Non si può rubare un file (capito voi che fate gli spot antipirateria?)
Lo dice la Cassazione (Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n. 44840/2010).
"Deve ritenersi la insussistenza del contestato reato di furto, condividendo il Collegio il principio già espresso da questa Corte secondo cui è da escludere la configurabilità del reato di furto nel caso di semplice copiatura non autorizzata di "files" contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività la perdita del possesso della "res" da parte del legittimo detentore... (omissis)... i dati e le informazioni non sono compresi nel concetto, pur ampio, di "cosa mobile"... (omissis) la sottrazione di dati quando non si estenda ai supporti materiali su cui i dati sono impressi altro non è che una "presa di conoscenza" di notizie, ossia un fatto intellettivo, rientrante, se del caso, nella violazione dei segreti".
Etichette: cassazione, dati, furto, sentenza
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