Il Bollino SIAE dentro alla memoria del lettore mp3 non mi si appiccica: come fare?
Il TAR Lazio con sentenza n. 11590 del 24 novembre u.s. ha respinto il ricorso proposto dalle Società Edizioni Master e da Play Media Company per ottenere l’annullamento del nuovo Regolamento sul contrassegno SIAE (D.P.C.M. n. 31/09).
C'è un punto della sentenza, però, che non riesco a capire, o meglio l'ho capito... ma sono ore che provo ad adeguarmi senza successo.
Il punto (pagg. 26-27) è questo: "Nel rilevare come la norma si riferisca (non già ai dispositivi, come sostenuto da parte ricorrente, ma) ai programmi (di talchè deve puntualizzarsi come la vidimazione sia riservata non agli apparati o agli apparecchi, ma esclusivamente ai soli supporti che contengano la fissazione di opere dell'ingegno), deve escludersi che la disposizione regolamentare all'esame abbia operato un illegittimo ampliamento delle previsioni di cui alla legge sul diritto d'autore in quanto ....omissis.... essa rivela contenuto riproduttivo rispetto alle disposizioni già dettate con D.P.C.M. 338/2001, con la sola eccezion del riferimento agli apparecchi di telefonia mobile ed ai lettori mp3(rispetto ai quali, va ribadito, l'apposizione del contrassegno concerne - esclusivamente - i programmi e non già le stesse apparecchiature)"
Ora, ho capito che, ad esempio, il bollino SIAE che Nintendo appiccica sulla scatola della WII non va bene. E' solo che dentro attacca male... e poi se bisogna controllarlo che si fa? Smontiamo la consolle o il lettore mp3 di turno?
E' stato pubblicato il testo del provvedimento con cui la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame (che annullava il provvedimento di sequestro del sito tramite inibitoria) di Bergamo rinviandola al medesimo Tribunale per le decisioni conseguenti.
La sentenza della Cassazione è molto interessante sotto due distinti profili: da un lato si analizza l'apporto causale di The Pirate Bay (rectius: dei soggetti coinvolti nel procedimento in qualità di gestori del sito) all'attività di scambio di materiale protetto dal diritto d'autore e, dall'altro, si valuta la compatibilità con l'ordinamento di una misura cautelare volta ad ottenere l'inibizione all'accesso del sito incriminato attraverso l'intervento dei provider.
Sul primo aspetto non ho mai nutrito dubbi. L'ho scritto qui in tempi non sospetti. Il reato contestato (odioso, ingiusto ma... esistente, stante l'attuale normativa) si realizza anche grazie alla condotta di chi quel sito gestisce. Non si può negare (o, almeno, è molto difficile farlo) l'esistenza di un apporto causale, quanto meno in termini agevolativi.
Sul secondo aspetto, invece, la sentenza della Cassazione che annullava l'ordinanza mi aveva sorpreso ma, in attesa di conoscere le motivazioni, avevo provato ad immaginare quale potesse essere il percorso mentale seguito dai giudici della Suprema Corte.
E' uno di quei casi in cui avrei preferito avere torto. Scrivevo, infatti: "Sono curioso di leggere le motivazioni, per capire se è stato ritenuto che il provvedimento di inibizione (come temo) vada fatto rientrare nell'articolo 14 D.lgs 70/2003 (e questo lo aveva lasciato intendere anche il Tribunale del riesame) e sia utilizzabile in sede cautelare anche nell'ambito di un procedimento penale".
Sul punto scrive la Cassazione: "Occorre infatti considerare in proposito che in questa specifica materia (della circolazione dei dati sulla rete informatica Internet) uno speciale potere inibitorio è assegnato all'autorità giudiziaria dagli articoli 14-16 D.lgs 9 aprile 2003, n. 70... (omissis) ...La lettura congiunta di tali disposizioni consente di affermare che sussiste un potere inibitorio dell'autorità giudiziaria penale avente il contenuto di un ordine ai provider dei servizi suddetti di precludere l'accesso alla rete informatica Internet al solo fine di impedire la prosecuzione del reato di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lett. a-bis) L.d.A."
Se questo orientamento dovesse essere confermato in futuro, credo che ne vedremo davvero delle belle... o meglio delle brutte!
L'articolo 4, rubricato "Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia", porta all'interno del decreto le disposizioni dell'articolo 23 del Disegno di Legge Brunetta in materia di semplificazione amministrativa prevedendo, tra le altre cose, che:
Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettueranno, nei casi consentiti, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Andranno, dunque, in pensione, le regole del Processo Civile Telematico che, tuttavia, rimarranno transitoriamente in vigore fino all'adozione di uno o più decreti del Ministero della Giustizia che individueranno le nuove regole tecniche (i decreti, in questione dovranno essere adottati entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto);
Si modifica la disposizione di legge che regola le informazioni da inserirsi nell'albo professionale, prevedendo che, oltre al codice fiscale, debba essere inserito l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16 della l. 2/2009;
L'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo dovrà essere fissato in misura superiore di almeno il 50% di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico;
Il Ministero della Giustizia potrà avvalersi di Consip S.p.A. per l'attuazione delle iniziaitive in tema di digitalizzazione della giustizia;
Viene introdotto un articolo 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica) al c.p.c. dove si regolamenta la noficazione via PEC anche del documento originariamente analogico.
Le norme per una giustizia digitale ci sono (e forse c'erano già da tempo), qualcuno, però, si è ricordato di comprare o riparare i computer delle cancellerie dei tribunali? Perchè la rivoluzione digitale è bellissima, ma senza materia prima resta sulla carta.
"Non dimentichiamo che il danno che la pirateria provoca all'insieme dell'industria culturale del nostro paese si avvicina al miliardo di euro l'anno, e che negli ultimi dieci anni in Europa si sono persi 150.000 posti di lavoro a causa della stessa".
Vorrei sapere da Camiglieri, se mai dovesse leggere questo post, quali sono le fonti di questi dati? Quali sono le ricerche condotte da entità terze ed indipendenti da cui quei numeri vengono fuori?
Perchè tutte le ricerche indipendenti che ho avuto modo di leggere dicono altro, evidenziano uno spostamento dei consumi culturali e un trend complessivo di crescita (ovviamente in ogni spostamento di mercato qualcuno guadagna e qualcun'altro perde).
Perchè la storia della pirateria, causa di tutti i mali, invece di raccontarvela sempre tra di voi, senza diritto di replica e di critica, non ce la raccontiamo insieme con un pò di sano contraddittorio?
A distanza di tempo le segnalazioni possono assumere un diverso valore, anche politico.
Non sono fiero del mio Paese. Credo che disperda sistematicamente le migliori energie. Ma non tollero che ogni tre per due venga fuori questa storia (patacca) dell'assenza di democrazia e della censura.
Allora, siccome ogni tre per due viene fuori la storia dell'Internet cinese, facciamo una cosa, facciamo che per un paio di giorni tutti noi italiani wired, quelli con il pericolo della dittatura nella testa e libere elezioni ogni anno, navighiamo soltanto l'Internet Cinese, per davvero.
PIER FERDINANDO CASINI, oggi alla Camera dei Deputati:
"Internet, signor Ministro, è un terreno pericolosissimo, ma è pericolosissimo anche per il senso l'inverso, ossia per l'intervento su Internet. Richiamo tutti alla prudenza. Le leggi esistenti già consentono di perseguire i responsabili. La Polizia postale fa un lavoro straordinario. Dobbiamo andare fino in fondo, ma, onorevoli colleghi, guardiamo agli Stati Uniti d'America, guardiamo alla democrazia americana, guardiamo a quello che succede in quel Paese, che è la grande frontiera della libertà, dove Obama riceve intimidazioni inaccettabili su Internet, ma dove a nessuno è mai venuta in mente, neanche nell'anticamera del cervello, l'idea di censurare Internet."
Ecco, le parole chiave sono "le leggi esistenti già consentono". A volte poi non occorrono leggi, bastano i contratti (che hanno forza di legge quanto a vincolatività per le parti che li sottoscrivono), bastano le condizioni generali di utilizzazione di una piattaforma (dunque, sempre contratti) per impedire certi abusi.
Stando a quello che riferisce il Messaggero, nel decreto mille-proroghe in discussione giovedì p.v. al Consiglio dei Ministri, ci sarà anche l'ennesima proroga delle disposizioni del Decreto Pisanu relative agli Internet Point.
"Proroga a tutto il 2010 della richiesta alle Questure per aprire esercizi pubblici dotati di collegamenti internet. È quanto prevede la bozza del Milleproroghe che andrà giovedì in Consiglio dei Ministri".
Regali di Natale: Angel F. Diario di un'intelligenza artificiale
E' uscito per i tipi di Castelvecchi il libro di Angel_F, piccola intelligenza artificiale figlia di Derrick de Kerckhove e della Biodoll.
Gli autori dell'opera sono due amici, Salvatore Iaconesi e Oriana Persico, quindi dichiaro il mio pieno e più totale interesse nel suggerire l'acquisto dell'opera :-)
Non avete neppure bisogno di muovervi da casa, visto che lo potete ordinare su IBS o su Libreria Universitaria ma, se siete in giro, lo trovate nelle migliori librerie (e dite a quelle che non lo hanno di procurarselo subito, altrimenti non possono fregiarsi del titolo "migliori librerie"!)
Oppure potete richiederlo direttamente agli autori, così avrete la vostra bella copia autografata.
Permettetemi, infine, di spendere due parole su Salvatore ed Oriana. Sono tra le persone migliori che abbia conosciuto negli ultimi anni, sia sotto il profilo professionale che sotto quello umano. Mai vista tanta passione, tanta energia e tanta determinazione nel portare avanti le proprie idee, sempre con il sorriso e senza mai essere contro qualcosa, ma sempre per la costruzione di un'alternativa.
Se oggi penso a ciò che la cultura digitale in Italia dovrebbe essere, io penso a Salvatore Iaconesi e ad Oriana Persico.
Difesa Servizi S.p.A. e gli stemmi delle forze armate
L'articolo 2, comma 23 della Legge Finanziaria 2010, approvata al Senato e ora all'esame della camera, prevede l'istituzione di Difesa Servizi S.p.A.:
"23. Ai fini dello svolgimento dell’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché ai fini dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell’azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi".
Il successivo comma 24 parla di uno dei compiti che la società andrà ad assolvere:
"24. Le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 23, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell’apposita società, possono consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell’articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni".
E una sanzione per i "pirati" del merchandising delle forze armate non la vogliamo prevedere? Comma 25:
"25. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 24 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro".
Per fortuna l'uso personale è consentito (comme 26) :-)
"26. Le disposizioni contenute nel comma 25 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative".
Nuove regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico
Nei giorni scorsi è stata pubblicata in G.U.R.I. la delibera CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 recante "Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico".
La deliberazione abroga la circolare dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione 19 giugno 2000, n. 24 e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 3, le deliberazioni del CNIPA 17 febbraio 2005, n. 4 e 18 maggio 2006, n. 34.
Dopo le nuove regole tecniche di marzo scorso, il quadro risulta ora pefettamente aggiornato.
Unico neo è che continua ad essere aperta la delega accordata al Governo dalla legge 69/2009 per apportare correzioni al Codice dell'Amministrazione Digitale e che, tra le altre cose, prevede un intervento sulla disciplina della firma digitale.
Non vorrei che cambiata la norma primaria ci sia la necessità di ricambiare tutto. Speriamo davvero non sia così.