giovedì, gennaio 08, 2009

Ancora sulle foto pubblicate su Facebook

In seguito all'interessante discussione sviluppatasi con l'amica Adriana Augenti in un precedente post ho pensato di riportare un pò di massime della Cassazione sul tema del consenso della persona ritratta. Senza nessuna pretesa di esaustività, solo per dare qualche indicazione ai non addetti ai lavori.

Buona Lettura!


In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, la divulgazione senza il relativo consenso è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari. Cass. civ., sez. III 13-04-2007, n. 8838

L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico - ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima. Cass. civ., sez. I 29-09-2006, n. 21172

In tema di autorizzazione data dall'interessato alla pubblicazione della propria immagine, è da escludere che l'autonomia privata abbia un'estensione diversa a seconda della forma, espressa o tacita, prescelta per la manifestazione del consenso: là dove vi siano, i limiti non condizionano la validità , ma circoscrivono l'efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previsti all'atto del consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l'interpretazione del comportamento della persona ritratta, se il consenso è tacito. Cass. civ., sez. I 17-02-2004, n. 3014

Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto il suo esercizio; dal che deriva che tale consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo (ciò che rileva anche ai fini della sua revocabilità , quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita), e che la pattuizione del compenso non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione. Cass. civ., sez. I 17-02-2004, n. 3014

Il diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di una persona, dipende dal consenso di questa (artt. 96 legge 22 aprile 1941 n. legge 22 aprile 1941 n. 633, salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 97, primo comma, se sussistono i preminenti interessi pubblici ivi contemplati), anche implicito - come nel caso di persona nota nel settore cinematografico, che si sottopone ad un servizio eseguito gratuitamente da un'agenzia fotografica, e perciò destinato, presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione - da accertare, per l'esistenza e per i limiti - soggettivi (a favore di chi) ed oggettivi (modalità e fini della diffusione) - dal giudice del merito, incensurabilmente, in sede di legittimità, se la motivazione è congrua. Cass. civ., sez. III 10-06-1997, n. 5175

Poiché lo scopo primario dell'acquisto, da parte di un editore di una rivista, nella qualità, di ritratti fotografici, è la pubblicazione di essi, qualità essenziale, ai fini di tale uso (art. 1497 cod. civ.), è il consenso della persona ritratta alla diffusione della sua immagine (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633), e quindi il cedente è anche contrattualmente responsabile della mancanza di tale consenso, pur se non ne ha espressamente garantita l'esistenza. Cass. civ., sez. III 10-06-1997, n. 5175

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5 Commenti:

Alle 11:18 PM , Anonymous Anonimo ha detto...

ancora lui... ancora Facebook!!!
il mostro della privacy colpisce ancora e chissà quante cose ancora ha in serbo! ;-)
Ho letto da poco sul website di Rai News 24 che gli amministratori di Facebook rimuovono le foto di "mamme che allattano" e nel contempo permettono gruppi che ineggiano a mafiosi nostrani.... altro che censura delle major... che triste!

 
Alle 4:20 AM , Anonymous Anonimo ha detto...

good start

 
Alle 4:20 AM , Anonymous Anonimo ha detto...

imparato molto

 
Alle 5:05 AM , Anonymous Anonimo ha detto...

Quindi facebook dovrebbe chiedere sempre il consenso a chi compare in una foto per poterla pubblicare...o sbaglio?

 
Alle 8:48 AM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

Facebook chiede a chi carica qualsiasi materiali di avere (o aver acquisito) tutte le autorizzazioni necessarie per farlo.

Quindi pubblica materiale su cui un terzo ha garantito che il consenso è stato acquisito.

Naturalmente il soggetto ritratto può sempre chiedere la rimozione della foto a Facebook qualora non abbia in realtà prestato il suo consenso (neppure tacitamente) a chi ha realizzato la foto.

 

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