Sedurre, abusare o sfruttare per me pari sono...
Nel c.d. pacchetto sicurezza licenziato dal Governo qualche giorno fa ed ora al vaglio del Parlamento si prevede l'introduzione dell'ennesima ipotesi di reato che interessa direttamente Internet.
Mi sembra di tutta evidenza, ormai, che per coloro che ci governano la Rete è un luogo di terroristi, fanatici, anarchici e pure un pò pervertiti.
La disposizione è la seguente: "Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). - Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni."
La prima cosa di cui si viene a conoscenza è che la seduzione, l'abuso o lo sfruttamento (che nella norma rappresentano l'elemento alternativo di dolo specifico) per la norma in commento sono finalità perfettamente equivalenti e tutte disdicevoli.
La seconda è che, come se non bastasse la pedofilia virtuale, adesso si vuole sanzionare penalmente anche la "relazione virtuale"... credo che il prossimo passo sarà sanzionare penalmente i pensieri impuri (sporcaccioni!).
La terza è che mentre nel mondo reale avere rapporti sessuali con una persona minore di anni 16 ma maggiore di anni 14 non è reato, su Internet lo diventerebbe la semplice "relazione virtuale" (su questo punto rimando alle lucide considerazioni di Daniele Minotti).
La quarta: quando si verifica l'evento? Cioè, quando si può dire che una relazione sia arrivata al punto tale da carpire la fiducia dell'interessato? E soprattutto qualora intrattenessi una simile relazione ma non carpissi la fiducia del mio interlocutore o interlocutrice non dovrei rientrare nella fattispecie di cui sopra, giusto?
Mi sembra di tutta evidenza, ormai, che per coloro che ci governano la Rete è un luogo di terroristi, fanatici, anarchici e pure un pò pervertiti.
La disposizione è la seguente: "Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). - Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni."
La prima cosa di cui si viene a conoscenza è che la seduzione, l'abuso o lo sfruttamento (che nella norma rappresentano l'elemento alternativo di dolo specifico) per la norma in commento sono finalità perfettamente equivalenti e tutte disdicevoli.
La seconda è che, come se non bastasse la pedofilia virtuale, adesso si vuole sanzionare penalmente anche la "relazione virtuale"... credo che il prossimo passo sarà sanzionare penalmente i pensieri impuri (sporcaccioni!).
La terza è che mentre nel mondo reale avere rapporti sessuali con una persona minore di anni 16 ma maggiore di anni 14 non è reato, su Internet lo diventerebbe la semplice "relazione virtuale" (su questo punto rimando alle lucide considerazioni di Daniele Minotti).
La quarta: quando si verifica l'evento? Cioè, quando si può dire che una relazione sia arrivata al punto tale da carpire la fiducia dell'interessato? E soprattutto qualora intrattenessi una simile relazione ma non carpissi la fiducia del mio interlocutore o interlocutrice non dovrei rientrare nella fattispecie di cui sopra, giusto?
In realtà, allora a leggerlo bene siamo di fronte a un grande provvedimento a favore dell'onestà intellettuale nelle relazioni...infatti se la relazione la si imposta sull'onestà... dicendo apertamente che si intende sedurre l'interlocurore/interlocutrice (o sfruttarlo sessualmente! sic!) si dovrebbe altresì essere al di fuori della nuova ipotesi di reato.
Etichette: pacchetto sicurezza
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