martedì, ottobre 25, 2011

Wi-fi pubblico: ritorno al passato?

Non so quanto sia attendibile, ma nella bozza dell'ennesimo "decreto-sviluppo" (sarà il caso di cambiargli nome, anche per scaramanzia?!?) pubblicata da Repubblica c'è una disposizione che, se approvata, rimetterebbe indietro le lancette dell'orologio del wi-fi pubblico in Italia.

Come si ricorderà, le disposizioni che imponevano l'identificazione degli utenti degli hot-spot pubblici mediante documento di riconoscimento erano state abrogate definitivamente con la legge 10/2011, di conversione del D.L. 225/2010.

Adesso si vorrebbe introdurre una disposizione dal seguente tenore:

Dopo l’art. 6, comma 2 della legge 31 luglio 2005, n. 155 (decreto Pisanu, n.d.r.), è aggiunto il seguente comma: "2bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere previste misure di maggior dettaglio e ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2.”

La motivazione? E' riportata nello stesso documento.

"Con la recente abrogazione di alcune delle previsioni dell’art. 7 del c.d. decreto Pisanu (D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella legge n. 155/2005) sono venuti meno una serie di obblighi posti in capo ai gestori di punti di accesso internet e di hot spot wifi. Ciò ha rappresentato senza dubbio una facilitazione per l’utilizzo di internet, a beneficio della collettività. D’altra parte, tale innovazione ha generato, da un lato, una rilevante asimmetria regolamentare a sfavore dei gestori che, utilizzando una diversa tecnologia (e segnatamente quella mobile) sono tutt’ora obbligati a identificare ed acquisire informazioni dell’utenza prima di attivare il servizio, a fronte di elevati oneri economici necessari per la registrazione e l’archiviazione di tali informazioni; dall’altro, tale asimmetria si riverbera anche in termini di sicurezza e prevenzione dei reati, poiché chi oggi utilizza postazioni pubbliche non vigilate o punti di accesso ad Internet tramite wi‐fi potrebbe farlo senza essere identificato, e dunque in completo anonimato".

Mi sfugge in che modo questa disposizione abbia a che fare con lo sviluppo economico del Paese. Mi è, invece, più chiaro come possa servire agli operatori di telefonia mobile per vendere più chiavette internet.




Etichette: , , , , ,

mercoledì, luglio 13, 2011

Modificato l'articolo 2215 bis c.c.

Legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. n. 160 del 12 luglio 2011) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

all'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni»


Etichette: , , , ,

lunedì, maggio 09, 2011

Decreto Sviluppo: il testo delle modifiche al codice "privacy"

Ne avevo parlato nel post precedente. Adesso Altalex pubblica il testo integrale del c.d. decreto sviluppo.

Riporto di seguito la parte dell'articolo 6 relativa alla semplificazione per le imprese degli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali:

Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l’altro, le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all’articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:
“3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice.”; 2) all’articolo 13, comma 5, è aggiunto in fine il seguente comma:
“5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).”;

3) all’articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: “anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate” sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: “i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis; i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13.”;

4) all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis.”;

5) all’articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
“1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1. 1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro”;

6) all’articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: “mediante l’impiego del telefono” sono inserite le seguenti: “e della posta cartacea” e dopo le parole: “l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1,”.

Etichette: , , , ,

venerdì, maggio 06, 2011

Decreto Sviluppo: niente "privacy" nei rapporti tra imprese

Oggi Il Sole 24 ore inizia la pubblicazione del testo del c.d. Decreto Legge Sviluppo approvato ieri in Consiglio dei Ministri.

L'articolo 6, rubricato "ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici", contiene un'importante novità per le imprese in materia di trattamento dei dati personali.

Viene, infatti, introdotto un comma 3-bis all'articolo 5, D.lgs 196/2003 che così recita: "3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito dei rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo contabili, come definite dall'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice".

Viene inoltre introdotto un comma 5-bis all'articolo 13, secondo il quale "l'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informazione breve, contenente almeno gli elementi di cui al comma 1 lettere a), d) ed f)".

Vengono poi modificati conseguentemente anche gli articoli 24 e 26, per quanto concerne le ipotesi nelle quali il trattamento può essere effettuato senza consenso e per i dati sensibili.

Una semplificazione che ti cambia la vita.... o no? ;-)

Etichette: , , , , ,

Powered by Blogger

Iscriviti a
Post [Atom]