Caso TV Gratis: la sentenza del Tribunale di Milano
Ho pubblicato su
computerlaw il testo della sentenza relativa al caso SKY c. TV Gratis e Telecom Italia.
Credo che meriti di essere letta con particolare attenzione, almeno per due motivi:
1. E' la prima sentenza del genere (almeno che io ricordi) in ambito civile. Gli altri casi di responsabilità da link per la visione di partite di calcio riguardavano procedimenti penali.
2. Viene riaffermata la sostanziale irresponsabilità dell'access provider (nel caso di specie Telecom) rispetto alle condotte poste in essere da un suo utente, ma, allo stesso tempo, mi pare che si sposi la tesi della Cassazione (v. caso The Pirate Bay) sulla possibilità per l'autorità giudiziaria di chiedere al provider di inibire l'accesso ad un determinato sito. Su quest'ultimo aspetto,
come già detto in altra sede, resto perplesso: una simile conclusione mi pare distorsiva del senso del terzo comma dell'articolo 14 D.lgs 70/2003.
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FAPAV v. Telecom: updated
Grazie a
Guido che ha avuto modo di leggere il testo dell'ordinanza del Tribunale di Roma sul caso FAPAV/Telecom, si ha un quadro più chiaro delle richieste del procedimento cautelare.
Sono decisamente diverse da quanto era stato riportato sulla stampa nei mesi scorsi. Non una mera riedizione del Caso Peppermint (chiedo al giudice civile di ordinare ai Provider di dirmi chi c'è dietro un determinato indirizzo IP, in modo che io possa far valere in giudizio le mie pretese nei suoi confronti), ma qualcosa di più complesso.
In particolare, Fapav aveva chiesto
"di ordinare a Telecom di (a) comunicare alle Autorità di pubblica sicurezza tutti i dati idonei alla repressione dei reati di cui all’art. 171 LDA, (b) adottare tutte le misure sia tecniche che amministrative per impedire ovvero ostacolare l’accesso ai citati siti “usualmente utilizzati per accedere e riprodurre illecitamente contenuti audiovisivi non disponibili per il pubblico, (c) informare i propri utenti in ordine alla natura illecita delle condotte di riproduzione di opere audiovisive non disponibili al pubblico, “comunicando altresì che tali condotte costituiscono condotte contrattualmente vietate ai sensi del contratto di accesso a internet e, per l’effetto, che la prosecuzione di tali condotte potrà dare luogo alla risoluzione del contratto medesimo."
La prima richiesta è quella che, come scritto nel post di ieri, viene accolta giàcché trova fondamento nel richiamato articolo 17, comma 3, D.lgs 70/2003.
La seconda richiesta ricorda il caso The Pirate Bay (che, infatti,
veniva citato nell'atto introduttivo)
: se a prima vista può sembrare stralunata, in realtà considerando le motivazioni del Tribunale del Riesame poste alla base dell'allora dissequestro di TPB una qualche fondatezza poteva pure averla
. Non però alla luce della successiva sentenza della Cassazione.
La terza, invece, non si capisce davvero dove avrebbe dovuto trarre il suo fondamento giuridico.
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FAPAV v. Telecom: come volevasi dimostrare.
Come
riferisce Repubblica, il Tribunale di Roma ha respinto le richieste di FAPAV nei confronti di Telecom di rivelare i nomi degli utenti collegati a determinati indirizzi IP nell'ambito di un procedimento civile per violazione dei diritti d'autore.
Il Tribunale di Roma, conformandosi all'orientamento già espresso nel caso Peppermint, ha ribadito che una simile richiesta può giungere solo dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale.
Tuttavia, la decisione del Tribunale si segnala per un ulteriore aspetto che avvalora una tesi che avevo avuto modo di sostenere qualche tempo fa.
Posto che l'articolo 17, comma 3 del D.lgs 70/2003, così dispone: "3. Il prestatore e' civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita' giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorita' competente", a me sembrava evidente che Telecom, avendo comunque avuto notizia (in ragione dell'instaurato giudizio civile) di quel carattere illecito, fosse tenuta a informare l'autorità giudiziaria.
Sul punto, stando a quello che riferisce Repubblica ("Su un solo aspetto il giudice accoglie il ricorso di Fapav: ha stabilito che Telecom deve girare all'autorità giudiziaria le segnalazioni che vengono dai detentori di copyright, riguardo a presunte attività illecite sulla rete dell'operatore"), il Tribunale di Roma sembra pensarla allo stesso modo.
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Idee confuse 2
Sempre FAPAV c. Telecom
"La conferma di questo "pedinamento" - che scatena ora la reazione del Garante per la Privacy - è arrivata ieri nella stanza del giudice Antonella Izzo, al Tribunale Civile di Roma. Qui si sono presentati gli avvocati della Fapav.... Nel suo atto di citazione, rivolto proprio contro Telecom, la Fapav chiede al colosso telefonico di comunicare alle "autorità di pubblica sicurezza tutti i dati idonei alla repressione dei reati".
In sintesi: la FAPAV chiede al Tribuna CIVILE elementi atti alla repressione di REATI.
E' proprio vero che i danni generati dalla pirateria sono incommensurabili... e soprattutto non solo economici.
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