domenica, luglio 11, 2010

Cassazione su apparati splitter (o splitty)

Lo scorso maggio la Cassazione si è pronunciata sull'illiceità della vendita degli apparati denominati splitter o splitty che consentono a più decoder, privi di autonoma smart card, di replicare le credenziali contenute nella smart card inserita nel decoder principale e in questo modo accedere alle trasmissioni codificate (nel caso affrontato dalla Cassazione si trattava di programmi Sky).

Interessante notare che in primo grado si era pervenuti all'assoluzione dell'imputato per mancanza dell'elemento soggettivo (difetto del dolo specifico). Il Tribunale di Trento aveva, infatti, ritenuto che mancasse la prova che la condotta fosse stata posta in essere per fini fraudolenti, laddove la vendita risultava indirizzata ad agevolare la fruizione di un'utenza alla quale il consumatore aveva diritto di accesso per aver pagato il relativo canone.

In secondo grado si era pervenuti sempre all'assoluzione ma addirittura "perchè il fatto non sussiste". La Corte di Appello di Trento era giunta alla conclusione che lo splitter o splitty non fosse "altro che un'innovazione tecnologica per la quale non a caso era stato richiesto il brevetto, rivolta a potenziare la resa di funzionamento del sistema originale, unico deputato a decrittare i segnali codificati, nell'ambito consentito".

La Cassazione l'ha vista in altro modo: sentenza della corte d'appello annullata e rinvio ad altra sezione.

Come mi piace il diritto :-)

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