32 senatori chiedono a Monti chiarezza su norma governativa pro Agcom
Il 4 aprile u.s., 32 senatori hanno depositato
un'interpellanza al Governo per sapere
"quali siano le intenzioni del Governo in materia di diritto d'autore e quale contenuto abbia la proposta normativa in itinere, citata dal dottor Calabrò; quale sia la valutazione del Governo, per gli aspetti di propria competenza, in merito ai contenuti del Regolamento Agcom di cui all'allegato A della delibera 398/2011/CONS la cui adozione potrebbe avvenire a breve".
Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi: nel frattempo un grazie di cuore a tutti i parlamentari che hanno sottoscritto l'interpellanza, a cominciare da
Vincenzo Vita che pure avevo aspramente criticato per le posizioni assunte sulla vicenda SIAE ai tempi del decreto liberalizzazioni
.
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L'emendamento D'Alia è già legge... dal 2003
Ne avevo già parlato
qui.
Poi leggendo l'articolo "
Caccia alla streghe su Internet" su
Wired.it, ho scoperto che il
Sen. Vincenzo Vita (PD) la pensa esattamente come me
(“Non ho votato l'emendamento perché nonostante originasse da buone intenzioni, la sua scrittura era tecnicamente pericolosa. Non c'è bisogno di nuove leggi, c'è troppa enfasi normativa in questi settori. Con le leggi attuali già oggi se c'è un'indagine che accerta responsabilità definite, il sito può essere oscurato. L'emendamento D'Alia, oltre che dannoso per la sua ampiezza e indeterminatezza avrebbe delle conseguenze profondamente inutili, di tipo censorio”).
Completo il ragionamento con questo raffronto... ditemi voi se il combinato disposto dell'articolo 14, comma 3 (che riporto qui sotto) e 16, comma 3 (citato in un precedente
post), D.lgs 70/2003 non può portare ad affermare (forse un pò provocatoriamente) che l'emendamento D'Alia è legge dello Stato... dal 2003.
Comma 1 dell'Emendamento D'Alia, nel testo approvato al Senato:
Art. 50-bis.
(Repressione di attivita` di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet)
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attivita` di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attivita` indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
Vs.
Articolo 14, comma 3, Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70
Art. 14 (Responsabilita' nell'attivita' di semplice trasporto - Mere conduit-)
1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
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Blog e stampa clandestina: interrogazione preventiva

Un paio di settimane fa aveva destato un certo scalpore in rete
la notizia dello storico siciliano, Carlo Ruta, condannato pe stampa clandestina per via del suo blog.
Una storia che una certa indignazione la suscita: quando il diritto si allontana dal buon senso produce mostri e che un blog sia qualcosa di diverso da ciò che nel 1948 (eh si, la legge sulla stampa porta data 1948) si intendeva punire con il reato di "stampa clandestina" è di agevole intinuizione.
Tuttavia non si può commentare una sentenza senza conoscerne le motivazioni: anche questo rientra nel regno del "buon senso".
Ciò detto, se è vero che le motivazioni della sentenza ancora non ci sono, già esiste un'interrogazione parlamentare (che potete leggere di seguito) presentata dal
sen. Vincenzo Vita in cui si chiede al Ministro della Giustizia di
"promuovere i dovuti accertamenti sulle reali motivazioni che hanno ispirato la sentenza di condanna nei riguardi del dott. Carlo Ruta."Insomma predìca Alfano le motivazioni reali, perchè tanto quelle in sentenza di sicuro non lo saranno (?!?!?).
Al Ministro della Giustizia,
Premesso che,lo scorso 8 maggio 2008, con sentenza della sezione penale del Tribunaledi Modica, lo storico siciliano Carlo Ruta è stato condannato per reatodi “stampa clandestina”, a seguito della pubblicazione di numerosi documenti storici e a sfondo sociale sul sito www.accadeinsicilia.net,che aveva, prima della sua chiusura, caratteristiche di un vero eproprio blog;
il processo a carico dello storico Carlo Ruta era stato avviato, pressoil tribunale di Modica, dietro denuncia presentata in data 10 dicembre2004, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ragusa. Intale denuncia, il magistrato asseriva che: “il sitowww-accadeinsicilia.net risulta immesso e mantenuto in rete in paleseviolazione e contrasto con la normativa vigente, ai sensi dell’articolo1 della legge 7 marzo 2001”. Veniva precisato, altresì che: “Non puònutrirsi dubbio alcuno … che il sito in questione, per lecaratteristiche di periodicità delle pubblicazioni ivi contenute e per il carattere prevalentemente informativo che lo connota, sia daritenersi per intero assoggettato alla vigente legge sull’editoria e,come tale, allo stato di fatto, contrastante con le norme di cui allalegge 8 febbraio 1998 n. 47”;
la Polizia postale di Catania, tuttavia, incaricata dal Tribunale di Modica di effettuare accertamenti sul suddetto sito internet, con proprio rapporto aveva comprovato la non regolare periodicità degli aggiornamenti tematici;
rilevato che lo storico Carlo Ruta, attraverso il predetto sito, ha pubblicato vari libri d’inchiesta e ha passato al vaglio e documentato fatti storici di indubbia rilevanza, come quello di Portella della Ginestra, svariati temi scottanti e casi giudiziari rimasti insoluti nelnostro paese;
una delle investigazioni trattate dallo storico Carlo Ruta ha contribuito a riportare all’evidenza pubblica il caso del giornalistasiciliano de “L’Ora” Giovanni Spampinato, ucciso a Ragusa nel 1972, a seguito della pubblicazione di documenti giudiziari rimasti inaccessibili all’informazione per circa trent’anni i medesimi documenti sono oggi consultabili sul sito internet www.leinchieste.com;
considerato che tale sentenza, unica in Italia e in tutta Europa, sta creando allarme nell’opinione pubblica nazionale e in particolare nel mondo della comunicazione, per gli effetti devastanti che potrà averesul terreno dei diritti di critica e delle libertà riconosciute nel nostro paese;
secondo la logica sottostante il dispositivo della sentenza, la quasi totalità dei siti web italiani, per il solo fatto di esistere, potrebbero essere considerati fuorilegge, in quanto appunto “stampa clandestina”, e ciò in contrasto con le regole della democrazia;
nel nostro paese la libertà di espressione è garantita dalla Carta Costituzionale e che la libertà sul web è inscindibile dalle libertà edai diritti che sono propri di un paese democratico;
con la suddetta sentenza, per la prima volta è stato varcato un limite, che non può lasciare indifferenti le istituzioni democratiche del nostro paese.
Si chiede di sapere dal Ministro quali iniziative intenda assumere alfine di promuovere i dovuti accertamenti sulle reali motivazioni chehanno ispirato la sentenza di condanna nei riguardi del dott. CarloRuta.
Sen. Vincenzo Vita
25 giugno 2008
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