domenica, marzo 06, 2011

La PEC nel processo amministrativo: un passo avanti

Come noto, l'articolo 136 del Codice del Processo Amministrativo dispone che "1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati. 2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma".

Come scrivevo qualche tempo fa, alcune cancellerie, in sede di prima applicazione della norma, avevano optato per un'interpretazione piuttosto restrittiva, imponendo che il c.d. deposito informatico avvenisse fisicamente mediante la consegna di un cd rom contenente copia informatica degli atti già depositati in cartaceo.

Fortunamente, come segnala Giorgio Rognetta, il Consiglio di Stato ha "sdoganato" il deposito (sia pur sempre in aggiunta a quello cartaceo) via PEC, che ora potrà avvenire anche telematicamente. Un piccolo passo avanti, nella giusta direzione.

Qui le istruzioni.


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lunedì, ottobre 11, 2010

Una trasmissione televisiva non è un documento amministrativo

Curiosa la vicenda alla base della sentenza n. 32736/2010 del TAR Lazio, sez. III ter.

Il ricorso trae origine dal silenzio rifiuto formatosi su una richesta di copia della registrazione del programma televisivo "Un giorno in Pretura", intitolato "Cattivi Maestri".

Sotto il profilo squisitamente giuridico il Tribunale amministrativo ha avuto modo di affermare che "la normativa sull'accesso ha per oggetto i "documenti amministrativi", per essi intendendosi quelli che costituiscono espressione dell'esercizio di funzioni amministrative da parte della Pubbliche amministrazioni o dei soggetti incaricati di pubbliche funzioni. E' palese che tale connotazione non può essere riconosciuta ad un filmato relativo ad una trasmissione televisiva riconducibile alla Rai, trattandosi di un'opera di ingegno e non di un provvedimento amministrativo da essa emanato nell'esercizio di un potere autoritativo in esecuzione di un pubblico servizio".

L'elemento di curiosità è quanto riportato in altra parte del provvedimento dove la RAI nell'opporsi al ricorrenti "eccepisce l'inammissibilità del ricorso ....in primo luogo perché il filmato trasmesso su Rai Tre in data 1 marzo 2008 nel corso del programma televisivo "Un giorno in Pretura", intitolato "Cattivi Maestri", che costituisce oggetto della richiesta di ostensione, è visionabile e scaricabile dal sito Youtube".

A cui replica così il Tribunale: "L'eccezione non è suscettibile di positiva valutazione atteso che la stessa Rai afferma che si tratta di copia "non ufficiale" perché immessa sul sito senza autorizzazione".

Quando si dice che a parlar male della pirateria ci si fa dei danni da soli :-)

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