Amministrazione aperta (art. 18 D.L. 83/2012): la norma è pienamente in vigore... non ci provate
Come noto, l'articolo 18, D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni, alle aziende speciali e alle società pubbliche in house, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la pubblicazione in formato tabellare aperto sul proprio sito istituzionale di tutti i dati relativi alla concessioni di vantaggi economici di importi superiori a mille euro.
Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo: in altri termini, se manca la pubblicazione il pagamento è illegittimo.
Su questo tema, Agorà Digitale, associazione di cui sono stato responsabile legale fino alla scorsa estate, ha avviato una meritoria iniziativa chiamata "Era della Trasparenza". Tutti i cittadini possono segnalare lo stato di attuazione o meno della normativa succitata da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Poiché l'Italia è il paese dei cavilli, alcune amministrazioni, per sottrarsi all'obbligo di trasparenza, avevano avanzato il dubbio che tale disposizione non fosse immediatamente precettiva ma occorresse attendere un apposito regolamento del Governo in fornza di quanto indicato al comma 6 dell'articolo 18, D.L. 83/2012 ("Il Governo, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad adottare
entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata,
un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con
il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di pubblicazione
dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della
trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo
stesso regolamento potra' altresi' disciplinare le modalita' di
attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e
per quelli diretti ad una pluralita' di soggetti sulla base del
medesimo titolo")
Con delibera n. 35/2012 il CIVIT, (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni), ha precisato che "quanto previsto dal successivo comma 6 non incide sull’immediata
applicabilità delle disposizioni sin qui richiamate, ma si limita ad
escludere dall’ambito di applicazione i “pagamenti obbligatori relativi
al rapporto di lavoro dipendente e ai connessi trattamenti previdenziali
e contributivi” (che, peraltro, hanno sul punto un’autonoma disciplina)
e, per il resto, ad autorizzare il Governo ad adottare, entro il 31
dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento
al fine di coordinare le disposizioni prima esaminate con quelle
elencate nella prima parte del comma (art. 12 della l. n. 241/1990;
Codice dell’amministrazione digitale: d.lgs. n. 82/2005; Codice dei
contratti pubblici: d.lgs. n. 163/2006; Codice delle leggi antimafia e
di prevenzione: d.lgs. n. 159/2011; previsioni in tema di acquisizioni
di beni e servizi: d.l. n. 52/2012) e precisando che comunque restano
ferme tali ulteriori forme di pubblicità".
Nella delibera si precisa, poi, che "nella ricostruzione sistematica delle disposizioni dell’articolo, il
previsto obbligo di tutte le amministrazioni, delle aziende speciali e
delle società in house di conformarsi entro il 31 dicembre 2012 ai
principi costituzionali non può, in ogni caso, essere interpretato nel
senso che la mancata adozione delle iniziative per adempiere al relativo
obbligo possa implicare un differimento sine die della piena
operatività dell’articolo".
Conseguentemente il CIVIT ha espresso l'avviso che "tutte le amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende
speciali e le società in house sono tenute a decorrere dal 1° gennaio
2013 a dare piena attuazione alle previsioni di cui ai primi sei commi
dell’art. 18 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni con l. n.
134/2012".
Niente scuse. Trasparenza, ora.
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