giovedì, luglio 09, 2009

Mentre si parla dell'obbligo di rettifica (presunto), nubi nere all'orizzionte per i siti delle Associazioni (e non solo)

Salvo sorprese, dovrebbe essere approvato oggi in via definitiva al Senato il Ddl 1441 ter-b, il cui articolo 15, comma 7, lett. c) introduce nel D.lgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) l'articolo 25-novies, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" che così recita:

"Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

Come scrive ieri Davide Sangiorgio su "Il Sole 24 Ore" sarà interessante verificare "i tentativi di applicazione delle sanzioni a carico degli enti, pur privi di personalità giuridica, cui vada riferita la titolarità di siti Internet che pongano a disposizione degli utenti opere audiovisive illecitamente duplicate"

Sempre Sangiorgio ricorda che "le sanzioni che colpiscono l'ente, emesse dal giudice penale nell'ambito del procedimento a carico dei suoi amministratori o dipendenti, possono essere si di natura economica (sanzione pecuniaria fino a oltre 750mila euro) sia interdittive (ad esempio la sospensione dell'autorizzazione o il divieto di pubblicizzare beni o servizi) fino ad un anno".

L'elemento di maggiore perplessità è che la responsabilità amminsitrativa dell'ente, ricorrendone i presupposti, sussisterà anche rispetto ad un'ipotesi di reato, quale quella dell'articolo 171, comma 1, lett. a-bis), assolutamente minore (tant'è che è punita con la multa fino ad euro 2.065 e sussiste la possibilità di accedere ad una speciale forma di oblazione) e, rispetto alla quale, la sanzione posta a carico dell'ente si configura come del tutto spoporzionata.

Insomma da domani ogni Associazione controlli bene cosa il Presidente carica sul sito... un omaggio alla scomparsa di Micheal Jackson può costare parecchio caro.

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domenica, marzo 30, 2008

Eccessi di tutela

Se ripenso ai tempi dell'università le lezioni del Prof. Angelo Carmona (Diritto Penale) sono quelle che ricordo con maggior piacere. L'insegnante in questione era decisamente severo, ma altrettanto brillante nell'illustrare la materia. Il testo di studio adottato per la parte generale era il celebre Fiandaca-Musco.

Oggi, letta questa notizia sul sito della SIAE (nulla di sconvolgente, per carità), sono tornato a sfogliarne le prime pagine... quello che ci insegnavano era "...proprio perchè il diritto penale si avvale dell'inflizione delle sanzioni più drastiche - come è stato efficacemente detto, la pena detentiva funge da arma a doppio taglio, tutela dei beni giuridici attuata mediante lesione degli stessi -, nel presente momento storico se ne raccomanda un impiego il più possibile ponderato, vale a dire circoscritto alla salvaguardia dei beni fondamentali della vita in comune..."

Circoscritto alla salvaguardia dei beni fondamentali della vita in comune.

E' una questione di valori.

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