lunedì, febbraio 28, 2011

Cass. Sez. V Penale, sentenza 7155/2011: la pagina mancante



Questa è la pagina mancante rispetto al testo della sentenza 7155/2011 della V sezione penale della Corte di Cassazione pubblicato da Il Sole 24 ore.

La sua lettura è fondamentale per comprendere l'iter logico seguito dalla Corte che, a mio avviso, non ha nulla a che vedere con il fatto che oggetto di sequestro preventivo fosse un articolo pubblicato su un blog piuttosto che uno pubblicato su una testata registrata.


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Wi-fi libero: ora è legge

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (in G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011 - Suppl. Ord. n. 53 - in vigore dal 27 febbraio 2011) la legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"

A dispetto delle solite e stucchevoli polemiche, le norme sugli hot spot pubblici volute dal Ministro Maroni nel decreto c.d. Milleproroghe non sono state toccate in sede di conversione.

Questo il  testo (già nel decreto) divenuto ormai legge:
19. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2010, chiunque » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale, »;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.


Buon wi-fi libero a tutti.


sabato, febbraio 26, 2011

Sempre sul sequestro preventivo di un articolo

Come dicevo ieri, la lettura della sentenza della Cassazione (Cass. Pen., Sez. V, n. 7155/2011) dava adito a qualche interrogativo sul ragionamento seguito dalla Corte, soprattutto per la ricostruzione operata sulla copertura costituzionale (o meno) del sequestro preventivo della stampa.

Questo articolo di Carlo Melzi d'Eril e Giovanni Negri conferma le mie perplessità.

Scrivono, infatti, gli autori: "La sentenza apre però la strada a novità importanti e sotto certi aspetti sconcertanti. Il primo provvedimento normativo che segnò il passaggio del regime dell'informazione dalla dittatura alla libertà fu l'abolizione del sequestro preventivo nel 1946. Sessantacinque anni dopo, la Cassazione pare reintrodurre questo istituto. Finora infatti era convinzione condivisa che l'ordinamento, alla luce dell'articolo 21 della Costituzione, consentisse il sequestro preventivo degli stampati (cioè dell'intera tiratura) solo nei casi di stampa oscena, apologia di fascismo e plagio, espressamente previsti dalla legge. Mai nel caso di diffamazione a mezzo stampa".

Infatti, a dispetto di quanto si potesse immaginare, la V sezione della Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, non dice che trattandosi di un blog "non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dall'art. 21, comma 3, Cost." (e dunque discostandosi da quanto deciso da altra sezione, sul punto v. Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 10535/2008).

Va oltre e dice (o almeno mi sembra che dica) che quelle garanzie trovano applicazione soltanto rispetto al sequestro probatorio e non a quello preventivo, il quale, ricorrendone gli altri presupposti di legge, rimane pur sempre esperibile qualora serva a tutelare un interesse di pari rango costituzionalmente protetto (ad esempio l'onorabilità e la dignità della persona).

Credo se ne parlerà molto.


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venerdì, febbraio 25, 2011

La legittimità del sequestro preventivo di un articolo online (Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 7155/11)

Il 13 maggio 2010 il GIP di Milano aveva disposto il sequestro di un articolo dal titolo "Basso impero" apparso sul sito www.societacivile.it/blog limitatamente ad alcune espressioni in esso contenute.Inserisci link
Il provvedimento era stato poi confermato dal Tribunale del riesame.

Con sentenza n. 7155/2011 (purtroppo Il Sole 24 ore pubblica un testo in cui manca una pagina, assai importante, ma ho potuto leggere la sentenza integrale - che, tuttavia, non posso riproporre prima di aver oscurato i nomi delle parti - grazie all'amica Adriana Augenti), la Corte di Cassazione, Sez. V penale (la stessa sezione che aveva chiarito che il nostro ordinamento non prevede la punibilità ai sensi dell’art 57 cp o di un analogo meccanismo incriminatorio del direttore di un sito informativo, di un blog ecc.) ha, in buona sostanza, confermato la bontà delle decisioni assunte in precedenza.

Afferma la Corte: "Nessun ostacolo può, quindi, sussistere nel ritenere la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo internet quale concreta manifestazione del pensiero, che non può, quindi, trovare limitazioni se non nella corrispondente tutela di diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto, altresì, delle norme di legge, di grado inferiore, con le quali il legislatore disciplina in concreto l'esercizio delle attività dianzi indicate".

Prosegue la sentenza, "occorre quindi che la sua imposizione (l'imposizione del sequestro preventivo, n.d.r.) sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola".

Ci sono degli aspetti della sentenza su cui riflettere, in primis, la copertura costituzionale, ex art. 21 Cost, del sequestro probatorio, ma non di quello preventivo se ho ben compreso il ragionamento.

Ad ogni modo, una cosa mi pare sufficientemente chiara: sulla base del principio enunciato dalla Corte, il sequestro di Savona e Ponente dovrebbe essere immediatamente revocato.

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domenica, febbraio 20, 2011

Ebook: la posta elettronica certificata

Qualche settimana fa ho partecipato ad un convegno organizzato da Foroeuropeo ed Avvocati per l'Europa sul tema della Posta Elettronica Certificata e delle Firme Elettroniche.

Ho pensato di sistemare la grafica e di pubblicare la relazione in formato epub in modo che fosse leggibile sui vari e-reader o tablet.

La trovate su Computerlaw 2.0

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venerdì, febbraio 18, 2011

Musica classica: istruzioni per l'uso

Per una volta le istruzioni non sono "giuridiche" :-)

Segnalo questo interessante ciclo di incontri che la mia amica Ippolita organizza per imparare a conoscere ed apprezzare la musica classica.

Sul suo blog trovate ulteriori informazioni.

Potrebbe essere interessante organizzare un incontro di presentazione.

Lancio l'idea pubblicamente :-)

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mercoledì, febbraio 16, 2011

Delibera Agcom sul diritto d'autore (in consultazione): interpellanza parlamentare

Oggi l'on. Cassinelli, unitamente ad altri parlamentari, ha presentato una interpellanza nella quale si chiede, in buona sostanza, che sia il Governo a farsi carico di un organico progetto di riforma (da sottoporre poi al Parlamento) della legge sul diritto d'autore, piuttosto che lasciare ad un'autorità amministrativa come l'AGCOM il compito di riscrivere od implementare nuove regole del gioco in assenza di qualsivoglia dibattito democratico.

Qualche giorno fa Cassinelli, bontà sua, mi aveva chiesto un parere sul testo che stava per essere presentato e sull'opportunità di presentarlo.

Ripropongo qui le considerazioni svolte in privato.

"Credo che ci siano degli aspetti tecnici nella delibera in consultazione, sintomatici di un modo di fare rispetto al diritto d'autore che continua ad ignorare la circostanza che con Internet il mondo (anche dei contenuti) è cambiato.

In primo luogo si propone sostanzialmente un meccanismo di Notice and Take Down che opera da 12 anni negli Stati Uniti e che non mi pare abbia prodotto risultati nella lotta alla pirateria. Al contrario, come un interessante dossier della EFF dimostra, è riuscito benissimo a far sparire video scomodi con la scusa del copyright (una musichetta di sottofondo non si riesce a resistere alla tentazione di inserirla in qualsiasi video).

In secondo luogo, si immagina di rendere inaccessibile alcuni siti stranieri mediante inibizione sul modello the pirate bay (e stiamo parlando di un provvedimento cautelare arrivato in Cassazione) con provvedimento amministrativo.

Si dirà, ma già funziona così per i siti pedopornografici e per quelli di scommesse: bene, non ci stiamo mettendo su una china pericolosa? Mi chiedo e ti chiedo: chi sarà il prossimo? E al prossimo non si dirà forse, perchè ti lamenti? E' stato fatto per il diritto d'autore!

Nutro, infine, profonde perplessità dal punto di vista giuridico su una competenza generalizzata dell'Agcom in materia di diritto d'autore, ma si tratta di una questione di cui si occuperà il TAR se e quanto il provvedimento verrà adottato".

Se avete perplessità anche voi sulla delibera Agcom aderite alla campagna Sitononraggiungibile

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lunedì, febbraio 14, 2011

"Uccidere Berlusconi" val bene un sequestro?

Slashdot riferisce del sequestro del blog Savona e Ponente che sarebbe intervenuto a causa di un post della giornalista pubblicista, Valeria Rossi, dall'eloquente titolo "Voglio ammazzare Berlusconi".

Il sito è sotto sequestro ma (per capire come la misura si riveli al momento perfettamente inutile) il post può essere tranquillamente letto qui.

Le ipotesi di reato sono diffamazione aggravata, minacce e istigazione a delinquere.

E' un evento che, considerata la "persona offesa", susciterà il solito vespaio di polemiche nella blogosfera italiana.

Purtroppo i blog non godono delle stesse garanzie costituzionali in materia di sequestro previste per la stampa ("I messaggi lasciati su un forum di discussione (ma anche newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest'ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa (neppure nel significato più largo ricavabile dall'art. 1 l. n. 62/2001, che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2 l. n. 47/1948), sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dall'art. 21, comma 3, Cost.", Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 10535/2008).

Forse ci sarebbe davvero bisogno di rimettere mano all'articolo 21, altro che improbabili bis.

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domenica, febbraio 06, 2011

Ancora sull'eresia

Da leggere questo post di Vittorio Zambardino.

Nuove eresie: se continua così, finirà sul rogo. L'incendio, ovviamente, sarà appiccato bruciando gli arretrati di Wired.

"Riccardo è bravo e vincente. Lui pensa che si debba continuamente scatenare processi collettivi, in cui le persone hanno una sensazione di partecipazione e integrazione, ma dove in realtà sono molecole di una sintesi che a loro sfugge. Si gestiscono astratti furori. Più che marketing, quella di Riccardo è già politica: banche dell’innovazione, leggi, comitati, convegni, ci vediamo tutti a Venezia e paga lo sponsor (ma i giornalisti non dovrebbero evitare?). Ma questa è la solita Italia, un po’ consociazione e un po’ regime (pensatela per un attimo, l’innovazione di Bernabé). Riccardo ed altri bravissimi colleghi lavorano a un internet da bere. Grazie, no."

Mi associo. Grazie, no.



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venerdì, febbraio 04, 2011

Il bollino SIAE è un'imposta di scopo: Cass. Sez. Unite, ordinanza 1780/2011

"La funzione del contrassegno.... è eminentenmente pubblica a vantaggio della collettività e non del richiedente che ne sopporta il costo... Il costo è posto a carico del richiedente al di fuori di uno schema sinallagmatico e assume i connotati di un'imposta di scopo, destinata a finanziare l'esercizio della specifica attività di controllo affidata alla SIAE"

Qui il testo dell'ordinanza

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