giovedì, ottobre 28, 2010

Agenzia delle Entrate: dopo sei anni finalmente ci siamo

E' dal 2004, con il D.M. del 23 gennaio sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali per i documenti informatici e la loro riproduzione in diversi tipi di supporto, che "le aziende possono distruggere fatture e altra documentazione cartacea dopo averla memorizzata su un supporto informatico, a condizione che generino questa impronta" (come ricorda l'Agenzia delle Entrate nel suo comunicato stampa).

Mancava ancora un tassello (che non impediva, però, la conservazione sostitutiva), ovverosia il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità tecniche di comunicazione dell'impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari,ai sensi dell'articolo 5 del citato D.M.

Quel provvedimento è finalmente arrivato.

I contribuenti che iniziano l'attività di conservazione sostitutiva nel 2010, dovranno comunicare l'impronta entro gennaio 2012.

Cosa accade per chi ha portato in conservazione i documenti fiscalmente rilevanti prima del 2010? Come ricorda l'Agenzia delle Entrate, "Per gli anni d’imposta precedenti al 2010, i contribuenti che hanno proceduto a conservare i documenti rilevanti ai fini tributari con modalità digitale dovranno trasmettere le comunicazioni sempre entro gennaio 2012, ossia entro lo stesso termine d’invio previsto per comunicare l’impronta dell’archivio informatico relativo al 2010. Si ricorda che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate estende la validità dei documenti fino a che permane l’obbligo di conservarli ai fini tributari".

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domenica, giugno 27, 2010

Sostituire i timbri

L'Agenzia delle Entrate, in una recente risoluzione, ci ricorda che fare a meno di timbri e timbretti si può, anche ai fini fiscali. Perchè il timbro non è altro che un'informazione associata ad un'altra informazione e abbiamo le tecnologia per dematerializzarlo.

"In alternativa, si ritiene, tuttavia, ammissibile la procedura proposta dalla società interpellante, sempre che sia assicurata l’immodificabilità del documento originario (sottoposto a conservazione sostitutiva) e dei documenti informatici di timbratura ad esso correlati e, inoltre, sia garantita l’univoca correlazione tra i dati contenuti nei documenti di spesa e quelli riportati nei predetti timbri. In particolare, al fine di completare ciascuna fattura passiva – già conservata – con la relativa timbratura, il cessionario potrà emettere uno o più documenti informatici di timbratura, da collegare a ciascuna fattura già conservata, mediante apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata, e da conservare ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 23 gennaio 2004. A tal riguardo, si ricorda che il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione della marca temporale e della firma elettronica qualificata da parte del responsabile della conservazione"

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venerdì, novembre 20, 2009

Good news: l'agenzia delle entrate finalmente in regola

Prima dell'estate avevo segnalato la persistente inottemperanza dell'Agenzia delle Entrate rispetto al provvedimento del garante privacy del 18 settembre 2008, per quel che concerne le web application ("Per le web application è stato utilizzato un certificato Ssl di tipo self signed (non firmato da una Ca, Certification authority, ufficiale) non attendibile che, in mancanza di una Ca affidabile, non offre le garanzie di certezza dell'identità dell'erogatore del servizio tipiche della certificazione digitale tramite Pki (public key infrastructure): risultano pertanto facilitate azioni di phishing in danno di utenti del sistema e la possibile acquisizione indebita di credenziali di autenticazione, idonea a consentire utilizzi impropri dell'applicazione")

Grazie all'Associazione "Cittadini di Internet", tale circostanza è stata segnalata al Garante agli inizi di settembre.

Mi sono ricollegato oggi alla sezione "servizi telematici" del sito dell'Agenzia e il problema sembra risolto.

In luogo del certificato self-signed, ora c'è un certificato rilasciato da una CA internazionalmente riconsociuta, Cybertrust Inc.

Peccato che lo stesso non possa ancora dirsi per il servizio estratto conto di Equitalia S.p.A.

E' importante che i responabili dei sistemi informativi di Equitalia provvedano in fretta, anche perchè non aiuta di certo gli utenti/cittadini ritrovarsi su una pagina con il browser che ti avverte che la connessione non è sicura e che se vai avanti lo fai a tuo rischio e pericolo.

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giovedì, settembre 03, 2009

Ogni promessa è un debito

Prima della vacanze avevo scritto che avrei chiesto al Garante Privacy cosa ne pensasse del fatto che, nonostante il suo provvedimento 18 settembre 2008, l'Agenzia delle Entrate continuasse ad utilizzare un certificato self signed per i suoi servizi telematici, con grave rischio di phishing per gli utenti del sistema. Avevo segnalato, altresì, il caso del servizio "estratto conto" offerto da Equitalia S.p.A.

Ogni promessa è un debito. Come Associazione "Cittadini di Internet" abbiamo inviato una segnalazione al Garante. Vediamo quali saranno gli sviluppi.

Stay tuned!

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venerdì, luglio 31, 2009

Ci risiamo: dopo l'Agenzia delle Entrate, ecco Equitalia

Ieri al Telegiornale si parlava del servizio offerto da Equitalia per consultare, comodamente seduti da casa, la propria posizione debitoria nei confronti dell'erario.

Avere debiti con il fisco non è mai bello, ma si tratta di un ottimo servizio in linea con l'idea di "Amministrazione Digitale".

Oggi mi sono collegato a questa pagina e ho cliccato su accedi al servizio.

Quello che Firefox mi restituisce è



"Connessione sicura fallita

servizi.equitaliaspa.it utilizza un certificato di sicurezza non valido.

Il certificato non è affidabile in quanto il certificato dell'autorità emittente non è affidabile."

E come mai il certificato di sicurezza non è valido? (va da sè che l'utente medio chiude la finestra e pensa che il servizio non funzioni!)

Detto fatto... Sapete qual'è la CA che ha rilasciato il certificato? Agenzia delle Entrate, che naturalmente, non è una CA internazionalmente riconosciuta ed è questa la ragione per cui il vostro browser vi segnala che c'è qualcosa che non va.

Come dire, il lupo perde il pelo ma non il vizio... per questa stessa cosa l'Agenzia delle Entrate era stata bacchettata dal Garante per la Privacy, vi ricordate?

"Per le web application è stato utilizzato un certificato Ssl di tipo self signed (non firmato da una Ca, Certification authority, ufficiale) non attendibile che, in mancanza di una Ca affidabile, non offre le garanzie di certezza dell'identità dell'erogatore del servizio tipiche della certificazione digitale tramite Pki (public key infrastructure): risultano pertanto facilitate azioni di phishing in danno di utenti del sistema e la possibile acquisizione indebita di credenziali di autenticazione, idonea a consentire utilizzi impropri dell'applicazione".

Provo a segnalarlo ad Equitalia, sperando che, almeno loro, abbiano a cuore la sicurezza dei propri utenti.

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Conservazione sostitutiva: tre nuove risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate

Nella giornata di ieri, 30 luglio 2009, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre risoluzioni (n. 194/E, n. 195/E e n. 196/E) sul tema della conservazione sostitutiva dei documenti fiscalmente rilevanti.

Questi i punti salienti:

Ris. n. 194/E: La conservazione anche su supporto informatico delle copie delle dichiarazioni trasmesse dall'istante in qualità di sostituto d'imposta è correttamente effettuata senza necessità di riprodurre la sottoscrizione del contribuente. Il processo di conservazione sostitutiva delle copie delle dichiarazioni elaborate come documento informatico si intende correttamente perfezionato nel rispetto delle modalità stabilite dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004.

Ris. n. 195/E: L'Agenzia delle Entrate ribadisce la possibilità di convivenza piena, ai fini della conservazione, delle fatture elettroniche e di quelle analogiche: possono, pertanto, convivere presso lo stesso contribuente, il sistema di conservazione sostitutiva e quello tradizionale. E' possibile che alcune fatture ricevute come documenti analogici siano conservate con metodi tradizionali e altre, ricevute dal medesimo fornitore, siano dematerializzate e conservate in maniera sostitutiva, seguendo le regole del D.M. 23 gennaio 2004. Nella stessa risoluzione l'Agenzia fornisce risposta ad un secondo quesito relativo all'acquisizione dell'immagine dei documenti che non posseggano fin dall'inizio le caratteristiche del documento informatico fiscalmente rilevante. Si ribadisce quanto l'Agenzia ha avuto modo di affermare nella recente risoluzione 158/E del 15 giugno u.s. "...ferma restando la necessità della materializzazione su supporto fisico dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, formati tramite strumenti informatici, ma non aventi, fin dall'origine, i requisiti dei documenti informatici, per la loro conservazione si potrà procedere all'acquisizione della relativa immagine tramite il processo di generazione dello spool (o rappresentazione grafica) di stampa, a condizione che l'immagine acquisita rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento".

Ris. n. 196/E: L'Agenzia chiarisce che non esiste alcun vincolo temporale per l'acquisizione dell'immagine dei documenti analogici da conservare, nè tale vincolo sussiste per il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti analogici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, fermo restando l'obbligo per il contribuente di garantire l'ordine cronologico delle registrazioni e l'assenza di soluzioni di continuità per periodo d'imposta dei documenti conservati. Altro aspetto chiarito è che dalla conservazione sostitutiva si può tornare indietro: il contribuente può modificare la sua scelta senza dover formalizzare al fisco una richiesta di revoca, a condizione che nel periodo d'imposta il comportamento risulti omogeneo.

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lunedì, giugno 15, 2009

Toglietemi tutto ma non il mio certificato "self-signed"

Qualcuno forse ricorderà il provvedimento del Garante Privacy del 18 settembre 2008 con cui si bacchetteva severamente l'Agenzia delle Entrate per le modalità di accesso all'anagrafe tributaria da parte di soggetti esterni all'amministrazione finanziaria, per la sicurezza dei sistemi di autenticazione degli applicativi ultilizzati e per altre inadempienza a cui l'Agenzia avrebbe dovuto porre rimedio in un termine che, a seconda delle contestazioni, andava dai 3 ai 12 mesi.

Il 10 giugno scorso è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia un documento recante "Adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento del Direttore)" nel quale si dà atto di quanto è stato fatto per ottemperare alle indicazioni fornite dal garante.

A suo tempo (era il settembre 2008), mi colpì in particolare una delle anomalie segnalate, che riporto qui di seguito:

"Per le web application è stato utilizzato un certificato Ssl di tipo self signed (non firmato da una Ca, Certification authority, ufficiale) non attendibile che, in mancanza di una Ca affidabile, non offre le garanzie di certezza dell'identità dell'erogatore del servizio tipiche della certificazione digitale tramite Pki (public key infrastructure): risultano pertanto facilitate azioni di phishing in danno di utenti del sistema e la possibile acquisizione indebita di credenziali di autenticazione, idonea a consentire utilizzi impropri dell'applicazione".

Conseguentemente il Garante prescriveva all'Agenzia delle Entrate di fare in modo che, entro tre mesi, tutte le applicazioni accessibili da rete pubblica in forma di web application fossero implementate con protocolli https/ssl provvedendo ad asseverare l'identità digitale dei server erogatori dei servizi tramite l'utilizzo di certificati digitali emessi da una Certification Authority ufficiale.

Di mesi ne sono passati quasi nove ma se ci si collega ad Entratel il certificato di protezione è sempre quello self signed.

Insomma, sono l'Agenzia delle Entrate... e mi certifico da sola, piaccia o meno al Garante Privacy.


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