Ce vò la licenza... anzi due... (ovvero, caro DJ, hai venduto l'anima al diavolo, ma la dovrai vendere un'altra volta ancora)
Leggevo questa interessante sentenza della Cassazione pubblicata su Foroeuropeo.
Emblematico il primo motivo di ricorso avverso la sentenza di condanna in appello: "1) violazione di legge e manifesta illogicita' della motivazione (articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e)) da ravvisare nel fatto di avere la Corte ritenuto la sussistenza dell'elemento psichico dei reati ipotizzati sebbene fosse, innanzitutto, pacifico che ci si muoveva su un terreno - quello dei diritto d'autore - sul quale, a seguito delle recenti evoluzioni tecnologiche, si sono creati spazi e notevoli incertezze interpretative denunciati anche da autorevoli commentatori. Di qui la ragionevolezza del convincimento dell'imputato che la licenza sperimentale da lui detenuta fosse onnicomprensiva".
Il motivo non è stato ritenuto fondato dalla Corte ("Da quanto precede, discende la chiara non sostenibilita', da parte dell'odierno ricorrente di una buona fede che non trova conforto ne' nelle norme ne' nella giurisprudenza").
Mi sono, allora, venuti in mente i DJ che hanno gettato a mare la tutela loro offerta dall'articolo 71-sexies L.d.A. per le c.d. copie lavoro, per abbracciare la licenza sperimentale SIAE. Meglio pagare e stare tranquilli, anche se quel pagamento non è dovuto, perchè quell'uso è un uso libero, coperto da un'eccezione, un'eccezione che copre tanto i diritti d'autore che i diritti connessi, lo dice tutta la giurisprudenza di merito che si è pronunciata sul punto (gli unici precedenti negativi sono quelli in cui la copia non era di per sè legittima).
Ogni volta che si vende l'anima al diavolo, però, non si fa mai un buon affare.
Come noto quella licenza non copre i diritti connessi. SCF è lì dietro l'angolo: la firmiamo un'altra licenza? Suvvia, si paga poco e si sta sicuri.
Chissà che i diavoli non continuino a moltiplicarsi... vendere l'anima non è mai un buon affare.
Etichette: diritti connessi, dj, licenza, siae
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