Agenzia delle Entrate: dopo sei anni finalmente ci siamo
E' dal 2004, con il D.M. del 23 gennaio sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali per i documenti informatici e la loro riproduzione in diversi tipi di supporto, che "le aziende possono distruggere fatture e altra documentazione cartacea dopo averla memorizzata su un supporto informatico, a condizione che generino questa impronta" (come ricorda l'Agenzia delle Entrate nel suo comunicato stampa).
Mancava ancora un tassello (che non impediva, però, la conservazione sostitutiva), ovverosia il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità tecniche di comunicazione dell'impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari,ai sensi dell'articolo 5 del citato D.M.
I contribuenti che iniziano l'attività di conservazione sostitutiva nel 2010, dovranno comunicare l'impronta entro gennaio 2012.
Cosa accade per chi ha portato in conservazione i documenti fiscalmente rilevanti prima del 2010? Come ricorda l'Agenzia delle Entrate, "Per gli anni d’imposta precedenti al 2010, i contribuenti che hanno proceduto a conservare i documenti rilevanti ai fini tributari con modalità digitale dovranno trasmettere le comunicazioni sempre entro gennaio 2012, ossia entro lo stesso termine d’invio previsto per comunicare l’impronta dell’archivio informatico relativo al 2010. Si ricorda che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate estende la validità dei documenti fino a che permane l’obbligo di conservarli ai fini tributari".
Etichette: agenzia, conservazione, documento informatico, entrate, provvedimento, sostitutiva
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