Sono diventato legge :-) (ovverosia, il nuovo articolo 68 del CAD)
Vi ricordate il pacchetto di proposte #liberalizziamoilfuturo di Agorà Digitale?
Ebbene, uno di quegli emendamenti (in particolare, una modifica all'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di modalità di scelta delle soluzioni software della PA) è diventato legge.
A suo tempo avevo pensato che fosse opportuno esplicitare nell'articolo 68 che l'acquisizione di software proprietario dovesse rappresentare una modalità residuale nell'acquisizione di software da parte della PA, da attivarsi solo allorquando la valutazione comparativa avesse evidenziato l'impossibilità di accedere a soluzioni di altro tipo.
Questo era l'emendamento che avevo predisposto: "All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico da documentarsi per iscritto tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto, d) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a c). Laddove la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico evidenzi l’impossibilità di accedere alle soluzioni di cui alle lettere da a) a d), è consentita in via eccezionale l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.”
“1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico da documentarsi per iscritto tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto, d) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a c). Laddove la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico evidenzi l’impossibilità di accedere alle soluzioni di cui alle lettere da a) a d), è consentita in via eccezionale l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.”
In sede di conversione del c.d. Decreto Sviluppo, quell'emendamento è stato riproposto ed è entrato a far parte della legge di conversione (L. 134/2012), così oggi il primo comma del summenzionato articolo 68 recita:
"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa
di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili
sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a
codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti
soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni open
source o gia' sviluppate all'interno della pubblica amministrazione
ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi
informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le
modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale,
che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere
circa il loro rispetto".
Speriamo che la nuova Agenzia per l'Italia Digitale ne sappia imporre il rispetto a tutte le pubbliche amministrazioni.
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