giovedì, gennaio 31, 2008

A volte ritornano

Pochi giorni fa è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 02/08, contenente l'ormai famosa disposizione, con cui si introduce nell'art. 70 lda un comma 1-bis il cui tenore letterale (per i pochi che già non lo sapessero) è il seguente:

Art. 2. Usi liberi didattici e scientifici

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:"1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma"

Oggi Repubblica riapre il dibattito titolando con un sensazionalistico "Quel comma della legge italiana che "libera" gli mp3 su internet".

Nell'articolo è possibile leggere una serie di cose tra cui la seguente "...gruppi di lavoro, presso il Ministero dei Beni Culturali, per lo studio alle modifiche da apportare alla legge sul diritto d'autore. Il tutto è finito in un nuovo comma, che attende ora solo di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Non è più modificabile, essendo stato approvato da Camera e Senato".

Così scritto sembrerebbe che i gruppi di lavoro citati siano legati alla formulazione della nuova norma. Dal momento che degli stessi facevo parte anche io, posso dire con certezza che così non è. E questo non per prendere le distanze dal comma citato (che sarà pure scritto male, però non mi sembra così terribile, lo ribadisco), ma semplicemente perchè non è vero.

Per il resto la mia personale opinione è che molte delle preoccupazioni (o degli entusiasmi, dipende sempre dai punti di vista!) scaturenti dall'articolo di repubblica siano in gran parte prive di fondamento, giacchè, quale che sia l'intepretazione che si voglia dare di quella disposizione, essa (trattandosi di una norma che fa specficatamente riferimento ad un unico ambiente, quello di internet, dove il materiale è tipicamente messo a disposizione on demand) andrà comunque coordinata con quanto prevede l'art. 71-nonies lda che così recita: "Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari".

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1 Commenti:

Alle 9:40 PM , Blogger herr doktor ha detto...

ancora una volta 100% d'accordo :-)

 

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