Convegno "PEC - La Posta Elettronica Certificata": il video del mio intervento
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Good News: anche il Ministero di Brunetta si è dotato di PEC
http://www.funzionepubblica.it/ministro/contatti.htmEvidentemente le
raccomandate (
cartacee) dell'Associazione "
Cittadini di Internet" sono arrivate e sono state lette.
;-)
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Decreto Pisanu e wi-fi libero: mi arrendo
Punto-Informatico gli dedica un interessante articolo, che evidenzia
altre inziative che in questi giorni stanno prendendo corpo sullo stesso tema.
Continuo a leggere che il problema è la proroga. Ho scritto più volte che la proroga non c'entra nulla.
Mi arrendo: se lo dicono tutti, evidentemente il problema con il wi-fi deve essere la proroga del decreto Pisanu.
Forse aveva ragione Goebbels:
"Ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità".
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PEC: l'avvocato la sera può togliersi la toga?
A pochi giorni dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16 della legge 2/2009 per la comunicazione al rispettivo ordine dell'indirizzo di PEC di cui l'iscritto è chiamato a dotarsi, c'è ancora un aspetto che mi lascia perplesso, o meglio ce n'è uno tra i tanti che mi lascia maggiormente perplesso.
L'avvocato può anche essere un comune cittadino o è destinato, per legge, a mantenere la qualifica sempre?
Mi spiego meglio.
L'articolo 16 citato ha previsto al comma 9 quanto segue:
"9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo."
Dunque per le comunicazioni tra PA, imprese e iscritti ad albi o ordini opera una vistosa deroga rispetto ad un principio cardine del D.P.R. 68/2008, quello in forza del quale la PEC è in grado di produrre compiutamente i suoi effetti solo allorquando ci sia stata una espressa dichiarazione di "consenso" ai fini di ciascun procedimento o rapporto giuridico (articolo 4, comma 2 D.P.R. 68/2005).
Per il comune cittadino la regola continua a valere, tant'è che nel D.P.C.M. sulla c.d. PEC di Stato (la CEC-PAC) vi è un'espressa disposizione che sancisce che l'attivazione della casella comporta l'espressione del consenso alla ricezione degli atti inviati dalla P.A.
Ora il problema che mi pongo è: qual'è il limite del consenso imposto ex lege dall'articolo 16 ai professionisti?
A mio avviso non può che essere circoscritto all'attività professionale, con la conseguenza che la P.A. non potrebbe notificarmi via PEC (prelevando, come la norma gli consente, il mio indirizzo dall'elenco messo a disposizione dall'Ordine), senza un esplicito consenso da parte mia, una contravvenzione per divieto di sosta.
Rispetto a ciò che esula dall'ambito professionale devo poter tornare ad essere un comune cittadino, pena una intollerabile disparità di trattamento.
Gli avvocati hanno diritto di togliersi la toga.
p.s.: questo post è il frutto di una piacevole chiacchierata con
Massimo Melica, il cui stimolo nella e alla riflessione è impagabile.
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Ce vò la licenza... anzi due... (ovvero, caro DJ, hai venduto l'anima al diavolo, ma la dovrai vendere un'altra volta ancora)
Emblematico il primo motivo di ricorso avverso la sentenza di condanna in appello: "1) violazione di legge e manifesta illogicita' della motivazione (articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e)) da ravvisare nel fatto di avere la Corte ritenuto la sussistenza dell'elemento psichico dei reati ipotizzati sebbene fosse, innanzitutto, pacifico che ci si muoveva su un terreno - quello dei diritto d'autore - sul quale, a seguito delle recenti evoluzioni tecnologiche, si sono creati spazi e notevoli incertezze interpretative denunciati anche da autorevoli commentatori. Di qui la ragionevolezza del convincimento dell'imputato che la licenza sperimentale da lui detenuta fosse onnicomprensiva".
Il motivo non è stato ritenuto fondato dalla Corte ("Da quanto precede, discende la chiara non sostenibilita', da parte dell'odierno ricorrente di una buona fede che non trova conforto ne' nelle norme ne' nella giurisprudenza").
Mi sono, allora, venuti in mente i DJ che hanno gettato a mare la tutela loro offerta dall'articolo 71-sexies L.d.A. per le c.d. copie lavoro, per abbracciare la licenza sperimentale SIAE. Meglio pagare e stare tranquilli, anche se quel pagamento non è dovuto, perchè quell'uso è un uso libero, coperto da un'eccezione, un'eccezione che copre tanto i diritti d'autore che i diritti connessi, lo dice tutta la giurisprudenza di merito che si è pronunciata sul punto (gli unici precedenti negativi sono quelli in cui la copia non era di per sè legittima).
Ogni volta che si vende l'anima al diavolo, però, non si fa mai un buon affare.
Come noto quella licenza non copre i diritti connessi. SCF è lì dietro l'angolo: la firmiamo un'altra licenza? Suvvia, si paga poco e si sta sicuri.
Chissà che i diavoli non continuino a moltiplicarsi... vendere l'anima non è mai un buon affare.
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Scream for me....PEC :-)
Al Teatro Olimpico, qui a Roma, ci sono andato solo per assistere a dei concerti. Non avrei mai pensato di salire su quel palco, men che mai da avvocato.
Neanche a dirlo, interverrò nella sezione dedicata alla PEC... vorrà dire che esordirò come Bruce Dickinson "Scream for me Roma" :-)))
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Wi-Fi e Decreto Pisanu-Prodi-Berlusconi: ci risiamo
Ogni anno il solito problema (proroga o non proroga) e la solita confusione.
L'ho scritto
qui un anno fa. La normativa dettata dalla l. 155/2005 e dal successivo D.M. 16 agosto 2005, per ciò che concerne il wi-fi pubblico, non ha un termine di scadenza e, dunque, il problema della proroga non la riguarda.
Se non piace quella legge (e a me non piace per nulla!) bisogna iniziare con il modificare il comma 4 dell'articolo 7, L. 155/2005.
Il resto è fuffa internettiana che sotto Natale torna su, come un pasto che si fa fatica a digerire.
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Good News: un pò di chiarezza sulla PEC
Qualche giorno fa, in uno scambio di email con un rappresentante del
CNIPA, chiedevo che venisse data visibilità ad un documento elaborato dallo stesso CNIPA, contenente le F.A.Q. sulla Posta Elettronica Certificata.
Il Documento era già presente sul sito del Centro ma un pò nascosto.
Visto che il prossimo 29 novembre scadrà per i professionisti iscritti in albi od elenchi, il termine per la comunicazione all’Ordine di competenza del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, mi sembrava importante che fosse disponibile un documento semplice in grado di dare risposta ad un serie di domande che i professionisti si sono posti e si stanno ponendo.
Ritenevo e ritengo che, al di là delle proprie personali convinzioni sul sistema PEC, sia importante fornire chiarimenti su "falsi miti" che si sono diffusi e rischiano di essere meramente anti-innovazione.
Come spesso capita, il meglio è nemico del bene.
Quel documento, dicevo, è ora visibile in HomePage.
Buona lettura!
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Good news: l'agenzia delle entrate finalmente in regola
Prima dell'estate avevo segnalato la persistente inottemperanza dell'Agenzia delle Entrate rispetto al
provvedimento del garante privacy del 18 settembre 2008, per quel che concerne le web application (
"Per le web application è stato utilizzato un certificato Ssl di tipo self signed (non firmato da una Ca, Certification authority, ufficiale) non attendibile che, in mancanza di una Ca affidabile, non offre le garanzie di certezza dell'identità dell'erogatore del servizio tipiche della certificazione digitale tramite Pki (public key infrastructure): risultano pertanto facilitate azioni di phishing in danno di utenti del sistema e la possibile acquisizione indebita di credenziali di autenticazione, idonea a consentire utilizzi impropri dell'applicazione")In luogo del certificato self-signed, ora c'è un certificato rilasciato da una CA internazionalmente riconsociuta, Cybertrust Inc.
E' importante che i responabili dei sistemi informativi di Equitalia provvedano in fretta, anche perchè non aiuta di certo gli utenti/cittadini ritrovarsi su una pagina con il browser che ti avverte che la connessione non è sicura e che se vai avanti lo fai a tuo rischio e pericolo.
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L'innovazione che verrà
Ho avuto modo di leggere il disegno di legge antiburocrazia approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 12 novembre u.s.
Il testo lo rende disponibile
Lexitalia, ma solo per gli abbonati... quindi vi dovete fidare, per il momento :-)
In materia di innovazione ci sono due grosse novità.
La prima è la proposta di modifica del neo-introdotto articolo 2215-bis, in materia di tenuta informatica dei libri e delle scritture contabili.
Attualmente il comma 3 della richiamata disposizione dispone: "Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti"
Nella proposta di riforma quel "ogni tre mesi" diventa "almeno una volta all'anno". Si precisa poi che per i libri e i registri di cui è obbligatoria la tenuta per disposizione di legge o di regolamento di natura fiscale il termine opera "secondo le norme in materia di conservazione digitale in esse contenute".
La seconda novità è ... la PEC. Stavolta però nel sistema giustizia. Di fatto viene smantellato l'intero impianto del PCT e si manda in pensione la CPECPT, la casella di posta elettronica del Processo Civile Telematico. Si userà la PEC semplice, quella del DPR 68/2005. Quella che tutti i professionisti si stanno affannando ad attivare in vista della scadenza del prossimo 29 novembre.
Si introduce, altresì, un nuovo art. 149-bis c.p.c., rubricato (notificazione a mezzo posta elettronica). La posta elettronica della norma è la PEC.
Più pec per tutti.... io per non rimanere indietro ho già attive due caselle PEC. Una da fine 2005 e una da pochi giorni, gentilmente offertami (per un anno) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Poi richiederò la INPS-PEC e la CEC-PAC... sono tecno-compulsivo.
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173 pagine da leggere con attenzione
Nella giornata di ieri
è stata resa pubblica la versione emendata dell'accordo transattivo tra Google e l'Associazione degli Editori Americani relativo alla controversia giudiziaria scaturita dal progetto di Google di digitalizzare milioni di libri (di pubblico dominio o fuori commercio) da rendere poi disponibili gratuitamente online.
Vedremo cosa ne penserà la Corte, ma nel frattempo si tratta di un documento da leggere con grande attenzione, ricordandosi che quell'accordo e le eventuali controindicazioni in materia di concorrenza sono il frutto avvelenato dell'eccessiva durata dei diritti insistenti sulle opere dell'ingegno.
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