Breaking news: i contenuti del provvedimento AGCOM su diritto d'autore
Manca poco (UPDATED ore 09: 30.
lo schema è ora disponibile online) alla pubblicazione del discusso provvedimento AGCOM sul diritto d'autore. Ho avuto la possibilità di consultarne il testo e c'è la conferma di tutto quanto era stato riportato nel
comunicato stampa.
Sui siti collocati all'estero si prevede che l'Autorità possa adottare nei confronti dei gestori di siti i cui nomi di dominio siano stati registrati da un soggetto non residente o non stabilito in Italia e che diffondano contenuti in violazione del diritto d’autore, la cui fruizione è destinata al pubblico italiano,
solo e soltanto i seguenti provvedimenti:
a) richiamare i gestori dei siti al rispetto della Legge sul diritto d’autore;
b) ove la violazione persista nonostante il richiamo di cui alla lettera a) oltre quindici giorni dal richiamo medesimo, richiedere la rimozione selettiva dei contenuti oggetto di segnalazione che siano stati diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore;
c) ove la violazione persista nonostante la richiesta di rimozione di cui alla lettera b) nei termini ivi indicati, segnalare il caso all’Autorità giudiziaria per gli adempimenti di competenza.
L'autorità può ordinare inoltre al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici attivo in Italia la cessazione della trasmissione o della ritrasmissione di programmi audiovisivi diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore.
Con gli amici di sitononraggiungibile e con tutti quelli che vorranno essere con noi, parteciperemo alla consultazione con un documento unitario che possa servire a chiarire i dubbi residui e ad assicurare e rassicurare la libertà della Rete.
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Da qui si inizia: l'agcom adotta lo schema di provvedimento su diritto d'autore in Rete
Dopo una lunga riunione di Consiglio, l'AGCOM ha approvato lo schema di provvedimento sul diritto d'autore in Rete di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni.
Un primo elemento positivo è che i tempi della consultazione si sono dilatati: 60 giorni (in luogo degli originari 15) perchè gli stakeholder possano avanzare le proprie proposte, i propri suggerimenti, le proprie richieste di modifica.
Da indiscrezioni (ma aspetto di leggere il testo) dovrebbe essere stata ridimensionata la parte relativa all'inibizione dei siti esteri, con segnalazione al Parlamento sulla necessità di intervenire sul piano normativo e dovrebbe essere stata dilatata la tempistica del procedimento amministrativo nelle ipotesi di rimozione selettiva, con la possibilità anche per l'utente di adire l'AGCOM per veder ripristinato un contenuto illegittimamente rimosso.
Aspettiamo nelle prossime ore di leggere il testo del provvedimento.
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Agenzia delle Entrate: dopo sei anni finalmente ci siamo
E' dal 2004, con il D.M. del 23 gennaio sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali per i documenti informatici e la loro riproduzione in diversi tipi di supporto, che
"le aziende possono distruggere fatture e altra documentazione cartacea dopo averla memorizzata su un supporto informatico, a condizione che generino questa impronta" (come ricorda l'Agenzia delle Entrate nel suo
comunicato stampa).
Mancava ancora un tassello (che non impediva, però, la conservazione sostitutiva), ovverosia il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità tecniche di comunicazione dell'impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari,ai sensi dell'articolo 5 del citato D.M.
I contribuenti che iniziano l'attività di conservazione sostitutiva nel 2010, dovranno comunicare l'impronta entro gennaio 2012.
Cosa accade per chi ha portato in conservazione i documenti fiscalmente rilevanti prima del 2010? Come ricorda l'Agenzia delle Entrate, "Per gli anni d’imposta precedenti al 2010, i contribuenti che hanno proceduto a conservare i documenti rilevanti ai fini tributari con modalità digitale dovranno trasmettere le comunicazioni sempre entro gennaio 2012, ossia entro lo stesso termine d’invio previsto per comunicare l’impronta dell’archivio informatico relativo al 2010. Si ricorda che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate estende la validità dei documenti fino a che permane l’obbligo di conservarli ai fini tributari".
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