UPDATED - Prendi una norma, trattala male (ovvero, il curioso caso di una foto in stazione)
Davvero singolare (ed inquietante) il caso riportato dal Corriere della Sera in merito alla denuncia effettuata nei confronti di un avvocato "sorpreso" a fotografare una delle stazioni intermedie della ferrovia Roma-Ostia Lido.
Quale la norma violata? Addirituta un regio decreto del 1941 (r.g. 1161/1941), relativo al segreto militare.
E che c'entra?
C'entra (o, meglio, con molta fantasia potrebbe riferirsi al caso di specie) perchè nel lungo elenco di notizie (anche a mezzo fotografia) di carattere militare, o comunque concernenti l'efficienza bellica del paese, di cui nell'interesse della sicurezza dello Stato deve intendersi vietata la divulgazione sono ricomprese quelle relative a:
"Impianti ferroviari militari o di interesse militare; organizzazioni ferroviarie nelle zone prossime alla frontiera o alla costa; linee ferroviarie di grande traffico (stato di efficienza, particolari costruttivi, opere d'arte, impianti di stazione e di blocco, piani caricatori, mezzi di esercizio, frequenze massime dei treni); centri e nodi ferroviari, raccordi con stabilimenti di produzione, con depositi o magazzini militari o d'interesse militare; fonti di energia per il funzionamento delle ferrovie (scorte combustibili solidi e liquidi, centrali elettriche, sottostazioni di trasformazione, condutture di alimentazione). Nuove costruzioni, miglioramenti, ampliamenti, modificazioni a linee ferroviarie di interesse militare. Officine di costruzioni ferroviarie; loro attrezzatura e produzione; dotazioni di materiale rotabile; depositi di materiali vari ferroviari. Consistenza del materiale automobilistico in distribuzione ad enti militari; specie, efficienza ed ubicazione dei magazzini destinati a ricoverarlo; capacità rispettiva. Teleferiche militari o d'interesse militare. Impianti portuali d'interesse militare, organizzazione delle linee di navigazione marittima o aerea in relazione alle esigenze militari; organizzazione dei trasporti automobilistici d'interesse militare".
Insomma, appare largamente improbabile che la disposizione sopra riportata possa trovare applicazione al caso di specie a meno che:
1. Non si voglia sostenere, come in effetti la frequentazione di uno di quei treni lascerebbe intendere, che il tratto Roma-Ostia Lido è zona di guerra:
2. Oppure, come riferisce il collega e amico, Giorgio Romeo su Twitter, le Ferrovie "semplicemente difendono il segreto dei loro ritardi, come la Coca Cola fa con la propria ricetta"
Lasciando da parte l'ironia, quello che lascia profondamente indignati è che in questo Paese degradato qualcuno pensi di far leva su una normativa del 1941 relativa al segreto militare per impedire ad i cittadini di documentare e condividere in rete i disservizi del servizio pubblico.
Continuiamo a fotografare quello che non funziona. Niente paura.
AGGIORNAMENTO: come giustamente mi ha fatto notare su twitter il collega Francesco Lo Gerfo, il riferimento normativo indicato nell'articolo del Corriere della Sera (e da me dato con troppa fretta per buono) in realtà non è più esistente perché abrogato con l'adozione del D.Lgs 66/2010. Attualmente la disciplina concernente il segreto su atti, documenti, notizie, attività e beni militari è disciplinato dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, 12 giugno 2009, n. 7 e 12 giugno 2009, n 8. La nuova disciplina conferma, in ogni caso, l'inapplicabilità ad una vicenda come quella sopra riportata della normativa sul segreto militare.
AGGIORNAMENTO: come giustamente mi ha fatto notare su twitter il collega Francesco Lo Gerfo, il riferimento normativo indicato nell'articolo del Corriere della Sera (e da me dato con troppa fretta per buono) in realtà non è più esistente perché abrogato con l'adozione del D.Lgs 66/2010. Attualmente la disciplina concernente il segreto su atti, documenti, notizie, attività e beni militari è disciplinato dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, 12 giugno 2009, n. 7 e 12 giugno 2009, n 8. La nuova disciplina conferma, in ogni caso, l'inapplicabilità ad una vicenda come quella sopra riportata della normativa sul segreto militare.
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