giovedì, ottobre 21, 2010

Dalla Corte di Giustizia Europea una drastica limitazione al c.d. equo compenso

E' una decisione davvero molto importante quella appena presa dalla Corte di Giustizia Europea in materia di equo compenso (il corrispettivo per l'eccezione di copia privata che grava sui supporti di memorizzazione, quali lettori mp3, cd, dvd ed altro ancora).

Di seguito le determinazioni della Corte:

1. The concept of ‘fair compensation’, within the meaning of Article 5(2)(b) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, is an autonomous concept of European Union law which must be interpreted uniformly in all the Member States that have introduced a private copying exception, irrespective of the power conferred on the Member States to determine, within the limits imposed by European Union law in particular by that directive, the form, detailed arrangements for financing and collection, and the level of that fair compensation.

2. Article 5(2)(b) of Directive 2001/29 must be interpreted as meaning that the ‘fair balance’ between the persons concerned means that fair compensation must be calculated on the basis of the criterion of the harm caused to authors of protected works by the introduction of the private copying exception. It is consistent with the requirements of that ‘fair balance’ to provide that persons who have digital reproduction equipment, devices and media and who on that basis, in laworin fact, make that equipment available to private users or provide them with copying services are the persons liable to finance the fair compensation, inasmuch as they are able to pass on to private users the actual burden of financing it.

3. Article 5(2)(b) of Directive 2001/29 must be interpreted as meaning that a link is necessary between the application of the levy intended to finance fair compensation with respect to digital reproduction equipment, devices and media and the deemed use of them for the purposes of private copying. Consequently, the indiscriminate application of the private copying levy, in particular with respect to digital reproduction equipment, devices and media not made available to private users and clearly reserved for uses other than private copying, is incompatible with Directive 2001/29.

Sicuramente avrò modo di riparlarne. Direi che è uno stop deciso a quel tentativo degli stati nazionali di utilizzare l'equo compenso per socializzare i presunti danni da pirateria.

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3 Commenti:

Alle 4:47 PM , Anonymous G.C. ha detto...

Io la leggo invece nel senso che i costi restano "socializzati" e le eccezioni (acquisti non soggetti ad equo compenso) devono essere provate in concreto con specifiche e dettagliate motivazioni sull'impiego dell'apparecchiatura e/o del supporto da parte dell'acquirente.
G.C.

 
Alle 6:46 PM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

Non sono pienamente d'accordo. Mi pare che la sentenza segni comunque una limitazione per quell'approccio normativo che vuole tutti i soggetti a qualsiasi titolo indistintamente gravati dal prelievo.

 
Alle 11:26 AM , Anonymous Lino De Benedetto ha detto...

Salve,
la sentenza di cui si parla non cambia nulla dal punto di vista sostanziale: semplicemente abbatte la catena di prelievo dell'imposizione (importatore-distributore-dettagliante-consumatore) per limitarla al binomio dettagliante-consumatore privato. Del resto tutto nasce dal ricorso presentato da una società di distribuzione di supporti e periferiche. In pratica l'obbligo di incassare l'equo compenso viene scaricato solo sui commercianti al dettaglio, sgravando dell'onere tutta la filiera distributiva a monte. Non viene minimamente intaccato il principio dell'equo compenso e soprattutto nemmeno in questa sentenza viene posto in rilievo il fatto che i supporti e le apparecchiature in considerazione non sono destinate esclusivamente alla copia privata, ma potrebbero essere utilizzate per la conservazione di contenuti multimediali privati (foto delle vacanze, filmati con le recite dei figli e via dicendo). Anzi a tale proposito la sentenza ha un ulteriore effetto perverso in quanto stabilisce in forma esplicita che il privato deve comunque pagare l'equo compenso a prescindere dall'uso effettivo per la copia privata (che si dà per presunto).
Un saluto.

 

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