Ce vò la licenza... anzi due... (ovvero, caro DJ, hai venduto l'anima al diavolo, ma la dovrai vendere un'altra volta ancora)
Emblematico il primo motivo di ricorso avverso la sentenza di condanna in appello: "1) violazione di legge e manifesta illogicita' della motivazione (articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e)) da ravvisare nel fatto di avere la Corte ritenuto la sussistenza dell'elemento psichico dei reati ipotizzati sebbene fosse, innanzitutto, pacifico che ci si muoveva su un terreno - quello dei diritto d'autore - sul quale, a seguito delle recenti evoluzioni tecnologiche, si sono creati spazi e notevoli incertezze interpretative denunciati anche da autorevoli commentatori. Di qui la ragionevolezza del convincimento dell'imputato che la licenza sperimentale da lui detenuta fosse onnicomprensiva".
Il motivo non è stato ritenuto fondato dalla Corte ("Da quanto precede, discende la chiara non sostenibilita', da parte dell'odierno ricorrente di una buona fede che non trova conforto ne' nelle norme ne' nella giurisprudenza").
Mi sono, allora, venuti in mente i DJ che hanno gettato a mare la tutela loro offerta dall'articolo 71-sexies L.d.A. per le c.d. copie lavoro, per abbracciare la licenza sperimentale SIAE. Meglio pagare e stare tranquilli, anche se quel pagamento non è dovuto, perchè quell'uso è un uso libero, coperto da un'eccezione, un'eccezione che copre tanto i diritti d'autore che i diritti connessi, lo dice tutta la giurisprudenza di merito che si è pronunciata sul punto (gli unici precedenti negativi sono quelli in cui la copia non era di per sè legittima).
Ogni volta che si vende l'anima al diavolo, però, non si fa mai un buon affare.
Come noto quella licenza non copre i diritti connessi. SCF è lì dietro l'angolo: la firmiamo un'altra licenza? Suvvia, si paga poco e si sta sicuri.
Chissà che i diavoli non continuino a moltiplicarsi... vendere l'anima non è mai un buon affare.
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I Dj e le copie di lavoro: il reato non c'è

Oggi su
Altalex viene pubblicata
una sentenza assai interessante del Tribunale di Napoli, sez. Ischia, sulla liceità della copia di lavoro realizzata da parte del deejay per le proprie esibizioni.
Cosa dice la sentenza? In sostanza, che questo genere di copia rientra perfettamente nella nozione di copia privata di cui all'articolo 71 sexies l.d.a., allorquando il dj che la realizza abbia regolarmente acquistato la copia originale del cd (o del vinile).
Si legge, infatti, nelle motivazioni: "Ed invero, l'uso -da parte del deejay- della cd. “copia di lavoro”, cioè di una copia (priva del contrassegno S.I.A.E.) contenente i singoli brani musicali che egli dovrà riprodurre nel corso della serata, realizzata direttamente dal CD originale o dal disco in vinile originale in suo possesso, ha natura personale, in quanto il supporto stesso non viene realizzato dal “deejay” per “fini di lucro” ovvero per la cessione a terzi: tale duplicazione -peraltro- non è abusiva, in quanto è consentita dal combinato disposto degli artt. 71-sexies e 71-septies della legge 22.4.1941, n. 633, i quali autorizzano proprio la realizzazione della copia privata sui supporti di memorizzazione (cd, hard disk, nastri, ecc.) in virtù del legittimo possesso o accesso all'opera dell’ingegno, effettuato attraverso il pagamento anticipato di un compenso sui supporti in questione; compenso che, come noto, è stato previsto proprio per remunerare gli aventi diritto, anche in previsione dell'eventuale realizzazione di una copia privata e, quindi di una copia autorizzata".
Merita poi particolare attenzione il ragionamento svolto dalla corte sul concetto di "fine di lucro" nella circostanza di cui trattasi: "per quel che attiene, poi, alla finalità di “lucro” descritta dalla norma scrutinata, essa deve derivare direttamente dalla duplicazione delle tracce musicali e non certo dall'aspetto remunerativo (estraneo alla fattispecie in esame) per l'operato di "tecnico" o "prestatore d'opera" che il “deejay” svolge durante la sua attività: aspetto economico che sussiste (laddove sia stata concordata una remunerazione) in ogni caso, a prescindere dalla realizzazione, da parte del deejay, della cd. “copia di lavoro”: copia che, pertanto, di per sé, non risulta collegata ad alcun fine di lucro".
Il lucro rilevante, almeno con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 71-sexies, è solo ed esclusivamente il lucro diretto e non quello meramente indiretto, deve essere cioè imputabile all'attività di riproduzione in quanto tale.
Possano i dj lavorare in pace.
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