Non è valida la notifica via PEC al debitore ingiunto (Trib. Rovereto, Ordinanza 29 novembre 2012)
Torno sul tema della notifica via PEC da parte degli avvocati alla luce dell'ordinanza del 29 novembre u.s. del Tribunale di Rovereto (grazie al collega Nicola Gargano per avermi inviato il testo del provvedimento).
Il Giudice investito della questione ha ritenuto non valida la notifica del decreto ingiuntivo notificato via PEC dall'avvocato del creditore al debitore ingiunto.
Secondo quanto si legge nell'ordinanza, l'articolo 3 comma 3 bis della legge 53/1994, come integrato dalla legge 183/2011 consentirebbe unicamente la notificazione di atti tra avvocati e non anche nei confronti di destinatari "privati".
Il Giudice sembra trarre un simile convincimento dal fatto che la disposizione sopra citata rinvia all'art. 149 bis c.p.c., il quale presenta evidenti problemi applicativi legati alla mancata adozione del decreto ministeriale attuativo ivi richiamato.
Sotto tale profilo dovrebbero le disposizioni tecniche concernenti il cosiddetto processo civile telematico (D.M. 44/2011), il cui articolo 18 si applica, però, alle sole notifiche tra avvocati.
Come si ammette al termine dell'ordinanza, la soluzione adotta sconta "un quadro normativo così frastagliato e privo di una normativa chiara".
Un grazie ai professionisti dell'innovazione che in questi anni ci hanno regalato il quadro normativo vigente.
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