Nei panni del legislatore
Si tratta di una proposta che riprende
il documento finale prodotto in seno alla Commissione Gambino da vari soggetti del mondo della cultura.
E' una proposta che mira ad ampliare i confini delle libere utilizzazioni contemplate nella nostra legge sul diritto d'autore, nei limiti concessi dalla normativa comunitaria.
Il testo della proposta lo trovate
qui (oltre che nei due link sopra indicati).
Se vi va dateci un'occhiata.
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A volte ritornano

Pochi giorni fa è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale
la legge 02/08, contenente
l'ormai famosa disposizione, con cui si introduce nell'art. 70 lda un comma 1-bis il cui tenore letterale (per i pochi che già non lo sapessero) è il seguente:
Art. 2. Usi liberi didattici e scientifici
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:"1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma"
Oggi Repubblica riapre il dibattito titolando con un sensazionalistico
"Quel comma della legge italiana che "libera" gli mp3 su internet".
Nell'articolo è possibile leggere una serie di cose tra cui la seguente "...gruppi di lavoro, presso il Ministero dei Beni Culturali, per lo studio alle modifiche da apportare alla legge sul diritto d'autore. Il tutto è finito in un nuovo comma, che attende ora solo di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Non è più modificabile, essendo stato approvato da Camera e Senato".
Così scritto sembrerebbe che i gruppi di lavoro citati siano legati alla formulazione della nuova norma. Dal momento che degli stessi facevo parte anche io, posso dire con certezza che così non è. E questo non per prendere le distanze dal comma citato (che sarà pure scritto male, però non mi sembra così terribile, lo ribadisco), ma semplicemente perchè non è vero.
Per il resto la mia personale opinione è che molte delle preoccupazioni (o degli entusiasmi, dipende sempre dai punti di vista!) scaturenti dall'articolo di repubblica siano in gran parte prive di fondamento, giacchè, quale che sia l'intepretazione che si voglia dare di quella disposizione, essa (trattandosi di una norma che fa specficatamente riferimento ad un unico ambiente, quello di internet, dove il materiale è tipicamente messo a disposizione on demand) andrà comunque coordinata con quanto prevede l'art. 71-nonies lda che così recita: "Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari".
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Consulting on the future of copyright in the digital age

Lord Triesman (nella foto), ministro anglosassone per la proprietà intellettuale, ha lanciato, lo scorso 8 gennaio,
una consultazione pubblica sul futuro del copyright. La consultazione prevede due fasi, la prima delle quali, destinata a concludersi il prossimo 8 aprile, ha ad oggetto il tema delle libere utilizzazioni.
Uno degli aspetti più interessanti della vicenda è che il ministro in questione ha reso sul tema una serie di dichiarazioni che da noi suonerebbero come sovversive.
Cosa propone Lord Triesman per il futuro del copyright nell'era digitale? Innanzitutto maggiore libertà per i consumatori, affinchè possano copiare il materiale legittimamente acquistato in un diverso formato.
Nuove modalità di libera utilizzazione per finalità didattiche, così da consentire la riproduzione e la trasmissione digitale di materiale a scopo educativo.
Inserimento di nuove eccezioni per la parodia e a tutela delle biblioteche.
L'intero discorso di Lord Triesman lo trovate
qui."...I think we have to be realistic here. As far as the average consumer is concerned the current law is a nonsense: why, having legally purchased a CD, can you not make your own personalised compilation for use in the car or MP3 player? We need to change the perception that the law is an ass." (Lord Triesman)Etichette: copyright, utilizzazioni libere
Degradazione immorale?

Tanto si è
detto e scritto sul neo-introdotto,
comma 1-bis dell'art. 70 l.d.a. C'è, tuttavia, un ulteriore aspetto che mi pare possa emergere dalla sua formulazione.
La norma affermando esplicitamente "È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro..." di fatto pone un limite non solo alle pretese patrimoniali dell'autore (o di chi detiene i diritti di utilizzazione economica dell'opera) ma (forse) altresì ad un suo diritto "morale", ovverosia quello di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altro intervento a danno dell'opera stessa che sia fonte di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.
Interessante notare, che abbastanza di recente, nel 2005, il Tribunale di Roma, sez. IX, ha avuto modo di sentenziare: "Trattandosi di una modificazione dell'opera dell'autore, la trasmissione televisiva della versione colorata di un film realizzato in bianco e nero può essere legittimamente effettuata solo con il preventivo consenso del regista o dei suoi aventi diritto. La disciplina legale in tema di protezione del diritto d'autore attribuisce soltanto a quest'ultimo il diritto di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione e, indipendentemente dalla cessione dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del film, l'autore conserva comunque il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altro intervento a danno dell'opera stessa che sia fonte di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. In difetto di un suo esplicito consenso, pertanto, andrà riconosciuto all'autore dell'opera modificata sia il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla lesione del diritto di apportare modifiche al film, sia il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la lesione del suo diritto morale d'autore".
Dunque, a prescindere dal profilo inerente i diritti di utilizzazione economica, la colorazione di un un film in bianco e nero è da considerarsi (per riprendere le parole dell'art. 20 l.d.a.) una "deformazione, mutilazione, od altra modificazione" in grado di pregiudicare l'onore o la reputazione dell'autore.
E una canzone degradata?
p.s.: a proposito di degradazione... alcuni amici, prendendo spunto dalle polemiche sulla immagini degradate e sulla cultura degradata, hanno pensato bene di trasformare il dibattito in arte o meglio in
degradarte! Forse le opere in questione non rispettano in pieno una legge del 1941, ma quando mai la genialità si è lasciata imbrigliare da così poco? ;-)
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Art. 70 l.d.a.: e se lo riscrivessimo così?
Quella che segue è la formulazione dell'art. 70 L.d.A. proposta in seno alla Commissione Gambino, oltre che dal sottoscritto e da Arturo di Corinto, come esponenti di Frontiere Digitali, anche da Emanuela Arezzo (Osservatorio di Proprietà Intellettuale Università Luiss), Michele Boccia (avvocato, docente in diritto d'autore e multimedia Università Suor Orsola Benincasa di Napoli), Deborah De Angelis (avvocato, docente di diritto d’autore e nuove tecnologie), Giovanni Figà-Talamanca (Università di Roma Tor Vergata), Francesco Graziadei (avvocato, Osservatorio di Proprietà Intellettuale Università Luiss) Maria Lillà Montagnani (Università Bocconi), Marco Pierani (Altroconsumo), Eugenio Prosperetti (avvocato, Studio Legale Prosperetti e associati), Stefano Parise, Anna Maria Mandillo, Rosa Maiello (Associazione Italiana Biblioteche).
Ho visto che alcuni commentatori in rete l'hanno richiamata e indicata come una buona (e di questo li ringrazio) proposta. Voi che ne pensate? On. Folena, ci da una mano a portarla avanti?
p.s.: sono contento che si sia ridimensionata la polemica sul nuovo comma 1-bis: come avevo detto, era per molti versi eccessiva.
Art. 70
1. Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali protetti allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, di parodia, caricatura e pastiche, di discussione, e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore.
2. In ogni caso sono liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, che siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
3. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto.
4. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere di architettura o di scultura realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici.
5. Sono altresì libere la riproduzione, la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere o altri materiali protetti nel caso di loro inclusione occasionale in opere o materiali di altro tipo.
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Ancora sulla modifica dell'articolo 70 lda: la precisazione dell'on. Folena
Ricevo da Guido Iodice, capo ufficio stampa dell'on. Folena, e volentieri pubblico:
"Mi dispiace che in rete si travisi il significato, giuridico e politico, dell'introduzione del nuovo comma 1-bis nell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore. Prima di tutto va rilevato che rimane in piedi, del tutto, il primo comma, il quale limita la riproduzione alla citazione e al riassunto e, quindi, non all'intera opera.In più il motivo della pubblicazione non può essere la mera illustrazione.
Viceversa il nuovo comma 1-bis estende - e sottolineo questo aspetto - la possibilità di pubblicazioni "libere" sia pure solo per siti didattici e scientifici all'intera opera (immagine o musica), anche se degradata. Cosa significa, in pratica?Se ho un blog didattico, un sito scientifico, a norma dell'articolo 70 non posso pubblicare opere coperte da altrui diritto d'autore, per intero.
Ad esempio se ho un sito didattico sulla fotografia, non posso pubblicare un'opera di un grande fotografo come H.Newton né un file audio con una canzone di un cantante famoso, per esempio Vasco Rossi.
Ma neppure la foto al microscopio di una cellula, se coperta da diritto d'autore.Con questa nuova norma, invece, previa definizione dei criteri da parte del ministero (noi avremmo voluto scriverli direttamente nella norma, ma abbiamo accettato una mediazione) questo sarà possibile. Ovviamente a certe condizioni (di qui la minore risoluzione o la degradazione) in modo tale che non si entri in contrasto con l'utilizzazione economica dell'opera stessa. Ad esempio, un file audio potrebbe essere messo a disposizione sul sito con una qualità non paragonabile a quella di un cd, ma comunque ascoltabile. O un immagine con dimensioni non utili alla riproduzione a stampa (quindi praticamente tutte le immagini del web).
L'ispirazione è stata un disegno di legge dei Verdi proprio riguardo i siti didattici.
Si può certo dissentire per la portata limitata dell'intervento, ma difatti non era certo quella la sede per una revisione del diritto d'autore complessivo. La commissione del professor Gambino era al lavoro e mai ci saremmo permessi di procedere senza prima aver acquisito i suoi risultati.
Quindi tutto si può dire, ma non che questa novella restringa le libere utilizzazioni attuali. Semmai, di poco, le allarga, venendo incontro all'esigenza di tanti docenti che hanno blog e siti didattici. Né può essere confusa con altre questioni (il diritto di panorama e il codice Urbani) che nulla hanno a che vedere con questa piccola - piccolissima, ma comunque importante - isola di libertà."
Pietro Folena, Presidente della Commissione Cultura della Camera.
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Nessuno ha rubato nulla (era "Cultura degradata")
Quando è stato approvato il famigerato (a questo punto l'aggettivo ci sta bene) disegno di legge 1861 che ha introdotto il nuovo comma 1-bis dell'articolo 70 della nostra legge sul diritto d'autore, in pochissimi se ne sono accorti.
Il cenone della vigilia era alle porte e, sinceramente, non fosse stato per la mailing list del
Partito Pirata, neppure io ne avrei saputo nulla, nonostante conoscessi bene la genesi di quel provvedimento e la sua evoluzione.
Poi, come spesso accade in rete, sono bastate poche ore, a festività quasi concluse, perchè lo sdegno (in larga parte totalmente immotivato) si diffondesse a partire dal blog dell'amico
Guido Scorza, per poi passare su
Interlex e giungere a
Punto Informatico.
Ho letto molti, forse troppi, commenti ipercritici in giro per la rete. Ribadisco di non essere affatto d'accordo.
La norma è scritta male? Effettivamente si.
Mi impedisce di fare cose che prima potevo fare? Direi di no.
Mi consente al contrario di fare qualcosa(inainaina) in più? Direi di si.
Tutto il resto davvero non lo capisco...
Prima dell'introduzione del comma 1-bis avevamo questo:
"L'art. 70 della legge 22 aprile 1941 n. 633 (sul diritto d'autore) laddove al primo comma consente la libera pubblicazione dell'opera in deroga ai principi generali fissati dall'art. 2577 cod. civ. e dall'art. 12 stessa legge, prevede testualmente che la pubblicazione avvenga per riassunto, citazione o riproduzione di brani o parti dell'opera stessa, escludendone di conseguenza la pubblicazione per intero, ancorché questa avvenga per scopo di critica, discussione, informazione ed insegnamento, atteso che tale scopo non può giustificare la violazione del diritto esclusivo di pubblicazione dell'autore o suoi aventi causa con conseguente annullamento o riduzione del relativo contenuto economico. " Cass. civ., sez. I 15-01-1992, n. 412 Ora quella riproduzione per intero, in pochissime ipotesi (quelle del comma 1-bis), potrà avvenire.
Sarà poco, sarà insufficiente, sarà inutile, ma non vedo proprio come possa essere dannoso.
Quello che vedo, invece, è che grazie alla pubblicità negativa fatta a questo provvedimento molti hanno scoperto che comportamenti considerati perfettamente leciti in realtà non lo erano affatto.
La legge sul diritto d'autore vigente è piena zeppa di cose a cui il senso comune si ribellerebbe.
Questa piccola norma non ha operato alcun furto di cultura digitale, non più di quanto facciano molte delle altre vigenti disposizioni in materia di diritto d'autore che, grazie a Dio, nessuno conosce e nessuno rispetta.
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Cultura degradata
Quest'anno Babbo Natale ha portato un bel regalo alla
SIAE ed un mezzo regalo agli utenti di Internet. Il 24 dicembre, infatti, il Senato ha dato il via libera al
disegno di legge n. 1861 che riconosce alla SIAE la qualifica di ente pubblico economico e all'articolo 2 prevede la seguente disposizione:
(Usi liberi didattici e scientifici)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma»
Il dubbio amletico è se guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto.
Se si accede alla prima valutazione, allora si tratta di un piccolo passo in avanti, giacchè si riconosce un diritto di libera pubblicazione in rete di immagini e musiche per usi didattici e scientifici, laddove finora e per analoghe finalità, ciò era consentito solo per brani o parti di opera.
Se si guarda il bicchiere mezzo vuoto, allora viene da chiedersi per quale ragione l'attività didattica, che trova nella nostra costituzione il suo più alto riconoscimento, debba accontentarsi di materiale degradato e con limiti da definirsi sulla base di apposito decreto ministeriale.
Personalmente, ritengo che un passo in avanti, sia pur piccolo, sia sempre da accogliere con favore. Qualunque valutazione non può prescindere da "quello che c'era prima" e, dunque, verificare cosa cambi rispetto ad esso.
Ci sarebbero poi altre considerazioni da fare sulla tecnica di redazione del testo della norma, ma questo porterebbe decisamente lontani.
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