FAPAV v. Telecom: updated
Grazie a Guido che ha avuto modo di leggere il testo dell'ordinanza del Tribunale di Roma sul caso FAPAV/Telecom, si ha un quadro più chiaro delle richieste del procedimento cautelare.
Sono decisamente diverse da quanto era stato riportato sulla stampa nei mesi scorsi. Non una mera riedizione del Caso Peppermint (chiedo al giudice civile di ordinare ai Provider di dirmi chi c'è dietro un determinato indirizzo IP, in modo che io possa far valere in giudizio le mie pretese nei suoi confronti), ma qualcosa di più complesso.
In particolare, Fapav aveva chiesto "di ordinare a Telecom di (a) comunicare alle Autorità di pubblica sicurezza tutti i dati idonei alla repressione dei reati di cui all’art. 171 LDA, (b) adottare tutte le misure sia tecniche che amministrative per impedire ovvero ostacolare l’accesso ai citati siti “usualmente utilizzati per accedere e riprodurre illecitamente contenuti audiovisivi non disponibili per il pubblico, (c) informare i propri utenti in ordine alla natura illecita delle condotte di riproduzione di opere audiovisive non disponibili al pubblico, “comunicando altresì che tali condotte costituiscono condotte contrattualmente vietate ai sensi del contratto di accesso a internet e, per l’effetto, che la prosecuzione di tali condotte potrà dare luogo alla risoluzione del contratto medesimo."
La prima richiesta è quella che, come scritto nel post di ieri, viene accolta giàcché trova fondamento nel richiamato articolo 17, comma 3, D.lgs 70/2003.
La seconda richiesta ricorda il caso The Pirate Bay (che, infatti, veniva citato nell'atto introduttivo): se a prima vista può sembrare stralunata, in realtà considerando le motivazioni del Tribunale del Riesame poste alla base dell'allora dissequestro di TPB una qualche fondatezza poteva pure averla. Non però alla luce della successiva sentenza della Cassazione.
La prima richiesta è quella che, come scritto nel post di ieri, viene accolta giàcché trova fondamento nel richiamato articolo 17, comma 3, D.lgs 70/2003.
La seconda richiesta ricorda il caso The Pirate Bay (che, infatti, veniva citato nell'atto introduttivo): se a prima vista può sembrare stralunata, in realtà considerando le motivazioni del Tribunale del Riesame poste alla base dell'allora dissequestro di TPB una qualche fondatezza poteva pure averla. Non però alla luce della successiva sentenza della Cassazione.
La terza, invece, non si capisce davvero dove avrebbe dovuto trarre il suo fondamento giuridico.
Etichette: copyright, diritto d'autore, fapav, ordinanza, pirateria, telecom
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