Se la gara è telematica, la firma deve essere digitale
Interessante sentenza del TAR Puglia (TAR PUGLIA - BARI, SEZ. I - sentenza 24 maggio 2012 n. 1019) in merito alla sottoscrizione elettronica delle offerte in caso di gara telematica.
Il Tribunale, infatti, ha reputato non sufficiente un sistema di firma elettronica semplice rappresentato dall'inserimento di un codice PIN presso l’apposita piattaforma informatica predisposta dalla stazione appaltante.
Ciò, ai sensi dell’art. 77, comma 6, lett. b) dlgs n. 163/2006, in forza del quale le offerte presentate per via telematica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal dlgs n. 82/2005.
Come ricordato dal Tribunale adito, "La disposizione da ultimo citata è da considerare norma imperativa prevalente sulle contrastanti prescrizioni legislative anteriori e su quelle di natura regolamentare (come il d.p.r. n. 101/2002). Inoltre, ai sensi dell’art. 253, comma 12 dlgs n. 163/2006 “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l’utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all’asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici.”. Tuttavia, tale periodo transitorio è ormai cessato, con la conseguenza che nel caso di specie trova piena applicazione il citato art. 77 dlgs n. 163/2006. Pertanto, la disposizione imperativa in commento doveva essere osservata ... pur in mancanza di espresso richiamo nella lex specialis di gara".
Nelle gare telematiche, insomma, l'unica firma che conta è quella digitale.
Etichette: firma digitale, firma elettronica, gara, sentenza, tar puglia, telematica
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