Processo amministrativo e comunicazione dell'avviso di fissazione di udienza via PEC
Controllare la propria casella di posta elettronica certificata diventa sempre più indispensabile.
Il Tar Lazio, con sentenza n. 87 del 7 gennaio 2013, ha avuto infatti modo di sottolineare come debba intendersi ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza a mezzo PEC.
Scrive il Tribunale: "si evidenzia che il comma 1 dell’art. 136 c.p.a. (il
cui primo periodo è stato sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 195/2011,
decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre
2011 e in vigore dall’8 dicembre 2011) prevede che “I difensori indicano
nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta
elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche
diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le
comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione
si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. È onere dei
difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni
variazione dei suddetti dati”.
La giurisprudenza
(cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 30 ottobre 2012 n. 2134) è
ferma nel ritenere che la semplificazione offerta con la possibilità di
utilizzo della c.d. p.e.c. (posta elettronica certificata) è limitata,
nel processo amministrativo, alle comunicazioni (di segreteria) relative
al processo, nonché ai depositi informatici, e non involge, dunque,
ogni altra attività in rito.
Alla stregua di quanto
sopra, va dato atto della correttezza della comunicazione effettuata,
con riferimento all’avviso di fissazione d’udienza, a mezzo di posta
elettronica"
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