Cultura degradata
(Usi liberi didattici e scientifici)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma»
Se si accede alla prima valutazione, allora si tratta di un piccolo passo in avanti, giacchè si riconosce un diritto di libera pubblicazione in rete di immagini e musiche per usi didattici e scientifici, laddove finora e per analoghe finalità, ciò era consentito solo per brani o parti di opera.
Se si guarda il bicchiere mezzo vuoto, allora viene da chiedersi per quale ragione l'attività didattica, che trova nella nostra costituzione il suo più alto riconoscimento, debba accontentarsi di materiale degradato e con limiti da definirsi sulla base di apposito decreto ministeriale.
Personalmente, ritengo che un passo in avanti, sia pur piccolo, sia sempre da accogliere con favore. Qualunque valutazione non può prescindere da "quello che c'era prima" e, dunque, verificare cosa cambi rispetto ad esso.
Ci sarebbero poi altre considerazioni da fare sulla tecnica di redazione del testo della norma, ma questo porterebbe decisamente lontani.
Etichette: diritto d'autore, siae, utilizzazioni libere
3 Commenti:
dici di un passo avanti allora ben venga, resta da capire che visto che c'erano magari qualcosina in più potevano anche fare nell'ambito della condivisione a scopo didattico/scientifico, magari solo per dare opportunità più libere a chi fa ricerca.
Mi resta una curiosità, che cosa cambia per la SIAE il fatto di essere ora un ente pubblico ???
La cosa che qui maggiormente interessa è che con la trasformazione non si applicano più alla SIAE una serie di disposizioni tese ad attuare vincoli di finanza pubblica volti a razionalizzare l'utilizzo di trasferimenti a carico di bilanci pubblici.
Principalmente la trasformazione fa della SIAE un soggetto imprenditoriale, sottratto ai suddetti vincoli.
Per maggiori info ti rimando alla relazione introduttiva del provvedimento disponibile a questa pagina: http://www.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0023450
Ti ringrazio per risposta e disponibilità.
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