C'è un problema democratico e di libertà di espressione... negli U.S.A.
Questa la lettera pubblica al Senato americano da parte della American Civil Liberties Union e del Center for Democracy and Technologies.
Chissà, se prima o poi, anche da noi le critiche alle proposte di legge saranno solo critiche alle proposte di legge.
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Sostituire i timbri
L'Agenzia delle Entrate, in
una recente risoluzione, ci ricorda che fare a meno di timbri e timbretti si può, anche ai fini fiscali. Perchè il timbro non è altro che un'informazione associata ad un'altra informazione e abbiamo le tecnologia per dematerializzarlo.
"In alternativa, si ritiene, tuttavia, ammissibile la procedura proposta dalla società interpellante, sempre che sia assicurata l’immodificabilità del documento originario (sottoposto a conservazione sostitutiva) e dei documenti informatici di timbratura ad esso correlati e, inoltre, sia garantita l’univoca correlazione tra i dati contenuti nei documenti di spesa e quelli riportati nei predetti timbri. In particolare, al fine di completare ciascuna fattura passiva – già conservata – con la relativa timbratura, il cessionario potrà emettere uno o più documenti informatici di timbratura, da collegare a ciascuna fattura già conservata, mediante apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata, e da conservare ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 23 gennaio 2004. A tal riguardo, si ricorda che il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione della marca temporale e della firma elettronica qualificata da parte del responsabile della conservazione"
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Niente PEC... ahi ahi ahi!
A Milano la notifica via PEC (o meglio CPECPT, la PEC del processo civile telematico, in attesa che tutto transiti attraverso PEC "comune") è una cosa seria.
Lo ha scoperto a sue spese un avvocato che si è visto eccepire la tardività del reclamo proposto e ha appreso che, non avendo fornito l'indirizzo PEC di cui sopra, la comunicazione dell'ordinanza reclamata era avvenuta mediante deposito in cancelleria, come previsto dall'articolo 51, legge 133/2008.
Qui il
testo dell'ordinanza (Grazie all'amico
Angelo Giuseppe Orofino per la segnalazione in lista
CSIG)
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Dovere di rettifica per i siti informatici: un ottimo emendamento firmato Cassinelli
Ho già parlato della disposizione contenuta nel DDL intercettazioni che, nella versione uscita dal Senato, imporrebbe a tutti i siti informatici il dovere di rettifica con modalità (e sanzioni) simili alla carta stampata.
L'esigenza è, per certi versi, sacrosanta: se si sostiene che la Rete rappresenti la frontiera avanzata della comunicazione, allora si può e si deve pretendere che chi esprime le proprie opinioni in Rete dia spazio alle possibili smentite o richieste di rettifica rispetto a quanto pubblicato.
Il modo in cui tale esigenza è stata tradotta sul piano normativo, tuttavia, suscita al momento perplessità, soprattutto nell'impianto sanzionatorio.
Da questo punto di vista non può che essere accolto con favore
l'emendamento presentato dall'on. Cassinelli che, mi pare, risolva (o meglio risolverebbe ove fosse approvato) brillantemente le principali criticità oggi esistenti nella norma approvata in senato.
Fondamentale il distinguo operato tra testate telematiche registrate e semplici siti di informazione, sia sotto il profilo della tempistica per la pubblicazione della smentita, sia sotto quello sanzionatorio in caso di omissione.
Sarebbe buona cosa se, almeno su questo, maggioranza e opposizione votassero insieme.
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C'è un problema democratico e di libertà di espressione... in Francia
La deriva totalitaria in Francia ormai è evidente. Mi chiedo perchè il Parlamento Europeo non se ne occupi, perchè non intervenga l'ambasciata americana... cos'altro bisogna attendere?
La Francia è stato il paese che per primo ha approvato la legge più liberticida per Internet che l'Europa occidentale conosca:
disconnessione dalla Rete per violazione ripetuta del diritto d'autore... tradotto: fai tre copia/incolla sbagliati e ti ritrovi a non poter dialogare più con la tua banca o il tuo comune per via telematica.
Ora Augustin Scalbert, giornalista del sito indipendente Rue89.fr,
rischia 5 anni di carcere e
una multa da 375mila euro per aver postato un paio d'anni fa sulla pagina web del sito un fuori onda del presidente Sarkozy... e che siamo in Libia?
L'OSCE ha già detto qualcosa, vero?
Etichette: disconnessione, francia, internet, libertà, stampa
Senza parole
Questo è l'attuale testo dell'articolo 114 c.p.p. (Divieto di pubblicazione di atti e immagini).
Art. 114.
Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero , se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione .
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.
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Ed io che lo faccio già da due anni!
Il New York Times
lancia una sfida: staccatevi per un pò dalla Rete o da una parte di essa, rinunciate per un periodo all'email o a Facebook o a Twitter e poi raccontate com'è andata al NWT con un bel video.
Se siete interessati a partecipare, basta mandare un'email a
unplugged@nytimes.com, e vi ricontatteranno per maggiori informazioni.
Mi sa che partecipo: sono già due anni (questo sarebbe il terzo) che, scoccata l'ora delle ferie estive, stacco tutto, sostituisco il blackberry con un telefonino very old style e dico addio alla connessione Internet, alle email e a tutti i social network della Rete.
Let's stay unplugged (for a while)!
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