venerdì, luglio 31, 2009

Se l'email fosse un fax, la PEC non servirebbe

Il titolo del post è un pò provocatorio (e, in verità, l'email e il fax sono ormai quasi la stessa cosa dal punto di vista tecnico) ma trae origine da una serie di pronunce del Consiglio di Stato che evidenziano, in materia di fax, un interessante e consolidatato andamento giurisprudenziale.

La PEC se la sono inventata per una sola ed unica ragione: la ricevuta di ritorno. Una serie di bit che sostituissero la cartolina postale attestante che una data comunicazione (rectius: la busta contenente quella comunicazione) è giunta a destinazione.

Bene, era proprio necessario? Se una tecnologia, basata su protocolli universalmente accettati, risulta idonea a garantire l'effettività della comunicazione, questo non determina, quanto meno in via presuntiva, che la comunicazione effettuata usando quella tecnologia sia giunta a destinazione?

Che sia così quando si parla di fax, la giurisprudenza amministrativa pare non avere dubbi:

"Il fax rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra i soggetti privati e la P.A., in quanto tale sistema di comunicazione viene attuato mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente. Tali modalità, garantite da protocolli universalmente accettati, indubbiamente ne fanno uno strumento idoneo a garantire l'effettività della comunicazione. Il fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, spettando semmai al destinarlo l'onere di provare la mancata ricezione del fax a causa di una difetto di funzionamento dell'apparecchio" (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 19 giugno 2009 n. 4032).

"Il fax, per le sue modalità di trasmissione, assicurate da protocolli universalmente accettati, costituisce uno strumento idoneo a garantire l'effettività della comunicazione; in tal senso, infatti, si muove la normativa più recente (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), che consente un uso generalizzato del fax nel corso dell'istruttoria, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (articolo 38, comma 1), che per l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di certezze giuridiche (articolo 43, comma 3). Il fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, spettando semmai al destinarlo l'onere di provare la mancata ricezione del fax a causa di una difetto di funzionamento dell'apparecchio"(CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 4 giugno 2007 n. 2951) .

"Il telefax rappresenta uno dei modi in cui possono concretamente attuarsi le comunicazioni tra i privati partecipanti ad un procedimento e la P.A., in quanto tale forma di comunicazione viene attuata mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che (attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione) la ricezione del medesimo in quello ricevente. Tali modalità, garantite da protocolli universalmente accettati, indubbiamente fanno del telefax uno strumento idoneo a garantire l'effettività della comunicazione. Poichè gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema di trasmissione dei documenti mediante telefax garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche che un telefax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova. Semmai la prova contraria può solo concernere la funzionalità dell'apparecchio ricevente; ma questa non può che essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggio" (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 24 aprile 2002 n. 2207).

Abbiamo davvero bisogno della PEC nel dialogo del cittadino con la Pubblica Amministrazione? I LOVE FAX ;-)

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1 Commenti:

Alle 1:45 PM , Anonymous Anonimo ha detto...

I want not agree on it. I regard as precise post. Expressly the appellation attracted me to study the sound story.

 

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