Vado alla posta (ovvero, volevo solo notificare via PEC)
Mentre in queste ore siamo tutti (ok, non proprio tutti) in preda all'euforia per l'ennesimo decreto legge che dovrebbe digitalizzare ogni cosa, dalla scuola alla giustizia, passando per i biglietti dell'autobus, io mi trovo alle prese con uno dei tanti casi di norme sbandierate ai quattro venti e poi finite nel dimenticatoio perché nessuno si è mai preoccupato di adottare i provvedimenti attuativi necessari.
Questa mattina avevo deciso di notificare a controparte una sentenza via pec. Mi sono detto "Si può fare!, del resto hanno modificato appositamente la legge 53/1994 (con la legge 183/2011 n.d.r.) per consentire agli avvocati di notificare tramite posta elettronica certificata invece che tramite il servizio postale.
Allora dopo aver scannerizzato la copia (cartacea) esecutiva della sentenza (che per inciso, è uguale, ma proprio uguale a quella che era già disponibile e firmata digitalmente su polisweb, ma senza quel gusto che solo una marca da bollo e una fila in tribunale possono dare) ero pronto ad innovare!
Per evitare di sbagliare sono andato a rileggermi la legge: articolo 3, comma 3-bis "3-bis. La notifica e' effettuata a mezzo della posta elettronica
certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici
elenchi. Il notificante procede con le modalita' previste
dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto
compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero
di registro cronologico di cui all'articolo 8)"
Perfetto, l'indirizzo cui devo inviarla risulta da pubblici elenchi, quindi devo solo rispettare le modalità previste dall'articolo 149-bis c.p.c. (per inciso, l'articolo 149-bis non è esattamente una norma recente. E' stata introdotta nel codice a fine 2009 con D.L.193/2009 convertito in legge 24/2010).
Così leggendo la predetta norma, il mio entusiamo da innovatore si è spento.
"Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può
eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione
di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma."
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma."
Secondo voi, dopo SOLI TRE ANNI, il decreto del Ministero della Giustizia che serviva a rendere operativa la norma è stato adottato?
Ho cercato disperatamente ma a me non risulta. Senza quel decreto non so (o meglio, lo saprei, ma non secondo lo Stato italiano) come congiungere la relata di notifica alla sentenza da notificare (sic!).
Morale della favola: volevo notificare via PEC, ma grazie alla chiarezza del nostro legislatore ho spento il computer e ho fatto la fila alla posta.
Buona innovazione a tutti.
p.s.: abbiamo l'agenda digitale, evviva!!!
Etichette: agenda digitale, notifica, pec, processo telematico, sentenza
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