sabato, agosto 23, 2008

Libro unico del lavoro: la circolare esplicativa

Come noto, L'art. 39, D.L 112/2008, convertito convertito in legge 133/2008 ha previsto l'istituzione del libro unico del lavoro in luogo degli attuali libro paga e libro matricola. La disposizione rimandava ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale per le modalità ed i tempi di tenuta e conservazione dello stesso.

Il Decreto in questione è stato poi adottato il 9 Luglio u.s.

Qualche giorno fa il Ministero del Lavoro ha emanato una circolare con le prime istruzioni operative per il personale ispettivo, in cui sono contenute, tra le altre cose, indicazioni circa le modalità informatiche di tenuta del libro in questione.

Viene precisato che i documenti informatici che compongono il libro unico del lavoro devono essere statici e non modificabili e devono essere emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità, con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica.

La circolare prosegue, poi, affermando che i documenti informatici di cui sopra possono essere memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purchè rimanga sempre assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo di paga.

Inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome e nome e al codice fiscale del lavoratore, alla data e alle associazioni logiche di tali dati.

Il libro unico su supporti magnetici deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico (formato "pdf"), in caso di verifiche, controlli o ispezioni.
Come si può notare è' facile riscontrare analogie con quanto già da tempo previsto per la tenuta e la conservazione dei documenti informatici rilevante ai fini fiscali.
Resta da dire che il decreto ministeriale, come tanti altri provvedimenti in materia, continua a rimandare alle famose "regole tecniche" del Codice dell'Amministrazione Digitale che, sebbene il codice sia ormai in vigore da qualche anno, non sono mai state adottate.
Per fortuna nelle disposizioni finali del Codice si ebbe la lungimiranza (forse consapevoli delle lungaggini italiche) di far salve le regole tecniche vigenti altrimenti il vuoto normativo sarebbe stato incolmabile.

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