso.
C'è un aspetto della nuova disciplina che trovo emblematico del passaggio di un'epoca, quello secondo il quale, in ordine all'identificazione dell'originale informatico dell'atto pubblico redatto e delle scritture private autenticate dal notaio, tale qualità spetta, ad ogni effetto di legge, soltanto agli atti e alle scritture depositati nella struttura predisposta e gestita del Consiglio nazionale del notariato e che soltanto dagli stessi possono essere tratti duplicati e copie legalmente validi come l'originale.
Poichè, come in dottrina si è costantemente affermato, il documento informatico ha messo in crisi i concetti di "originale" e "copia", ecco allora che tali concetti possono tornare a rivivere con riferimento non al documento quale res, ma al luogo (e alle procedure) di conservazione del documento stesso.
Etichette: amministrazione digitale, atto pubblico, decreto, documento informatico
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