venerdì, luglio 31, 2009

Conservazione sostitutiva: tre nuove risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate

Nella giornata di ieri, 30 luglio 2009, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre risoluzioni (n. 194/E, n. 195/E e n. 196/E) sul tema della conservazione sostitutiva dei documenti fiscalmente rilevanti.

Questi i punti salienti:

Ris. n. 194/E: La conservazione anche su supporto informatico delle copie delle dichiarazioni trasmesse dall'istante in qualità di sostituto d'imposta è correttamente effettuata senza necessità di riprodurre la sottoscrizione del contribuente. Il processo di conservazione sostitutiva delle copie delle dichiarazioni elaborate come documento informatico si intende correttamente perfezionato nel rispetto delle modalità stabilite dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004.

Ris. n. 195/E: L'Agenzia delle Entrate ribadisce la possibilità di convivenza piena, ai fini della conservazione, delle fatture elettroniche e di quelle analogiche: possono, pertanto, convivere presso lo stesso contribuente, il sistema di conservazione sostitutiva e quello tradizionale. E' possibile che alcune fatture ricevute come documenti analogici siano conservate con metodi tradizionali e altre, ricevute dal medesimo fornitore, siano dematerializzate e conservate in maniera sostitutiva, seguendo le regole del D.M. 23 gennaio 2004. Nella stessa risoluzione l'Agenzia fornisce risposta ad un secondo quesito relativo all'acquisizione dell'immagine dei documenti che non posseggano fin dall'inizio le caratteristiche del documento informatico fiscalmente rilevante. Si ribadisce quanto l'Agenzia ha avuto modo di affermare nella recente risoluzione 158/E del 15 giugno u.s. "...ferma restando la necessità della materializzazione su supporto fisico dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, formati tramite strumenti informatici, ma non aventi, fin dall'origine, i requisiti dei documenti informatici, per la loro conservazione si potrà procedere all'acquisizione della relativa immagine tramite il processo di generazione dello spool (o rappresentazione grafica) di stampa, a condizione che l'immagine acquisita rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento".

Ris. n. 196/E: L'Agenzia chiarisce che non esiste alcun vincolo temporale per l'acquisizione dell'immagine dei documenti analogici da conservare, nè tale vincolo sussiste per il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti analogici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, fermo restando l'obbligo per il contribuente di garantire l'ordine cronologico delle registrazioni e l'assenza di soluzioni di continuità per periodo d'imposta dei documenti conservati. Altro aspetto chiarito è che dalla conservazione sostitutiva si può tornare indietro: il contribuente può modificare la sua scelta senza dover formalizzare al fisco una richiesta di revoca, a condizione che nel periodo d'imposta il comportamento risulti omogeneo.

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2 Commenti:

Alle 4:53 AM , Anonymous Anonimo ha detto...

quello che stavo cercando, grazie

 
Alle 4:57 AM , Anonymous Anonimo ha detto...

necessita di verificare:)

 

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