venerdì, dicembre 30, 2011

Decreto Pisanu, l'addio definitivo?

E' stata un telenovela appassionante durata tre anni, ma ora è giunta al termine.

Come i più affezionati lettori di questo blog ricorderanno, ogni anno (tra Natale e Capodanno) arrivava puntuale la proroga delle disposizioni del c.d. Decreto Pisanu relative agli internet-point.

Dal 2005, infatti, per aprire un internet point nel nostro stato bisogna richiedere la licenza al questore. Una norma transitoria che sarebbe dovuta restare in vigore fino al 2008, ma si sa che, in Italia, una proroga non la si nega a nessuno.

E così anno dopo anno, il termine del 2008 è stato spostato al 2009, al 2010 e così via.

L'anno scorso il primo colpo di scena. Via le disposizioni relative all'identifcazione (tramite documento d'identità!) dei frequentatori di hotspot pubblici e limitazione della licenza soltanto per coloro che intendessero aprire un pubblico esercizio che avesse quale attività principale la messa a disposizione di terminali connessi ad Internet.

Ieri l'addio definitivo: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il grande classico di fine anno, il c.d. decreto milleproroghe (DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216, in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011 - in vigore dal 29 dicembre 2011 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Non mi pare ci sia traccia di proroghe ulteriori per l'articolo 7, D.L. 144/2005, convertito in legge 155/2005.

Dal primo gennaio 2012, si potrà aprire un internet point senza passare dal questore: un buon inizio.



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2 Commenti:

Alle 10:03 PM , Blogger liberiamo il WiFi ha detto...

Con l'abrogazione dei commi 4 e 5 del Decreto Pisanu pensavo che il WiFi fosse finalmente libero. A tal proposito leggo anche l'interrogazione alla Camera dei deputati del 09.02.2011 n. 3-01451 sulla liberalizzazione wifi.....(http://www.oppic.it/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=271&Itemid=60). Invece scopro il contrario, per sintesi veda questo link (uno dei tantissimi) sull'autorizzazione generale delle Telecomunicazioni: http://blog.quintarelli.it/blog/2010/12/il-punto-della-situazione-sulla-abolizione-della-pisanustanca.html

Scopro inoltre che superato il Decreto Pisanu c'è anche il decreto legislativo n. 109/2008 "Attuazione della direttiva 2006/24/CE...." che impone l'identificazione degli utenti, il monitoraggio delle operazioni e l’archiviazione dei dati....ossia l'abrogazione del "Pisanu" non basta per evitare l'identificazione degli utenti.

Non ne vengo più a capo, ho le idee confuse....Ma se uno volesse installare un hot spot nel propio bar o nella piazza della proprio citta (hot spot pubblico) lo può fare SENZA AUTORIZZAZIONE E SOPRATTUTTO SENZA ALCUNA IDENTIFICAZIONE DEGLI UTENTI o no?
...o li deve comunque identificare ad es a mezzo SIM telefonica?

GRAZIE MILLE.

 
Alle 11:12 AM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

Allora provo a risponderle sui vari punti:

1. Tema registrazione roc: non è necessario registrarsi al roc in quanto la delibera n. 102/03/CONS http://www2.agcom.it/provv/d_102_03_CONS.htm esclude espressamente gli esercizi commerciali il cui oggetto sociale non è la fornitura di rete o servizi di tlc.
"2. Non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 318/97, nelle condizioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, quell’esercente l’attività commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l’ attività di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete."
Ho chiesto chiarimenti in Agcom e mi è stato risposto che tale esenzione copre anche il caso da lei esposto (bar/ristorante).

2. decreto legislativo n. 109/2008: nel caso di specie non riguarda il bar/ristorante, ma chi fornisce il collegamento ad Internet e relativo abbonamento (insomma, il provider di turno: fastweb, telecom ecc)

3. Per installare un hot spot nel proprio esercizio commerciale (bar/ristorante) non è necessaria alcuna autorizzazione, nè è necessario procedere all'identificazione mediante documento di riconoscimento degli utenti.

Ovviamente, molte delle considerazioni sopra esposte vengono a cadere con riferimento al servizio di connettività offerto ad un'intera comunità tramite hot spot pubblico.

Ci possono essere poi delle ragioni di opportunità che suggeriscono di adoperare cmq una procedura di autenticazione/identificazione degli utenti, o ragioni contrattuali che impediscono di far utilizzare il proprio collegamento a terzi. Ma la situazione andrebbe valutata caso per caso.

 

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