mercoledì, luglio 03, 2013

Lettera aperta: Cara Link Campus University, perché non mi paghi? UPDATED (sono stato pagato)




"Cara Link Campus University,

sono stato un tuo docente per 5 anni. Gli ultimi tre anni non sono mai stato pagato, nonostante le continue rassicurazioni sul fatto che "presto" tutto quanto a me dovuto sarebbe stato corrisposto. 

Ogni volta il termine indicato veniva posticipato, ogni volta mi si chiedeva di pazientare, ogni volta mi si chiedeva di comprendere le difficoltà in cui versava l'Università. 

Tutto questo mentre io continuavo regolarmente a tenere le lezioni, a fare gli esami, a seguire le tesi, a prendere parte alle commissioni di laurea. 

Lo scorso aprile ho chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo per il credito vantato. Non è stata fatta opposizione, ma neppure ci si è degnati di procedere al pagamento. 

Nessuna risposta. 

Il percorso giudiziale andrà avanti, quello che però mi ha spinto a rendere pubblica la mia vicenda (un'ordinaria storia di mancati pagamenti) è l'aver scoperto che tanti altri hanno avuto la mia stessa sorte. 

Nel corso dell'ultimo mese ho raccolto via email decine e decine di testimonianze. 

Sono storie che meritano di essere raccontate e lo saranno. 

Nel frattempo aspetto una risposta pubblica: cara Link Campus University, perché non mi paghi?"



AGGIORNAMENTO del 26 luglio 2013: la Gestione link S.p.A. mi ha corrisposto per intero la somma portata nel decreto ingiuntivo





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domenica, giugno 28, 2009

Copyfraud & Copyfear

"And I'm just trying to survive
What if what you do to survive
Kills the things you love
Fear's a powerful thing, baby
It can turn your heart black you can trust
It'll take your God filled soul
And fill it with devils and dust"
(B. Springsteen, Devils and Dust)

Jason Mazzone, in una pubblicazione del 2006, usò il termine "Copyfraud" per riferirsi al crescente fenomeno delle rivendicazioni infondate da parte dei titolari di diritti circa presunti abusi commessi a loro danno da terzi.

In particolare, Mazzone faceva riferimento a rivendicazioni che andavano al di là di quanto previsto dalla legge, ad esempio perchè l'uso contestato era coperto da una specifica eccezione, o perchè si trattava di materiale ormai nel pubblico dominio e così via.

Il Copyfraud era da imputarsi, secondo lo studioso americano, all'assenza di sanzioni, tanto sul piano civile che su quello penale, per chi tenesse una simile condotta.

Accanto al Copyfraud (e come sua diretta conseguenza) si sta facendo strada, anche nel nostro paese, quella che potremmo chiamare "Copyfear", ovverosia la minaccia del procedimento penale quale strumento di "convincimento" da parte dei titolari dei diritti per costringere il malcapitato di turno a corrispondere un compenso che, altrimenti, non sarebbe dovuto.

Nel lontanto 1992, la Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. I, 27-11-1992, n. 12680) affrontò un caso relativo al pagamento dei diritti per la diffusione musicale televisiva di opere protette in relazione a 40 televisori installati nelle camere dei degenti di una casa di cura.

La sentenza in questione affermò che nessun pagamento poteva essere preteso.

Tuttavia l'aspetto più interessante lo si trova nella parte riepilogativa dello svolgimento del processo dove è dato leggere: "Con citazione 6 ottobre 1983 la Casa di cura XYZ s.r.l. - premesso che la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) aveva preteso il pagamento dei diritti per la diffusione musicale televisiva delle opere tutelate, in relazione a n. 40 televisori installati nelle camere dei degenti - conveniva la SIAE innanzi al Tribunale di Roma per la declaratoria d'inesistenza delle pretesa di controparte e la restituzione della somma di L. 1.232.420, che, al solo scopo di evitare la denuncia penale, aveva pagato".

Avevano pagato per paura, perchè il procedimento penale costa ed è infamante, con una logica che ha poco a che fare con il diritto e molto con il "pizzo": paga e non avrai problemi.

E' la stessa logica sottesa ad altre recenti iniziative volte a svuotare di contenuto la copia privata, fino a trasformarla in una copia "privatissima", quasi domestica, nostante la giurisprudenza, nei casi affrontati, si sia sempre mostrata di diverso avviso.

Ma a che serve avere un diritto quando la spoporzione delle forze in campo è così ampia? Perchè fare gli eroi quando versando un obolo si può stare tranquilli?

Del resto come canta B. Springsteen "La paura è qualcosa di potente, può far diventare nero il tuo cuore, puoi fidarti".

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venerdì, gennaio 02, 2009

Copia Privata: il decreto può attendere

Nel decreto milleproproghe di fine anno c'è una proroga anche in materia di diritto d'autore e riguarda il decreto del MIBAC sui compensi per la copia privata.
Anche qui, un anno in più...

P.S.: qualcuno ha notizia del decreto ministeriale di cui all'articolo 70, comma 1-bis, L.d.A.? Che fine ha fatto?



Art. 39.
Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi
e videogrammi

1. All'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2009».

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giovedì, ottobre 30, 2008

I Dj e le copie di lavoro: il reato non c'è

Oggi su Altalex viene pubblicata una sentenza assai interessante del Tribunale di Napoli, sez. Ischia, sulla liceità della copia di lavoro realizzata da parte del deejay per le proprie esibizioni.

Cosa dice la sentenza? In sostanza, che questo genere di copia rientra perfettamente nella nozione di copia privata di cui all'articolo 71 sexies l.d.a., allorquando il dj che la realizza abbia regolarmente acquistato la copia originale del cd (o del vinile).

Si legge, infatti, nelle motivazioni: "Ed invero, l'uso -da parte del deejay- della cd. “copia di lavoro”, cioè di una copia (priva del contrassegno S.I.A.E.) contenente i singoli brani musicali che egli dovrà riprodurre nel corso della serata, realizzata direttamente dal CD originale o dal disco in vinile originale in suo possesso, ha natura personale, in quanto il supporto stesso non viene realizzato dal “deejay” per “fini di lucro” ovvero per la cessione a terzi: tale duplicazione -peraltro- non è abusiva, in quanto è consentita dal combinato disposto degli artt. 71-sexies e 71-septies della legge 22.4.1941, n. 633, i quali autorizzano proprio la realizzazione della copia privata sui supporti di memorizzazione (cd, hard disk, nastri, ecc.) in virtù del legittimo possesso o accesso all'opera dell’ingegno, effettuato attraverso il pagamento anticipato di un compenso sui supporti in questione; compenso che, come noto, è stato previsto proprio per remunerare gli aventi diritto, anche in previsione dell'eventuale realizzazione di una copia privata e, quindi di una copia autorizzata".

Merita poi particolare attenzione il ragionamento svolto dalla corte sul concetto di "fine di lucro" nella circostanza di cui trattasi: "per quel che attiene, poi, alla finalità di “lucro” descritta dalla norma scrutinata, essa deve derivare direttamente dalla duplicazione delle tracce musicali e non certo dall'aspetto remunerativo (estraneo alla fattispecie in esame) per l'operato di "tecnico" o "prestatore d'opera" che il “deejay” svolge durante la sua attività: aspetto economico che sussiste (laddove sia stata concordata una remunerazione) in ogni caso, a prescindere dalla realizzazione, da parte del deejay, della cd. “copia di lavoro”: copia che, pertanto, di per sé, non risulta collegata ad alcun fine di lucro".

Il lucro rilevante, almeno con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 71-sexies, è solo ed esclusivamente il lucro diretto e non quello meramente indiretto, deve essere cioè imputabile all'attività di riproduzione in quanto tale.

Possano i dj lavorare in pace.

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giovedì, maggio 29, 2008

Commissione Europea e Copia Privata

Charlie McCreevy, commissario europeo per il mercato interno, ha proposto la realizzazione di un forum per discutere del futuro dei prelievi per copia privata, imposti in modo non uniforme nei diversi paesi dell'Unione (ventuno su ventisette).

Al forum saranno chiamati a partecipare gli artisti e l'industria dell'intrattenimento. Mi auguro ci sarà spazio per una forte presenza delle Associazioni dei consumatori.

Da più parti in Italia e in Europa si invoca maggiore chiarezza circa le modalità con cui l'odioso balzello viene concretamente assegnato all'originaria finalità: ristorare gli autori per i (presunti) mancati introiti cagionati dalla possibilità di effettuare copie per uso privato (o per uso personale, se si guarda al nostro ordinamento).

E', inoltre, necessario adoperarsi per evitare assurde disparità di trattamento nelle diverse legislazioni nazionali che portano a far sì, ad esempio, che tra il prelievo per copia privata su dvd riscrivibile venduto in Francia e quello sullo stesso supporto venduto in Germania ci sia una differenza del 500%.

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