Sanatoria, cosa faremmo senza di te?!?!
I dati avevano continuato, però, a girare illegittimamente in rete.
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."
Cosa sarebbe l'Italia senza proroghe e sanatorie?
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Jamison Young, Jamendo, BeatPick ed X-Files - parte seconda
Seconda parte della
storia: entra in gioco il nuovo film di X-files, "
I Want to believe" e, qualora ce ne fosse bisogno, l'intreccio di licenze si complica ancora di più.
Eravamo partiti con un'opera pubblicata sotto CC Attribution.
Eravamo passati alla stessa opera pubblicata sotto CC Attribution-Non Commercial-ShareAlike (via BeatPick).
A questo punto avviene il colpo di scena. Uno dei brani di "
Shifting sands of a blue car" di Jamison Young, M
emories Child, viene scelto (con l'intermediazione di BeatPick) per la colonna sonora del nuovo film di X-Files. La produzione acquista la relativa licenza dalla BeatPick, che riesce così a concludere un'operazione in grado di suscitare la profonda invidia di ogni venditore: piazzare a pagamento qualcosa che è già disponibile gratuitamente (onore al merito!).
Pensate che sia tutto finito? Non proprio, perchè dopo poco Jamison pone fine al suo rapporto commerciale con la BeatPick e si iscrive alla
ASCAP (The American Society of Composers, Artists and Publishers), una società americana di gestione collettiva dei diritti (una sorta di SIAE), che consente all'autore di mantere un certo controllo sulle utilizzazioni "non commerciali" dell'opera.
Adesso, se uso memories child in un contesto commerciale Ascap procederà alla riscossione dei relativi diritti? Riuscirò a far valere la mia licenza Attribution e le relative disposizioni? (ad esempio: "Licensor will not collect, whether individually or via a performance rights society, royalties for Your communication to the public, broadcast, public performance or public digital performance (e.g. webcast) of the Work.").
Mi chiedo, in conclusione, se non abbia ragione Jamison quando afferma, sempre sul suo blog: "My view is that the artists is being given bad information about the effects of the license on music art via Creative Commons, via way of possible manipulation by some of the business models around the license".
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Jamison Young, Jamendo, BeatPick ed X-Files - parte prima
Premessa 1: con tutta probabilità Jamison Young, Jamendo e BeatPick sono parole che non dicono nulla ad un vasto pubblico. X-Files, invece, con tutta probabilità è più noto.
Premessa 2: come
riporta Lorenzo sul suo blog ho chiesto informazioni a BeatPick per avere più chiara la vicenda.
I fatti sono questi (cerco di riassumerli in breve sperando di non omettere nulla di rilevante): un giovane artista australiano, stabilitosi in Europa, pubblica sul
proprio sito e su Jamendo un album dal titolo "
Shifting sands of a blue car" (lo trovate nel player, qui accanto), utilizzando la licenza Creative Commons più "permissiva", ossia quella "Attribution", nella
versione localizzata australiana. In sostanza io licenziatario posso utilizzare l'opera come meglio credo, anche per finalità commerciali, anche per realizzare opere derivate. Devo solo indicare la paternità dell'opera secondo le modalità rese esplicite dall'autore e rendere chiari ai terzi, per ogni uso futuro, i termini della licenza originaria.
Quindi posso prendere l'opera di Jamison e, se ci riesco, posso provare a guadagnarci su, senza dovergli riconoscere nulla in termini monetari.
Fino a qui tutto semplice... solo che poi la faccenda inzia a complicarsi.
Se andate sul sito della
BeatPick scoprirete che tra le opere di cui la stessa BeatPick detiene i diritti, non in esclusiva, c'è proprio "
Shifting Sands of a Blue Car", solo che questa volta l'album risulta licenziato con la più restrittiva "
Attribution-Non Commercial- ShareAlike" (generic), cioè non posso usare l'opera per finalità commerciali. Per gli usi commerciali sarà la BeatPick a licenziare l'opera, retrocedendo il 50% dell'introito all'artista, che le ha ceduto i diritti.
Capita allora che con la prima licenza ho, ad esempio, la possibilità di utilizzare gratuitamente "memories child" (uno dei brani dell'album... ricordate il titolo) come colonna sonora di un videogame che la mia azienda sta sviluppando, mentre nel secondo caso dovrò corrispondere alla Beatpick (
facendo una simulazione sul loro sito, con un'ipotesi di bassa distribuzione del prodotto) la somma di € 1.388,75.
E così per tutti i possibili usi commerciali dell'opera.
Incomincia a sorgere un primo problema: se riempio questo blog di banner pubblicitari e mantengo il player qui accanto con l'album di Jamison Young, sono titolato a farlo? Io direi di si alla luce della licenza Attribution. La Beatpick, con tutta probabilità, busserebbe alla mia porta per chiedermi quanto loro dovuto.
Come la mettiamo? Dalla mia avrei il legal code della licenza che al punto 7, lett. b dice: "Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above".
Dunque, anche se la medesima opera è stata rilasciata sotto una differente licenza, quella da me accettata con la prima utilizzazione (BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE) continua ad essere valida ed efficace.
Potrei avere però qualche problema a provarlo, perchè il testo della licenza non risulta associato all'opera e, laddove sparissero il sito dell'autore e quello di Jamendo, mi ritroverei con qualche freccia in meno nel mio arco.
To be continued...
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Libro unico del lavoro: la circolare esplicativa
Come noto, L'art. 39, D.L 112/2008, convertito convertito in
legge 133/2008 ha previsto l'istituzione del libro unico del lavoro in luogo degli attuali libro paga e libro matricola. La disposizione rimandava ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale per le modalità ed i tempi di tenuta e conservazione dello stesso.
Il
Decreto in questione è stato poi adottato il 9 Luglio u.s.
Qualche giorno fa il Ministero del Lavoro ha emanato
una circolare con le prime istruzioni operative per il personale ispettivo, in cui sono contenute, tra le altre cose, indicazioni circa le modalità informatiche di tenuta del libro in questione.
Viene precisato che i documenti informatici che compongono il libro unico del lavoro devono essere statici e non modificabili e devono essere emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità, con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica.
La circolare prosegue, poi, affermando che i documenti informatici di cui sopra possono essere memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purchè rimanga sempre assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo di paga.
Inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome e nome e al codice fiscale del lavoratore, alla data e alle associazioni logiche di tali dati.
Il libro unico su supporti magnetici deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico (formato "pdf"), in caso di verifiche, controlli o ispezioni.
Come si può notare è' facile riscontrare analogie con quanto già da tempo previsto per la tenuta e la conservazione dei documenti informatici rilevante ai fini fiscali.
Resta da dire che il decreto ministeriale, come tanti altri provvedimenti in materia, continua a rimandare alle famose "regole tecniche" del Codice dell'Amministrazione Digitale che, sebbene il codice sia ormai in vigore da qualche anno, non sono mai state adottate.
Per fortuna nelle disposizioni finali del Codice si ebbe la lungimiranza (forse consapevoli delle lungaggini italiche) di far salve le regole tecniche vigenti altrimenti il vuoto normativo sarebbe stato incolmabile.
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Quote di SRL e firma digitale
Etichette: documento informatico, firma digitale, quote srl
Remix, il nuovo libro di Lawrence Lessig
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Raccontiamola bene, no? (ovvero, il bollino SIAE e l'ennesima sentenza)
Mi sono andato a leggere
la sentenza e, come immaginavo, la notizia è una "non notizia".
Si dice, infatti: "Preliminarmente si rileva che non esplica alcun effetto nella fattispecie in esame la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'8 novembre del 2007 nel processo Schwibbert resa a norma dell'articolo 234 del trattato CEE perchè essa si riferisce alla disposizione di cui all'articolo 171-ter lettera d) ed alle altre disposizioni incentrate sull'apposizione del contrassegno come condizione di commercializzazione del supporto contenente opere dell'ingegno (ad esempio articolo 171 bis) ma non riguarda in alcun modo violazioni sostanziali del diritto d'autore, comme illecita duplicazione, la vendita o la detenzione per la vendita di supporti illecitamente duplicati. In tali casi la mancanza del contrassegno assume solo un valore indiziario idoneo a suffagrare insieme con altri elementi l'illecita duplicazione"
Insomma,
nessuna novità. La fattispecie in esame
era diversa da quelle sulle quali erano intervenuti
i precedenti pronunciamenti della Corte ed in cui, in ossequio alla richiamata sentenza della Corte di Giustizia Europea, si era ribadita la necessità per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne comportanti l'obbligo di apposizione sui supporti del bollino SIAE in vista della loro commercializzazione.
Il contrassegno su supporti audiovisivi, software, banche dati, al momento, non è obbligatorio.
Etichette: bollino, diritto d'autore, siae
Un'occasione da non perdere
Ci si vede ad Ottobre a San Giuliano Terme ;-)
View my page on Occasione perduta?Etichette: co.pi.da., innovazione, occasione perduta
Letture sotto l'ombrellone (mare andata e ritorno)
Un paio di settimane fa mi ero congedato dal lavoro con un vago senso di nausea per la mia quotidianità. Non che sia una novità, mi capita spesso e, con tutta probabilità, mi capiterà sempre. E' carattere, dicono alcuni. Io mi appiglio al segno zodiacale (acquario), di per sè incline ai voli pindarici e all'astrazione.
Il giorno prima di partire, facendo un giro in libreria, ho acquistato (per il solo titolo)
"Vivere con lentezza" di Bruno Contigiani. L'ho letto in tre giorni (in questo distaccandomi dal titolo) e mi è piaciuto davvero tanto. Quando si trattano argomenti come
"il valore del tempo" si rischia sempre di sconfinare nella retorica o nel luogo comune. Contigiani se ne tiene alla larga. Parla della sua esperienza senza pretendere di insegnare nulla. Passando gran parte del tempo ad ascoltare persone che non perdono occasione per spiegarti come si sta al mondo, l'ho trovato salutare.
In una libreria di Lecce la mia ragazza mi ha mostrato "(fanculopensiero)", sostenendo che sarebbe stato (per me) il giusto seguito (terapeutico?) di "vivere con lentezza". Me ne ha regalata una copia. Aveva ragione. La storia di Maksim ha dell'incredibile e a tratti si fa fatica a pensare che i fatti si siano svolti esettamente in quel modo. Ciò non toglie nulla alla bellezza della narrazione e al senso di libertà che si respira pagina dopo pagina. Tanto per ricordare che ricominciare è sempre possibile: ci vuole solo coraggio.
p.s.: ho riaperto la mia casella di posta dopo quasi 15 giorni. Ho trovato un centinaio di email. Molte di mailing list a cui sono iscritto. Ho pensato che come primo atto mi cancellerò da alcune di esse. Ridare la giusta dimensione alle cose non può che fare bene.
Etichette: fanculopensiero, pensieri d'estate, sfoghi personali, vivere con lentezza
Buone vacanze!
E' tempo di vacanze! Basta con sentenze, azioni legali, norme da interpretare, pareri (sempre poco) pro veritate, clausole con almeno dieci possibili significati. Basta con il diritto d'autore, il diritto societario, il diritto delle nuove tecnologie... basta con il diritto.
Per il momento parto... poi però torno (non è una minaccia) ... prima o poi ;-)
Etichette: buone vacanze